TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-10-10, n. 202401143
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Testo completo
Pubblicato il 10/10/2024
N. 01143/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00216/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 216 del 2024, proposto da
D G P, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via A. Lapini, n. 1;
contro
Alia Servizi Ambientali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza Vittorio;
nei confronti
S I, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, G T, Marco D'Agostini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A I, A A, S B, A Covai, Franco Cristo, Silvia Frachey, Sara Volino Coppola, Demetrio Mauro, Giuseppe Meduri, Francesco Natali, Domenico Scamardella, Luca Silvestri, Francesco Tiezzi, Alessia Scappini, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota della soc. Alia Servizi Ambientali S.p.A. recante diniego all''istanza di accesso alla documentazione integrale inerente gli emolumenti riservati alla dirigenza, nonché declaratoria dell'obbligo della predetta Società di consentire detto accesso nel termine massimo di trenta giorni dalla definizione del giudizio, ove occorra con determinazione giudiziale delle relative modalità;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Alia Servizi Ambientali S.p.A. e di S I;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente, Consigliere comunale di Firenze del Gruppo Consiliare “Sinistra Progetto Comune”, ha impugnato, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., la nota della società Alia Servizi Ambientali S.p.A. (di seguito Alia S.p.A.) recante il diniego all’istanza di accesso alla documentazione integrale inerente agli emolumenti riservati alla dirigenza, chiedendo altresì la declaratoria dell'obbligo della predetta Società di consentire detto accesso nel termine massimo di trenta giorni dalla definizione del giudizio, ove occorra con determinazione giudiziale delle relative modalità.
Si sono costituiti in giudizio la società Alia S.p.A. e la dott.ssa S I.
Con ordinanza n. 401 del 9 aprile 2024, questo Tribunale, così come richiesto dalla società Alia S.p.A. nella memoria del 10 marzo 2024, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, mediante notifica del presente ricorso agli altri dirigenti di Alia S.p.A. Il ricorrente ha provveduto a tale adempimento in data 4 aprile 2024.
All’udienza camerale dell’11 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – In via preliminare, il Collegio ritiene di potersi esimere dal valutare le eccezioni sollevate dalla Alia S.p.A., vista l’infondatezza del ricorso.
2. - Il ricorrente ha presentato l’istanza di accesso, volta a conoscere gli emolumenti riservati alla dirigenza della società Alia S.p.A., ai sensi dell’art. 43, comma 2 del d.l.gs. n. 267 del 2000. Più nello specifico, nell’istanza di accesso, il ricorrente chiedeva copia “ della documentazione integrale inerente agli emolumenti riservati alla dirigenza, con particolare riferimento a: – stipendio netto annuo percepito da ciascuno dei dirigenti, anni 2022 e 2023 (ragguagliato ai mesi fruiti); – free benefit annuali percepiti da ciascuno dei dirigenti, anni 2022 e 2023 (telefono, computer, autoveicolo, assicurazioni complementari, abbonamenti, alloggi di servizio etc.) ”.
In merito al rapporto tra Comune di Firenze e Alia S.p.A., il ricorrente evidenzia che siamo di fronte ad una complessa operazione di aggregazione societaria per la gestione dei servizi pubblici locali, che, sebbene nel suo insieme unitaria, risulta articolata in più fasi tra loro connesse, le quali prevedono, in primo luogo, la fusione per incorporazione di Consiag S.p.A., Acqua Toscana S.p.A. e Publiservizi S.p.A. (quali società incorporate) in Alia S.p.A. (quale società incorporante). Connesso all’operazione di fusione per incorporazione è il conferimento in Alia S.p.A., da parte dei Comuni di Firenze e Pistoia, delle partecipazioni da loro detenute, rispettivamente, in Toscana Energia S.p.A. e Publiacqua S.p.A., da realizzarsi mediante un aumento di capitale ad essi riservato.
Nel ricorso si precisa che il progetto di aggregazione contempla poi i seguenti ulteriori step societari: i) aumento di capitale della società Alia S.p.A. “post-fusione” (per un ammontare massimo di 3,5 miliardi), articolato in più tranches tra loro scindibili, di cui una parte – per un massimo di 1,2 miliardi (non considerando in tale importo il sovraprezzo) – da liberare mediante conferimento in natura, da parte di altri Enti locali, di partecipazioni in società, aziende o rami d’azienda operanti nell’ambito dei servizi di pubblica utilità, e l’altra - per massimi 2,3 miliardi (comprensivi di sovraprezzo) – attraverso l’apertura a terzi di una prefissata quota del capitale sociale, in previsione della successiva quotazione in borsa delle azioni; ii) costituzione di una società avente il ruolo di holding di partecipazioni (Toscana Holding S.p.A., Hold.Co); iii) riassetto organizzativo della società post fusione, anche a mezzo della costituzione di una società operativa (Alia OpCo) specificamente destinata ad accogliere il ramo d’azienda relativo alla gestione dei rifiuti; iv) valutazione e realizzazione del processo di quotazione in borsa della società post-fusione, ancorato a diverse condizionalità.
Il ricorrente specifica che siamo di fronte alla creazione di un'azienda unica dei servizi pubblici locali che sarà attiva nei settori di ambiente, ciclo idrico integrato ed energia, costituita dai Comuni di Firenze (36,99%), Prato (18,07%), Pistoia (5,45%) e altri Comuni toscani per il residuo del capitale sociale (39,49%), che l’atto di fusione per incorporazione tra Alia Servizi Ambientali, Publiservizi, Consiag e Acqua Toscana, ovvero l'atto di nascita formale della Multiutility Toscana, era stato sottoscritto il 26 gennaio 2023 e che si tratta di una società da circa 700 milioni di euro di ricavi, con un Ebidta di 170 milioni, che prevede l’apertura al mercato azionario.
Il ricorrente sostiene che la nozione di dipendenza contenuta nell’art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267 del 2000 deve essere letta in una prospettiva ampia, avuto riguardo all’insieme delle norme che direttamente o indirettamente giustificano e legittimano all’attualità l’esercizio del diritto di accesso da parte di un consigliere comunale, citando pertanto l’art. 147- quater del TUEL, inerente i controlli dell’ente socio sulle società partecipate non quotate, l’art. 12, comma 2 del d.lgs. n. 175 del 2016, che pone il principio fondamentale dell’obbligo degli enti pubblici, che siano soci di società a partecipazione pubblica, di salvaguardare il valore della loro partecipazione sociale, l’art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 e l’art. 11, comma 16 del d.lgs. n. 175 del 2016.
Nel caso di specie, il ricorrente evidenzia che dal c.d. progetto Multiutility esce un assetto di Alia S.p.A. che comunque configura il Comune di Firenze alla stregua di azionista di riferimento con il 37% del capitale sociale, pari ad oltre il doppio della partecipazione del secondo azionista che è il Comune di Prato, mentre tutte le altre partecipazioni sociali sono suddivise e “polverizzate” tra decine di Comuni toscani. In questo contesto, a parere del ricorrente, come emergerebbe dallo statuto della predetta società e secondo quanto rilevato anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel proprio provvedimento n. 30458 emesso all’esito dell’Adunanza del 17 gennaio 2023, la governance di Alia Multiutility risulterebbe caratterizzata dal fatto che l’Assemblea ordinaria delibera di regola a maggioranza semplice, tranne per alcune specifiche materie (tra cui quelle inerenti all’adozione dei piani industriali, gli investimenti e le politiche di remunerazione dell’organo amministrativo e del top management), per le quali è invece richiesta la maggioranza dei 2/3 (quindi con potere c.d. “di blocco” del Comune di Firenze) in prima convocazione. Il ricorrente precisa che, comunque sia, fuori di tali materie, in seconda convocazione e nelle eventuali convocazioni successive, l’assemblea, in sede ordinaria, si costituisce qualsiasi sia la percentuale del capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza del capitale rappresentato, mentre l’assemblea in sede straordinaria si costituisce con la partecipazione di tanti soci che rappresentino oltre un terzo (1/3) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale rappresentato in assemblea. Il Comune di Firenze nell’Assemblea in sede ordinaria e straordinaria potrebbe pertanto