TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2009-09-23, n. 200900649

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2009-09-23, n. 200900649
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 200900649
Data del deposito : 23 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00369/2008 REG.RIC.

N. 00649/2009 REG.SEN.

N. 00369/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 369 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G I, rappresentata e difesa dall'avv. L L, presso il cui studio in Campobasso, via Roma, n. 48 elegge domicilio;

contro

Comunità Montana del Fortore Molisano in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V C, presso il cui studio in Campobasso, corso Umberto I°, n. 43 elegge domicilio;

Regione Molise, in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;

nei confronti di

M C, M C, E C, F S F, L C, A R I, D M, D M, G M, A Cglione, Salvatore Parziale, Giuseppe Edoardo Santella, Giuseppe Spallone, Antonietta Verdone, Mario Giuseppe Martino, non costituiti;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) della delibera di Consiglio comunitaria n. 21 del 27.6.2008 avente ad oggetto "riadozione deliberazioni di Consiglio nn. 21 - 23 - 34 - 40/2005 e nn. 16 - 17 - 18/2006" con la quale si dispone di provvedere alla adozione - conferma delle deliberazioni di Consiglio comunitario: n. 21 del 17.9.2005;
n. 23 del 3.10.05;
n. 34 del 13.10.05;
n. 40 del 25.10.05;
n. 16 del 10.10.06;
n. 17 del 10.10.06;
n. 18 del 10.10.06;

B) della delibera di Giunta della Comunità Montana n. 47 del 18.4.08, avente ad oggetto "riadozione delle Delibere di Giunta Comunitaria nn. 19/06, 21/06, 65/06, 67/06, 91/06, 93/06 e 2/07. Determinazioni" con la quale si dispone di provvedere all'adozione - conferma delle deliberazioni di Giunta comunitaria n. 19 del 20.2.06;
n. 21 del 16.3.06;
n. 65 del 12.8.06;
n. 67 del 23.08.06;
n. 91 del 24.10.06;
n. 93 del 6.12.06;
n. 02 del 5.02.07;

C) della delibera di Giunta della Comunità montana n. 37 del 12.03.08 avente ad oggetto "progressione orizzontale ai dipendenti dell'Ente anno 2005- DGC n. 22/2006", con la quale si dispone "di provvedere all'adozione - conferma della deliberazione di Giunta Comunitaria n. 22 del 28.03.06 avente ad oggetto "Progressione Economica orizzontale ai dipendenti dell'Ente-Anno 2005" e che quivi si intende integralmente richiamata e trascritta, nonchè di ogni atto presupposto, collegato o comunque connesso;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9.12.08:

del decreto n. 3 del 20.10.08 del Commissario straordinario con il quale è stato nominato il sig. P G quale responsabile del servizio finanziario della Comunità Montana del Fortore Molisano sino al 31.12.2008;

del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 246 dell'11.7.2008 con il quale è stato nominato il Sig. M G nella carica di Commissario straordinario della Comunità Fortore Sannio, nonchè di tutti gli atti connessi e consequenziali, ivi comprese le disposizioni di macro organizzazione del Comune di Pietracatella.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16.3.09:

-dei decreti nn. 1, 2, 3 e 4 del 20.1.2009 del commissario straordinario della Comunità montana del Fortore Molisano con i quali sono stati nominati, rispettivamente, il responsabile del servizio amministrativo, il responsabile del servizio tecnico lavori pubblici, il responsabile del servizio ecologia-forestale, il responsabile del servizio finanziario, quest’ultimo sino al 30.7.2009;

-del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 422 del 31.12.2008 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 2.2.2009 nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Comunità Montana del Fortore Molisano;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/05/2009 il dott. L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, premesso di essere dipendente di ruolo della Comunità Montana del Fortore Molisano con qualifica di dirigente e compiti di segretario generale e premesso altresì di avere già in passato reiteratamente avversato atti organizzativi con cui gli organi di indirizzo politico della Comunità avevano tentato di ridimensionarne i poteri, con particolare riferimento al potere di nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici, con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato ha impugnato la delibera di Consiglio comunitaria n. 21 del 27.6.2008 e le delibere di Giunta della Comunità Montana n. 47 del 18.4.08 e n. 37 del 12.03.08 con le quali sono state confermate e riadottate, con effetto retroattivo, tutte le delibere ed i provvedimenti dichiarati nulli od annullati dal TAR Molise con le sentenze n. 73 del 2006 e n. 638 del 2007 che hanno ritenuto fondate le doglianze con cui l’esponente aveva lamentato un ridimensionamento dei poteri di nomina connessi alla qualifica dirigenziale.

A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi di doglianza:



1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 4, del d. lgs. 267/2000. Violazione e falsa applicazione del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1 e 12 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12. Violazione e falsa applicazione dell’art. 50 dello Statuto della Comunità montana del Fortore Molisano. Eccesso di potere.

La conferma delle deliberazioni n. 21, 23, 34 e 40 del 2005, annullate in parte qua con la sentenza del TAR Molise n. 73/2006, operata con delibera consiliare n. 21 del 27 giugno 2008, integrerebbe, nella parte in cui si riferisce anche alle previsioni statutarie già ritenute illegittime dal TAR (artt. 17 e 31), una nuova modifica del Statuto della Comunità che avrebbe richiesto per la sua approvazione il rispetto del quorum funzionale di legge, nella specie disatteso.



2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 1 del d. lgs. n. 165 del 2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 60 e ss. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 557 della legge 311/2004 e dell’art. 3, comma 79 della legge finanziaria 2008 che modifica l’art. 36 del d. lgs. n. 165/2001 e della legge n. 133 del 2008.

Le delibere impugnate sarebbero nulle in quanto verbalizzate da soggetto nominato in sostituzione della esponente (assente per comando dal 3.9.2007 al 2.9.2008) e privo dei requisiti previsti dalla normativa di settore per essere preposto ad un ufficio di livello dirigenziale.

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