TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2010-05-13, n. 201011169
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Testo completo
N. 11169/2010 REG.SEN.
N. 09524/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9524 del 2000, proposto da M A, B V, L L, T V; rappresentati e difesi dagli avv. G A, G S, con domicilio eletto presso G S in Roma, via G. Nicotera, 29;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. G B, E L, V M, A R, con domicilio eletto presso V M in Roma, via della Frezza, 17;
per l’accertamento
-- DEL DIRITTO A VEDER COMPUTATO IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO CON L'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA ORO E DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA; ED A NON SUBIRE LA RESTITUZIONE DEL C.D. “CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2009 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti dipendenti dell’Inps in data anteriore all’entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997 n.449 premettono che, in aggiunta al trattamento dell’assicurazione generale obbligatoria, godevano di un trattamento integrativo a carico dell’apposito Fondo interno. Con ricorso notificato il 6.6.2000 e depositato il 19.6.2000 hanno perciò richiesto l’accertamento del loro diritto ad ottenere:
-- successivamente al 1 gennaio 1998, il computo del loro trattamento integrativo a carico del predetto Fondo con l’applicazione della cosiddetta “clausola oro” al 100% e non al 30% come prescritto dall’art.59, comma 4 della L. n.449/1997, dall’art. 11 e dall’art. 13 del decreto legislativo n.503/92;
-- la non applicazione del contributo di solidarietà del 2% sulle prestazioni integrative al fondo integrativo di pensione di cui all’articolo 64, quinto comma della legge 144/1999 a decorrere dal 1º ottobre 1999, con la condanna dell’Inps alla ricostituzione di trattamento pensione.
Il ricorso è affidato alla denuncia del principio della successione delle leggi nel tempo; dell’illegittimità della abrogazione del principio dell’adeguamento della pensione ai pari grado in servizio; dell’erronea applicazione al loro caso dell’articolo 64, V° co della legge n. 144/1999 e dell’articolo 59, IV co. della legge n. 449/1997; ed infine, in via subordinata, si chiede che il Collegio sollevi la questione di costituzionalità delle predette norme alla Corte Costituzionale.
L’I.N.P.S. costituitasi ritualmente in giudizio, con memoria depositata il 20.11.2009, in linea pregiudiziale, per quanto concerne le richiesta di non applicazione del contributo del 2% a far tempo dal ottobre 1999, ha eccepito il difetto di giurisdizione in quanto il rapporto concernerebbe un periodo successivo al 1998; per la restante parte ha invocato, in senso contrario alle tesi di parte ricorrente, la giurisprudenza del giudice amministrativo e