TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-05-07, n. 202402979
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Testo completo
Pubblicato il 07/05/2024
N. 02979/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02430/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2430 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Regione Campania, in persona del Presidente della g.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari dell'Ambito Territoriale C08, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Squeglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del verbale -OMISSIS- del 03/05/2023 contenente il rigetto dell''istanza del 13/02/2023 di richiesta assegno di cura per assenza di un PAI di Cure Domiciliari ex DGR n. 41/11 e per presenza di servizi semiresidenziali
e degli atti presupposti:
1) Circolare Regione Campania n. -OMISSIS- del 11/10/2022; 2) Circolare Regione Campania n. -OMISSIS-del 01/09/2021; 3) Circolare Regione Campania n. -OMISSIS- del 22/12/2021; 4) Del. G.R.C. n. -OMISSIS- del 30/06/2020 se ed in quanto lesiva; 5) nota ASL del 04/10/2022 prot. n. -OMISSIS-che richiama la Circolare sub. 2; 6) Delibera Giunta Regionale n. -OMISSIS- del 19/10/2021 avente ad oggetto: “Programmazione Fondo per la non autosufficienza biennio 2020 -2021 – Aggiornamento criteri di riparto in favore degli ambiti territoriali ed integrazione risorse”;
e per la condanna ex art. 30 c.p.a.
al risarcimento del danno ingiusto per mancata erogazione dell''assegno di cura a causa dell’illegittimo esercizio dell''attività amministrativa e mancato esercizio di quella obbligatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Consorzio dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari dell'Ambito Territoriale C08 e della Asl Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni ricorrenti, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla propria figlia minore, affetta da-OMISSIS-, hanno chiesto, a cagione di tali patologiche condizioni in cui versa la piccola, la concessione dell’assegno di cura.
1.1. Con l’impugnato verbale, l’U.V.I., pur avendo confermando la gravità della malattia, riconducendola il Livello 3 DSM 5, escludeva il “ carattere di priorità ” della istanza, per insussistenza dei requisiti ai fini dell’inserimento in A.D.I. (assistenza domiciliare integrata), usufruendo la bambina di un “servizio semiresidenziale”, in tal guisa denegando la concessione dell’agognato beneficio economico.
1.2. In particolare, il diniego fondava sul rilievo per cui “ l’assegno di cura è in primo luogo concesso ai disabili gravissimi in carico alle cure domiciliari integrate; in secondo luogo ai disabili gravi parimenti in carico alle cure domiciliari integrate; infine, l’assegno può essere attribuito “quale intervento sociale” ai disabili gravissimi o gravi non in carico alle cure domiciliari integrate ” (circolari regionali n. -OMISSIS- del 11 ottobre 2022, n. 43416 del 1 settembre 2021 e n. -OMISSIS- del 22 dicembre 2021).
1.3. Avverso il verbale dell’UVI, nonché avverso tutti gli atti