TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-08-01, n. 201100659

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-08-01, n. 201100659
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201100659
Data del deposito : 1 agosto 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00204/2010 REG.RIC.

N. 00659/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00204/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 204 del 2010, proposto da:
F M, rappresentato e difeso dall'avv. R F, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Universita' degli Studi di Camerino, Universita' degli Studi di Camerino Direttore Amministrativo,n.c.;

per l'annullamento

del decreto del Direttore amministrativo, assunto il 21.12.2009, prot. 11671, con il quale è stata rigettata l'istanza della parte ricorrente inoltrata in data 8.10.2008 e protocollata in data 10.10.2008 n.9459, volta ad ottenere il riconoscimento del servizio pregresso di Tecnico Laureato ai fini della carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, in qualità di ricercatore confermato dall’anno 2001 presso l’Università degli Studi di Camerino, impugna il provvedimento in epigrafe con cui veniva respinta l’istanza, in data 8.10.2008, volta ad ottenere il riconoscimento del servizio pregresso di tecnico laureato in applicazione dell’art. 103 comma 3 del DPR n. 382/1980 nella sua formulazione conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 191/2008.

A giudizio dell’Amministrazione, l’istanza non è ammissibile poiché avrebbe dovuto essere presentata entro il termine perentorio di un anno dalla nomina a ricercatore confermato, in applicazione del citato art. 103 comma 4 del DPR n. 382/1980. Si tratterebbe, pertanto, di una situazione giuridica ormai consolidata esclusa dal principio di retroattività delle sentenze della Corte Costituzionale.

L’Amministrazione non si è costituita in giudizio

Il ricorso è fondato e va accolto.

Al riguardo il Collegio ritiene di condividere l’orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha escluso la perentorietà del termine annuale sopra indicato (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 3.2.2004 n. 328;
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 5.1.2011 n. 20;
id. 15.12.2010 n. 36743;
TAR Lombardia, Milano Sez. I, 14.7.2010 n. 2795;
TAR Lazio Roma, Sez. III, 11.9.2008 n. 8263;
TAR Liguria, Sez. I, 4.7.2003, n. 853), pur restando a carico dell’interessato presentare la relativa istanza, in assenza della quale non è configurabile un suo credito, né può sussistere un inadempimento dell’Università che, a titolo provvisorio, non può che corrispondere il solo trattamento economico predeterminato dalla normativa e inerente alla qualifica.

Ciò comporta che, finché l’interessato non adempia l’onere previsto dal citato quarto comma dell’art. 103, si producono le seguenti conseguenze a lui sfavorevoli:

- comincia a decorrere il termine quinquennale di prescrizione, per i singoli ratei mensili;

- per il periodo che precede la domanda e per gli emolumenti arretrati non prescritti, l’inconfigurabilità di un credito rimasto insoddisfatto comporta che non è ravvisabile un inadempimento o un ritardo imputabile, sicché non vanno liquidati anche la rivalutazione o gli interessi (cfr. Cons. Stato Sez. VI, n. 328/2004 cit.).

L’Amministrazione, accertate le condizioni soggettive per il riconoscimento del beneficio in applicazione della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 191/2008, provvederà sull’istanza nei limiti sopra indicati.

Sussistono, tuttavia, giustificate ragione per dichiarare non ripetibili le spese di causa, considerata la particolarità della vicenda giuridica portata all’esame del Tribunale.

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