TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2021-12-07, n. 202100549
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Pubblicato il 07/12/2021
N. 00549/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2021, proposto da
Associazione Forum Ambientalista, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato H S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inerti Mozano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C D T e M D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati D A A e S V, domicilia in L'Aquila, via Leonardo da Vinci, n. 6;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, non costituiti in giudizio;
Ministero della Transizione Ecologica e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
nei confronti
Stazione Ornitologica Abruzzese O.N.L.U.S., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
1) dell'autorizzazione n. 01/Cave del 9 febbraio 2021, Prot. n. 1586 del 9 febbraio 2021 del Comune di Montereale, Area Lavori Pubblici e Urbanistica, a firma del Responsabile dell'Area (pubblicata all'albo pretorio del Comune di Montereale dal 12 febbraio 2021 per 30 giorni) (doc. n. 1);
2) della deliberazione del Consiglio Comunale di Montereale n. 35 del 31 dicembre 2020, recante “Cava Mozano – approvazione proposta tecnico/ecomomica per il risanamento con gestione della cava nel Comune di Montereale formulata dalla Soc. Inerti Mozano S.r.l.” (doc. n. 2);
3) della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Montereale reg. cron. n. 5 del 15.2.2021, reg. gen. n. 97 recante “ ex Cava Mozano nel Comune di Montereale deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2020 -nomina a responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ” (doc. n. 3);
4) del nulla osta ambientale rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio del Comune di Montereale prot. n. 1392 del 26 febbraio 2015;
5) dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con nota del 9 agosto 2016 prot. n. 10640 (doc. 4);
6) del parere favorevole nell'ambito del procedimento V.Inc.A. espresso dal Comune di Montereale con nota del 7 settembre 2016 prot. n. 6937 (doc. 5);
7) del giudizio favorevole n. 2727 espresso dal Comitato CCR-VIA Regione Abruzzo in data 1 dicembre 2016 nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al progetto presentato dalla Ditta (doc. n. 6);
8) della determinazione n. DPD/147 del 13 maggio 2020 dell'Ufficio Usi Civici della Regione Abruzzo (non meglio conosciuta);
9) del verbale della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 7 marzo 2017 presso la Regione Abruzzo-Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive di Pescara (non meglio conosciuto);
10) della nota del 17 marzo 2017 prot. n. 71285/17 del Servizio Risorse del territorio e Attività Estrattive della Regione Abruzzo con la quale si comunica l'approvazione del progetto da parte della Conferenza di Servizi, disponendo il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune con le prescrizioni impartite (non meglio conosciuta);
11) del Contratto n. 579 di Rep. del 31 dicembre 2020, registrato all'Aquila il 20 gennaio 2021 al n. 187 serie IT, relativo alla concessione alla Ditta Inerti Mozano S.r.l. dei terreni demaniali di uso civico per uso attività estrattiva e recupero ambientale (doc. n. 7);
12) della convenzione prot. 1361 del 4 febbraio 2021 stipulata ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. N. 54/83 e ss.mm.ii. (non meglio conosciuta);
13) dell'Avviso avente ad oggetto “ proposta tecnica/economica per il risanamento con gestione della cava Mozano nel Comune di Montereale ” del 13 agosto 2020, pubblicazione all'albo pretorio n. 651, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Montereale (doc. n. 8);
14) della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione Generale per la Protezione della Natura, prot. n. DPN-2007-0027771 del 16 ottobre 2007, a firma del Dott. Aldo Cosentino (doc. n. 9);
15) della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, prot. n. DPN -2012-0006399 del 27 marzo 2012, a firma del Dott. Renato Grimaldi (doc. n. 10);
16) della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, prot. n. 0036298 dell'8 aprile 2021, a firma del Dott. Antonio Maturani (doc. n. 11);
17) della nota prot. n. 2376/1998 dell'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga;
18) della nota prot. n. 2021-0002192 del 3.3.2021 del Direttore dell'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga (doc. n. 14);
19) dell’avviso al pubblico pubblicato sul quotidiano il Messaggero, in data 11/2/2016 (doc. n. 15);
20) nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inerti Mozano S.r.l., della Regione Abruzzo, del Ministero della Transizione Ecologica, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2021 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Associazione ricorrente impugna gli atti del procedimento concluso con il provvedimento n. 01/Cave del 9 febbraio 2021, Prot. n. 1586 del 9 febbraio 2021 con il quale il Comune di Montereale ha autorizzato la realizzazione del progetto di risanamento e gestione della cava di Monte Mozzano nel Comune di Montereale presentato dalla S.r.l. Inerti Mozano S.r.l..
Riferisce in fatto che:
- la cava fu aperta nel 1935 e sfruttata negli ultimi anni dalla “Inerti Mozano”;
- nel 2002 il Comune di Montereale, a seguito della presentazione del progetto di variante in corso d'opera per la sola coltivazione, sistemazione e ripristino ambientale della cava, ha prorogato l'atto di concessione alla “Inerti Mozano” con atto del Segretario del Comune di Montereale del 22.3.2002 pedissequo a conforme deliberazione consiliare n. 39 del 6.3.2002;
- nel 2007, a seguito di controlli effettuati dalle competenti Autorità, la Regione Abruzzo-Ufficio Cave e Torbiere ha inibito alla “Inerti Mozano” l'attività estrattiva nella cava;
- con provvedimento n. 202/2016 il Comune di Montereale, ha intimato alla “Inerti Mozano” il rilascio del sito della Cava del Monte Mozzano, per termine della concessione;
- il Comune di Montereale con nota prot. n. 2342/2016 ha annullato in autotutela una D.I.A. presentata dalla “Inerti Mozano” per l’esecuzione di opere edilizie nell’area nella cava;
- in data 11 febbraio 2016, la “Inerti Mozano” ha presentato domanda per la riapertura e l'ampliamento della cava relativamente ai terreni riportati in catasto al Fg. 88, particelle 499 e 680, nonché ad una porzione della strada comunale di S. Rufo per la superficie complessiva di mq 79.328,00;
- in data 1/12/2016, il Comitato CCR-V.I.A. della Regione Abruzzo ha reso il giudizio n. 2727/2016 favorevole alla realizzazione del progetto;
- il 17.3.2017 il “Servizio Politica Energetica, Risorse Estrattive” della Regione, ha comunicato l’approvazione del progetto da parte della Conferenza dei Servizi, disponendo il rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune con eventuali prescrizioni;
- Il 31.12.2020 è stato stipulato il contratto n. 579 rep. relativo alla concessione dei terreni demaniali di uso civico per uso attività estrattiva;
- il 4.2.2021 è stata stipulata la convenzione prot. n. 1361, ex art. 13-bis l.r. Abruzzo n. 54/1983.
- il 9.2.2021 il Comune ha autorizzato la “Inerti Mozano” ad esercitare l’attività per la definitiva sistemazione dei luoghi, con ampliamento e sistemazione ambientale finale;
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) eccesso di potere, errata e carente istruttoria, carenza assoluta dei presupposti, travisamento, irrazionalità ed illogicità. violazione art. 11 l.r. n. 54/1983 – violazione artt. 23 e 24 d.lgs. n. 152/2006 ;l’autorizzazione mancherebbe di un requisito essenziale perché essa presuppone l’esistenza dell’attività estrattiva, ma questa era già cessata per intervenuta scadenza (1.7.2015) alla data della presentazione dell’istanza (11.2.2016);
2) violazione art. 3, comma 1 lett. e) dell’allegato a del d.P.R. 5 giugno 1995 recante “istituzione dell'ente Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga” ;l’area oggetto della nuova attività estrattiva è inserita nel parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, secondo la cartografia originale timbrata decreto istitutivo del parco e nella Rete "Natura 2000", in particolare nella zona di Protezione Speciale IT7110128;l’autorizzazione è pertanto illegittima per violazione dell'art. 3, comma 1 lett. e) dell’Allegato “A” del d.P.R. 5.6.1995, che vieta " l'apertura e l'esercizio di cave...nonché l'asportazione di minerali " nel Parco;
3) violazione art. 5, comma 1, lett. n) del d.m. 17.10.2007 – violazione della disposizione di cui all’allegato a, lett. o) della d.G.R. n. 451/2009 ;la cava, e in particolare la porzione di cava destinata ad attività di "ampliamento”, ricadrebbe nella ZPS IT7110128 con conseguente violazione dell’art. 5, comma 1, lett. n) del d.m. 17.10.2007, che dispone il divieto di apertura di nuove cave nelle ZPS;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l.r. n. 2/2003 e ss. mm. ii. e degli artt. 146 e 159 d.lgs. n.42/2004 - violazione del d.lgs. n. 152/2006, manifesta illogicità, incongruità, travisamento e difetto di motivazione, errata e carente istruttoria e valutazione delle risultanze istruttorie per omessa acquisizione in atti di un valido nulla-osta BB.AA. ;l’autorizzazione non avrebbe potuto essere rilasciata in mancanza del necessario nulla osta per i beni ambientali di competenza del Comune, in quanto quello del 26.2.2015, acquisito al procedimento di valutazione dell’impatto ambientale, risale, come il presupposto parere della Sovrintendenza, a circa un anno prima della presentazione del progetto da parte della controinteressata e deve comunque ritenersi implicitamente revocato nel momento in cui il medesimo Responsabile dell'area tecnica del Comune di Montereale, con provvedimento del 12.1.2016 prot. n. 202, ha emanato il provvedimento di sgombero della Cava di Monte Mozzano nei confronti della “Inerti Mozano” per cessazione dell'efficacia della precedente concessione;
5) violazione art. 146 d.lgs. n. 42/2004, mancata acquisizione parere obbligatorio Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici ;sarebbe mancata l’acquisizione del parere obbligatorio della competente Soprintendenza, come imposto dal d.lgs. n. 42/2004, la cui necessità è peraltro confermata dal fatto che in passato tale autorizzazione è stata acquisita per progetti riguardanti la medesima area coinvolta;
6) violazione art. 6 l.r. n. 25/1988 e della normativa in materia di usi civici (art. 12 l. 16 giugno 1927, n. 1766 e art. 41 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332). violazione art. 20 l.r. n. 54/1983 ;la concessione alla “Inerti Mozano” del suolo ricadente in zona di uso civico, e più in generale l’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività estrattiva, avrebbero dovuto seguire la procedura prevista dalla l.r. n. 25/1988;l’impugnata determinazione DPD/147 del 13.5.2020 dell'Ufficio Usi Civici della Regione di proroga del termine per la stipula dell'atto di concessione (previsto dalla determinazione dirigenziale DH7/365/USI CIVICI del 13.5.2010), che ha autorizzato il mutamento " di un'ulteriore porzione del demanio civico località Mozzano per il definitivo risanamento recupero ambientale dei luoghi connesso alla coltivazione della cava di inerti con ampliamento ”, sarebbe illegittima per violazione dell'art. 6, commi 1 e 2 l.r. n. 25/1988 poiché:
- non vi è stata una conforme deliberazione del Consiglio Comunale di Montereale;
- è mancata la fase di partecipazione per le osservazioni da parte dei cittadini;
- non vi è stata affissione all'albo pretorio;
inoltre poiché la concessione era scaduta il 30.6.2015, non sarebbe stata possibile la " proroga del termine per la stipula dell'atto di concessione ”;
7) violazione art. 4 l.r. n. 25/1988, illogicità, incongruità ed irragionevolezza, omessa e carente istruttoria, violazione del principio di buon andamento e coerenza dell'operato della pubblica amministrazione in merito alla sdemanializzazione richiesta ;il progetto autorizzato prevede lo spostamento viario di un tratto appartenente a una strada intercomunale la cui sdemanializzazione non è consentita per contrasto con la l.r. Abruzzo n. 25/1988 che “ persegue l'obiettivo di fare delle terre civiche strumento produttivo primario per lo sviluppo delle popolazioni abruzzesi delle zone interne, per l'incremento della forestazione e della zootecnia di montagna e di alta collina, nonché mezzo di salvaguardia e di valorizzazione ambientale delle zone interne. La Regione salvaguarda, comunque, i diritti originari e imprescrittibili delle popolazioni abruzzesi sulle terre civiche ";
8) violazione dei principi di trasparenza, legalità, cautela e prudenza da parte della pubblica amministrazione per omessa e/o errata valutazione sulla correttezza ed affidabilità della ditta “Inerti Mozano” – violazione artt. 20 e 22 l.r. n. 54/1983. - violazione art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50/2016 ;il Comune e la Regione avrebbero dovuto applicare la l. n. 394/1991, il cui art. 6, comma 6, dispone la riduzione/messa in pristino dei luoghi e la ricostituzione delle specie animali e vegetali danneggiate, non già rilasciare l’autorizzazione alla che aveva ricevuto dal Comune l’intimazione di sgombero dell’area e dalla Regione la contestazione di gravi inadempimenti seguita da provvedimenti inibitori, perché rivelatasi negli anni soggetto inaffidabile e non credibile, come dimostrato dalle seguenti circostanze:
- il Ministero dell'Ambiente con nota prot. DPN-2007- 0017904, accertato che la cava veniva coltivata in modo irregolare rispetto al progetto di concessione, ha sospeso a tempo indeterminato ogni attività di estrazione di inerti;
- il Comune di Montereale ha annullato in autotutela di una D.I.A della controinteressata avente ad oggetto la realizzazione di opere all’interno del parco che necessitavano di rilascio del permesso di costruire e che non sono state rimosse;
- la “Inerti Mozano”, comunque tenuta a realizzare le opere di risanamento ambientale allo scadere della concessione, secondo il progetto approvato con atto di concessione del 22.3 2002, non ha mai ottemperato, malgrado le proroghe a tal fine accordate;
9) eccesso di potere per contraddittorietà tra atti e provvedimenti ;la Regione ha contraddetto – con il giudizio favorevole del Comitato CCR-V.I.A. n. 2727/2016 - il precedente parere negativo n. 1992 del 7.6.2012: in tale giudizio il CCR -VIA aveva infatti affermato: “ per la situazione morfologico-ambientale in cui l'attività svolta anche per la presenza del Parco nazionale Gran Sasso Monti della Laga si rende necessario prevedere la definitiva chiusura della stessa prevedendo anche la sistemazione ambientale dei luoghi interessati dall'estrazione ”;
10) violazione p.r.g, n.t.a., e piano regionale paesistico, omessa e carente istruttoria, assoluta carenza e insussistenza dei presupposti : il progetto della controinteressata prevede la deroga al P.R.G del Comune di Montereale, per l'apertura di nuove cave in zona agricola estensiva, benché essa non sia applicabile in quanto le NTA del P.R.G. (pag. 26 e ss.) consentono solo in via transitoria la prosecuzione di cave già operanti, non certo l'apertura di nuove cave, e subordinano il rilascio di nuove autorizzazioni ad una specifica perizia idrogeologica, in specie mancata, benché l’area ricada in zona caratterizzata da "PS-pericolosità da scarpata" e ogni intervento sia subordinato al parere preventivo dell'Autorità di Bacino;
11) violazione del principio di buon andamento, logicità e razionalità dell'operato della pubblica amministrazione. assoluta omissione e carenza istruttoria per lo spostamento viario ;lo spostamento previsto dal progetto della strada che collega il Comune di Montereale con altri comuni, tra cui quello di Pizzoli, avrebbe richiesto, prima dell’autorizzazione, la localizzazione del nuovo tracciato, il parere degli enti coinvolti, l’autorizzazione dell’Ente Parco e l’assunzione del relativo onere da parte della controinteressata che invece non se ne è fatta carico;
12) eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. illogicità, irrazionalità contraddittorietà dell'operato della pubblica amministrazione. omessa e carente istruttoria. - violazione art. 17, comma 6-ter della legge 18.5.1989 n. 183. violazione del piano stralcio di difesa dalle alluvioni. omessa acquisizione del parere dell'autorità di bacino ;il precedente giudizio del Comitato CCR V.I.A. n. 2296 del 29/10/2013 indicava chiaramente che il progetto di attività estrattiva interessa terreni collocati in " aree di pericolosità individuate dal PAI ”, con conseguente necessità di una richiesta del parere di competenza dell'Autorità di Bacino, mentre nel giudizio n. 2727/2016 del CCR-V.I.A. si legge in modo contraddittorio e immotivato che la stessa area coinvolta " non risulta interessata da vincoli o pericolosità individuate nel vigente P.A.I. ";
13) violazione e falsa applicazione dell’art. 11 l.r. n. 54/1983 e dell’art. 11 d.P.R. n. 380/2001 ;la “Inerti Mozano” non ha allegato alla propria domanda di autorizzazione la “ copia autentica del titolo giuridico sul quale si fonda la disponibilità della zona interessata alla coltivazione della cava ” richiesto dall’ art. 11 l.r. 54/1983 perché ormai la concessione era scaduta;l’istanza doveva pertanto essere respinta de plano a nulla rilevando la successiva stipula tra il Comune e la “Inerti Mozano” del contratto di concessione in data 30 dicembre 2020, poco prima di rilasciare l’autorizzazione alla coltivazione di cava e quasi quattro anni dopo la presentazione dell’istanza;
14) violazione del principio dell’evidenza pubblica – violazione art. 6 l. 537/1993 e art. 23 l. 62/2005 – violazione della comunicazione della commissione europea del 14.4.2000 e delle circolari della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per le politiche comunitarie, n. 945 dell' 1.3.2002 e n. 8756 del 6.6.2002 – violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità e delle disposizioni degli artt. da 28 a 30, da 43 a 55 del trattato. violazione art. 20 l.r. n. 54/1983 ;la concessione dell’area pubblica destinata ad attività estrattiva non poteva essere rilasciata in favore della ditta “Inerti Mozano” senza il rispetto del principio di evidenza pubblica;già l’art. 6 della l. n. 537/93, e poi l'art. 23 della l. n. 62/2005 avevano vietato il rinnovo e/o la proroga dei contratti pubblici scaduti, disponendo che i nuovi contratti si possono stipulare solo a seguito di esperimento di gara ad evidenza pubblica;
15) violazione dell’evidenza pubblica sotto altro avviso. violazione e falsa applicazione della l.r. n. 25/1988, dell’art. 42 Tuel – eccesso di potere e manifesta illogicità – incompetenza del tecnico comunale ;il 13 agosto 2020 il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, al quale erano giunte diverse segnalazioni e contestazioni in ordine alla violazione del principio di evidenza pubblica nel procedimento, ha pubblicato un “Avviso” rivolto a soggetti interessati a eseguire la proposta tecnico-economica per il risanamento con gestione della cava Mozzano del Comune di Montereale, realizzando un’evidente inversione procedimentale e senza sottoporre l’adesione all’avviso della stessa controinteressata al Consiglio Comunale, unico organo competente ex art. 42 T.U.E.L. a vagliarla ed eventualmente ad accettarla;
16) violazione l.r. n. 54/1983, art. 10, 14 e 15 - incompetenza Regione Abruzzo ;il procedimento avente ad oggetto la domanda di coltivazione di cava è stato portato avanti come Autorità Procedente dalla Regione Abruzzo, che ha indetto anche la Conferenza di Servizi, benché la competenza allo svolgimento del procedimento appartenga al Comune di Montereale, che avrebbe dovuto svolgere il ruolo di Autorità Procedente ad ogni effetto, ai sensi degli artt. 10, 14 e 15 l.r. n. 54/1983 essendo il ruolo del Servizio della Regione Abruzzo-Attività estrattive limitato allo svolgimento di attività di istruttoria tecnica ex art. 12 l.r. n. 54/1983;
17) violazione artt. 3, 7, 8, 9 l.r. n. 54/1983 ;la Regione Abruzzo è inadempiente dal 1983, non avendo approvato il P.R.A.E. Piano Regionale Attività Estrattiva, previsto dalla lett. a) dell’art. 3 della l.r. n. 54/1983;inoltre l’art. 11 della l.r. n. 54/1983 prevede che la domanda per esercitare l’attività estrattiva deve contenere: “ Un progetto di risanamento ambientale elaborato in conformità delle indicazioni contenute nel P.R.A.E. (Piano regionale attività estrattive) che preveda il ripristino contemporaneo alla coltivazione procedendo per lotti di breve durata, compatibilmente con le esigenze delle tecniche di coltivazione proprie della cava in oggetto . […] Almeno un anno prima della cessazione della attività estrattiva, salvo che la stessa prosegua in caso di rinnovo della concessione o dell’autorizzazione, deve essere presentato un progetto di risanamento dei luoghi, elaborato in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Regionale ”;la mancanza di tale piano renderebbe impossibile presentare una domanda autorizzativa completa e passibile di essere istruita e accolta;
18) violazione dell'art. 6 della direttiva 43/92/CEE "habitat" - violazione dell'art. 5 del d.p.r.357/1997 - valutazione di incidenza - valutazione appropriata . del parere favorevole nell’ambito del procedimento V.Inc.A. espresso dal Comune di Montereale con nota del 7 settembre 2016 è stato assunto da un funzionario in possesso del titolo di geometra e quindi privo delle necessarie competenze in materia ambientale.
Si è costituita la Regione Abruzzo per resistere al ricorso e ne ha eccepito preliminarmente:
- l’irricevibilità per omessa tempestiva impugnazione degli atti presupposti all’autorizzazione comunale;
- l’inammissibilità per violazione del principio di sinteticità degli atti.
Resiste la controinteressata “Inerti Mozano” S.r.l. che eccepisce preliminarmente:
- l’improcedibilità dei motivi eccedenti i limiti dimensionali di redazione degli atti processuali, da intendersi per tali quelli contenuti nella prima stesura del ricorso, ancorché riproposti con la seconda stesura depositata in adesione all’invito del Presidente del Tribunale di riformulare in sintesi il gravame nel rispetto dei limiti dimensionali stabiliti dall’art. 13 ter delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo;
- l’inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse e la legittimazione delle associazioni ambientaliste sussisterebbero solo ove si verifichi o possa verificarsi un danno ambientale, mentre l’intervento autorizzato dal Comune avrebbe ad oggetto il risanamento ambientale di un’area compromessa dall’attività estrattiva;
- difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario sul sesto motivo di ricorso relativo al procedimento di mutamento di destinazione d’uso dell’area gravata da uso civico:
- difetto di interesse e di legittimazione dell’Associazione ricorrente a contestare il mutamento della destinazione d’uso civico.
Con istanza depositata il 27.5.2021 la ricorrente ha chiesto la riunione del giudizio a quello iscritto al n. r.g. 392/2017 pendente davanti al tribunale per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
All’udienza del 3 novembre 2021 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO