TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-03-11, n. 202400930
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Pubblicato il 11/03/2024
N. 00930/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2023, proposto da V A C, rappresentata e difesa dagli avvocati S R, M M e R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- la Città Metropolitana di Palermo, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- di M S P rappresentata e difesa dagli avvocati S G e A T G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- M S, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
- della Determinazione Dirigenziale n. 5903 del 27.12.2022, pubblicata nell’Albo pretorio, con la quale è stata approvata la graduatoria relativa alla procedura selettiva per Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Avvocato - Approvazione verbali della Commissione esaminatrice, graduatoria finale e nomina vincitore;
- dei verbali di valutazione dei titoli dei candidati nei limiti di interesse;
− della scheda di valutazione dell’Avv. V A C e dell’Avv. M S P;
− della Determinazione Dirigenziale n. 5582 del 30.12.2021 della Città Metropolitana di Palermo di approvazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente Avvocato – Impegno di Spesa, nei limiti di interesse;
- del Bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente Avvocato nei limiti di interesse;
− del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 189 del 4.11.2021 che ha modificato e integrato il precedente Regolamento approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 126 del 27.06.2021 nei limiti di interesse;
quanto al ricorso incidentale:
- della clausola di cui all’art. 5, comma 3, cpv. VIII, penult. inciso, secondo periodo, del bando del concorso, ove intesa come recante una previsione di automatica esclusione del candidato dalla procedura concorsuale per la mancata allegazione di un separato documento da denominarsi formalmente curriculum professionale;
- del provvedimento di ritenuta valutabilità dei titoli di cui infra vantati dall’Avv. V A C, con conseguente decurtazione del punteggio complessivo finale attribuitole;
Visti il ricorso principale e i relativi allegati;
Visti il controricorso e il ricorso incidentale, con i relativi allegati, di M S P;
Vista la memoria di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Palermo;
Vista le memorie difensive e di replica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa A P;
Uditi, nella pubblica udienza del 14 novembre 2023, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;
FATTO
Con atto notificato il 23 febbraio 2023 e depositato il 7 marzo seguente, la ricorrente principale ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 5903 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati: la graduatoria finale, i verbali della Commissione esaminatrice e nominata la vincitrice della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Avvocato indetta dalla Città Metropolitana di Palermo.
Sono stati altresì impugnati il bando del concorso e il “ Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione ” approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano, n. 1031 del 27 luglio 2021, nella parte in cui non prevedono l’attribuzione di un ulteriore punteggio per il curriculum professionale ed è stato elevato il tetto massimo dei titoli valutabili.
La ricorrente principale ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e che, per l’effetto, sia accertato e dichiarato il suo diritto al giusto punteggio per i titoli posseduti e alla collocazione al primo posto della graduatoria;non è stata dunque domandata la caducazione dell’intero concorso pubblico.
Alla selezione di cui al bando approvato il 30 dicembre 2021, hanno partecipato la ricorrente Avv. V A C, l’Avv. M S P e l’Avv. M S.
Nella predetta graduatoria finale la ricorrente principale è risultata collocata al secondo posto con il punteggio complessivo di 68.50, mentre M S P al primo posto, con il punteggio complessivo di 74.50;terza classificata M S con 60,00 punti.
M S P ha ottenuto nella prova scritta (media delle prove) 23,00 punti, nella prova orale 25,00 punti e per i titoli 26,50 punti;V A C ha ottenuto nella prova scritta (media delle prove) 23,50 punti, nella prova orale 26,00 punti e per i titoli 19,00;infine, M S ha ottenuto nella prova scritta (media delle prove) 23,50 punti, nella prova orale 24,00 punti e per i titoli 12,50 punti.
La ricorrente principale deduce l’illegittimità degli atti impugnati per i motivi di:
1. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 del D.Lgs.n.165/2001 - Violazione della Direttiva n. 3 del 24.04.2018 - Violazione dell’art. 8, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione dell’art. 3, comma 6, lett. 9 b) n. 7 della Legge n.56/2019 – Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per illogicità, erroneità e incongruenza nella valutazione dei titoli – Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, difetto di motivazione e ingiustizia manifesta – Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost”.
Il totale del punteggio massimo di 40 punti attribuibile per titoli sarebbe superiore al vigente limite normativo di cui all’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 e all’art. 3, comma 6, lett. b) n. 7 della legge n. 56/2019 di un terzo del punteggio complessivo attribuibile in specie pari a punti 100, dunque pari a 33,33: per effetto della sostituzione dell’Allegato B del precedente regolamento dei concorsi, giusta Decreto del Sindaco Metropolitano n. 189/2021, il tetto massimo dei titoli valutabili, senza motivazione, è stato elevato da 10 a 40 punti prima dell’indizione del concorso per dirigente avvocato.
In ogni caso, il bando di concorso sarebbe illegittimo nella parte in cui non ha previsto alcuna attribuzione di punteggio ulteriore per il curriculum professionale, richiesto a pena di esclusione, oltre all’attribuzione dei punti per i titoli singolarmente considerati.
La Commissione esaminatrice, inoltre, non avrebbe stabilito (v. verbale n. 7 del 23.12.2022) gli specifici criteri di valutazione dei titoli riportati nelle categorie generali di cui alla tabella B del Decreto n. 189/2021 e del bando di concorso.
La graduatoria perciò dovrebbe essere rettificata con l’attribuzione a suo favore del maggiore punteggio di “26” punti, oltre al punteggio per il curriculum complessivamente considerato.
Al fine della dimostrazione del superamento della prova di resistenza, la ricorrente principale sostiene che le dovrebbero essere riconosciuti i seguenti punti:
- 2 punti per le due abilitazioni all’insegnamento nelle scuole secondarie, trattandosi di professione di pari livello per l’accesso alla dirigenza di seconda fascia di cui all’art. 28 del D. Lgs. n. 165/2001;
- 2 punti per due “ master” di cui alla borsa di studio assegnate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per la ricerca presso l’Istituto di Diritto Penale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, negli anni dal 1991 al 1995, da ricondurre al punto 3, lett. a) della scheda valutativa del bando;
- 3 punti per i cinque corsi di perfezionamento espletati presso la Direkta S.r.l.;
- 19 punti per il servizio prestato e dichiarato quale Responsabile del Servizio “Affari Legali” con incarico di Posizione Organizzativa dal 24.09.1997 al 21.03.2020 che andrebbe equiparato al servizio dirigenziale poiché presso il Comune di Belmonte Mezzagno non è prevista la qualifica dirigenziale;
2. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 - Violazione dell’art. 5, commi 4, lett. b) e 7 del bando – Violazione degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 - Eccesso di potere per illogicità, erroneità e incongruenza nella valutazione dei titoli – Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e ingiustizia manifesta – Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. ”.
La controinteressata non ha prodotto in allegato distinto – così come richiesto a pena di nullità dall’art. 5, comma 4, lett. b) del bando - il proprio curriculum professionale e, pertanto, doveva essere esclusa dalla selezione senza alcuna possibilità di sanare la mancanza del predetto documento e di autocertificare il possesso dei titoli dichiarato soltanto nella scheda valutativa.
Sarebbe altresì illegittima l’attribuzione alla controinteressata M S P di punti 5,75 per il servizio di Dirigente del Servizio dei Controlli Interni, Dirigente dei Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, Dirigente Pubblica Istruzione ed Edilizia Scolastica e Dirigente Pubblica Istruzione, Sport, Turismo Scolastico e Giovanile, Politiche Giovanili, Gare e Contratti valutato come espletato nella qualifica professionale corrispondente, dal momento che non esisterebbe alcuna qualifica professionale analoga e corrispondente a quella messa a concorso di avvocato dirigente;inoltre, non si evincerebbe se il predetto incarico sia stato assegnato all’esito di una selezione pubblica ex art. 110 del D. Lgs. n. 165/2001 o con assegnazione temporanea di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001.
In ogni caso, avendo la controinteressata M S P dichiarato di avere svolto il servizio nella qualifica corrispondente dal 30.01.2007 al 15.10.2012 presso la Provincia Regionale di Trapani, tenuto conto che i servizi inferiori a tre mesi non andavano valutati secondo quanto previsto nel bando, la Commissione avrebbe dovuto attribuire il punteggio di 5.50 e non quello di 5.75.
La Città Metropolitana di Palermo si è costituita in giudizio con atto di mera forma il 15 marzo 2023.
La controinteressata M S P si è costituita in giudizio con controricorso controdeducendo ampiamente sui singoli motivi di censura ex adverso proposti dei quali ha chiesto il rigetto;con contestuale ricorso incidentale, notificato il 16 marzo 2023 e depositato il giorno 17 seguente, ha impugnato, al fine dell’annullamento, la clausola di cui all’art. 5, comma 3, cpv. VIII, penult. inciso, secondo periodo, del bando del concorso, se intesa nel senso prospettato dalla ricorrente principale, come recante una previsione di automatica esclusione del candidato dalla procedura concorsuale per la mancata allegazione di un separato documento contenente il curriculum professionale;oltre al provvedimento di ritenuta valutabilità di taluni dei titoli vantati dalla stessa ricorrente principale con conseguente decurtazione del complessivo punteggio finale attribuitole.
La Città Metropolitana, con memoria del 21 marzo 2023, ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso principale sotto vari profili e ne ha dedotto l’infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.
La ricorrente principale, con memoria di costituzione di nuovo procuratore del 21 marzo 2023, ha insistito nella domanda cautelare;con successiva memoria del 12 ottobre 2023 ha dedotto l’infondatezza delle eccezioni della Città Metropolitana di Palermo e ribadito i motivi del ricorso principale;ha argomentato al fine di dimostrare l’interesse al ricorso sotto il profilo della esclusione della controinteressata M S P o comunque dell’errata attribuzione di punteggio a quest’ultima;infine ha, dedotto l’infondatezza del ricorso incidentale.
La ricorrente incidentale, con memoria del 13 ottobre 2023, ha insistito nelle difese e domande proposte.
Sia la ricorrente incidentale, sia la città Metropolitana di Palermo, hanno replicato con memorie depositate il 24 ottobre 2023.
M S non si è costituita in giudizio.
All’udienza pubblica del 14 novembre 2023, dopo la trattazione orale, il ricorso è stato posto in decisione su richiesta delle parti presenti.
DIRITTO
1. Preliminarmente, va scrutinata l’eccezione d’irricevibilità del ricorso principale sollevata dall’Amministrazione resistente.
Il Collegio non condivide la tesi difensiva della tardiva impugnazione del bando e del regolamento dei concorsi, posto che l’asserita loro lesività è divenuta percepibile dalla ricorrente principale soltanto a seguito della concreta applicazione che delle norme in essi contenute ha fatto la Commissione di concorso al momento della valutazione dei titoli autodichiarati dalle tre candidate dopo l’avvio della selezione: l’eccezione è, pertanto, infondata.
2. Va innanzitutto esaminato, nel merito, il profilo di censura contenuto nel secondo motivo finalizzato all’esclusione della controinteressata M S P poiché se ritenuto fondato soddisferebbe integralmente l’interesse azionato dalla ricorrente principale che si troverebbe, conseguentemente, posizionata al primo posto della graduatoria di merito.
Si sostiene che la predetta controinteressata non ha prodotto in distinto allegato – così come asseritamente richiesto a pena di esclusione dall’art. 5, lett. b) del bando - il proprio curriculum professionale e, pertanto, doveva essere esclusa dalla selezione senza alcuna possibilità di sanare la mancanza del predetto documento e di autocertificare il possesso dei titoli dichiarato nella scheda autovalutativa.
La doglianza è infondata.
L’art. 5 del bando, rubricato “ presentazione della domanda - termine – modalità ”, stabilisce che: “ La domanda, conforme al modello allegato, oltre alla esplicita dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, dovrà contenere in allegato:
(…);
b) curriculum vitae datato e sottoscritto, con la specificazione delle informazioni richieste dal bando ai fini della valutazione dei titoli, che sarà effettuata in applicazione della Tabella di Individuazione punteggi per la valutazione dei titoli e degli esami, allegata al presente Bando;”
(…)
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verifica del possesso dei requisiti, fatta salva la mancanza dei requisiti di ammissione immediatamente rilevabili dalla domanda di partecipazione, che comportano esclusione, come di seguito elencati:
domanda priva di sottoscrizione;
domanda prevenuta oltre i termini perentori;
invio della domanda con mezzi diversi da quelli indicati nel presente Bando;
mancanza di uno o più requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione;
mancanza della copia del documento valido di identità e/o del curriculum professionale;
l'eventuale mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato”.
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la norma del bando sopra richiamata non imponeva espressamente, addirittura a pena di esclusione, ai candidati di presentare al fine della valutazione della Commissione esaminatrice il proprio curriculum vitae redatto su un “documento cartaceo” distinto e ulteriore rispetto alla domanda di partecipazione e ad altri eventuali allegati, ma soltanto l’allegazione del curriculum vitae il cui contenuto tipico consistesse ne “la specificazione delle informazioni richieste dal bando ai fini della valutazione dei titoli” che, nel caso di specie, la candidata M S P ha dichiarato in calce alla stessa domanda redatta ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 debitamente sottoscritta: trattasi dell’elenco e della descrizione analitica dei titoli di studio, professionali e di servizio oltre quelli attinenti agli elementi di cui alle lettere c), d), e), p), q) ed r), del predetto art. 5 del bando, cioè:
“ c. il titolo di studio posseduto;
d. il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato ammesso al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni superiori, da almeno cinque anni;
e. il possesso di uno dei requisiti specifici di servizio o professionali previsti per l'ammissione;
(…);
p. conoscenza della lingua inglese;
q. conoscenza di elementi di informatica applicata.
r. gli eventuali titoli che danno diritto di preferenza a parità di punteggio”.
In altre parole, il curriculum vitae della vincitrice era contenuto nella domanda sottoscritta e redatta ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sicché la Commissione esaminatrice ha potuto valutare tutti i titoli dichiarati secondo i criteri indicati nel bando, non necessitando peraltro alcun soccorso istruttorio attesa la completezza delle dichiarazioni ivi contenute in ordine al possesso dei requisiti di ammissibilità e ai titoli di preferenza.
In conclusione, la diversa interpretazione della norma del bando prospettata dalla ricorrente principale oltre a non trovare base nel tenore testuale del bando medesimo si scontra anche con l’incontestabile circostanza dell’avvenuta allegazione alla domanda di partecipazione di tutti gli elementi propri del curriculum vitae richiesto.
3. Va a questo punto rilevata l’inammissibilità delle censure volte a contestare:
- la scelta dell’Amministrazione di non introdurre nel bando l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo a quello derivante dai parametri indicati nella Tabella di individuazione dei punteggi, conforme all’Allegato B) del Regolamento , annessa al Bando stesso, a seguito di una ulteriore valutazione complessiva del curriculum professionale del candidato;
- la scelta della Commissione esaminatrice di fare propri i criteri già indicati nel regolamento e nel bando.
La giurisprudenza amministrativa, invero, ha costantemente e condivisibilmente affermato che le valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice, al pari dell'individuazione a monte dei criteri di massima di valutazione, costituiscono espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati.
Da ciò discende che esse non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l'esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell'eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, i quali tipicamente rappresentano dei vizi della funzione amministrativa, per essere stato il potere scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione (TAR Palermo, Sez. I, 19 dicembre 2022, n. 3663;TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 9 marzo 2023, n. 3933;Cons. Stato, Sez. V, 30 settembre 2020 n. 5743;Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2091;Cons. St., sez. II, 27 giugno 2019, n. 4432;Consiglio di Stato, sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585).
In particolare, riguardo alla predeterminazione dei criteri, è stato chiarito che essa risponde ad esigenze di trasparenza sotto un duplice profilo di garanzia dell'imparzialità delle valutazioni della Commissione anche attraverso la successiva sindacabilità delle determinazioni assunte, agevolata dalla presenza di un parametro predeterminato, e, per altro verso, della par condicio tra i concorrenti, i quali sono messi in condizione di valutare la propria posizione in ordine alle chances di conseguire il posto per cui concorrono.
Ciò posto, la giurisprudenza amministrativa è altresì costante nel ritenere che:
- i criteri di valutazione non necessitino di particolare analiticità (Consiglio di Stato, sez. IV, 20 giugno 2012, n. 3619) dal momento che i parametri di valutazione devono mantenere una certa flessibilità ed elasticità, non essendo sempre possibile predeterminare a priori la gamma delle soluzioni a ciascuna questione giuridica che potrebbero risultare suscettibili di positiva delibazione;
- se in concreto alcune delle attività svolte dai candidati non possono essere considerate, ciò non comporta, di per sé, l’illegittimità del parametro predeterminato se questo, ex ante , appariva ragionevole e consono alla selezione da compiere.
Entrambe le funzioni di garanzia di imparzialità e di par condicio , non risultano lese nel caso di specie, considerata la specificità dei criteri indicati tale da consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dalla Commissione per la valutazione dei titoli e la loro predeterminazione e pubblicazione (cfr. Cons. st., sez. VI, 26 ottobre 2020 n. 6524).
Al contrario, non appare ragionevole la pretesa della ricorrente principale secondo cui andava prevista l’attribuzione di ulteriore punteggio per il curriculum professionale che di fatto porterebbe ad una ingiustificata duplicazione di punteggio per i medesimi titoli già valutati per tipologie e poi sommati nel punteggio complessivo.
A fronte di tale impostazione risulta altresì non irragionevole, dunque insindacabile in questa sede, la scelta di valutare ai fini dell’attribuzione del punteggio, le abilitazioni relative soltanto a professioni di livello almeno pari al posto dirigenziale nel Comparto Funzioni Locali, in quanto finalizzata ad identificare titoli coerenti alla selezione;inoltre, le abilitazioni indicate dalla ricorrente principale non afferiscono ad un posto dirigenziale, che nel comparto della scuola statale si identifica nella qualifica di “dirigente scolastico”, alla quale si accede a seguito del superamento di specifico concorso.
3.1. È inammissibile sotto altro profilo la censura con la quale la ricorrente principale lamenta che il totale del punteggio massimo di punti 40 attribuibile per titoli così come previsto dall’Allegato B, art. 1, al “ Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione “ è superiore al vigente limite normativo di cui all’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 e all’art. 3, comma 6, lett. b) n. 7 della legge n. 56/2019 di un terzo del punteggio complessivo attribuibile dalla Commissione, che essendo stato fissato in 100 punti, doveva essere non superiore a 33,33 punti.
Ebbene, nel caso in esame, M S P ha ottenuto nella prova scritta (media delle prove) 23,00 punti, nella prova orale 25,00 punti e per i titoli 26,50 punti;V A C ha ottenuto nella prova scritta (media delle prove) 23,50 punti, nella prova orale 26,00 punti e per i titoli 19,00;infine, M S ha ottenuto nella prova scritta (media delle prove) 23,50 punti, nella prova orale 24,00 punti e per i titoli 12,50 punti.
Ne consegue che l’eventuale astratta fondatezza, e conseguente ipotetico accoglimento del ricorso in parte qua, non gioverebbe alla ricorrente: infatti, nessuna delle tre candidate ha superato il punteggio di 30 e a maggior ragione di 33,33 punti riguardo alla valutazione dei titoli, né per la prova scritta, né per quella orale e, pertanto, l’asserita illegittima ponderazione del peso massimo dei titoli e delle due prove rispetto al punteggio complessivo non ha in alcun modo alterato la posizione in graduatoria delle tre candidate predette.
Anche in parte qua , il ricorso principale è dunque inammissibile per carenza di interesse.
4. Vanno a questo punto scrutinate nel merito le censure con le quali la ricorrente principale lamenta l’omessa attribuzione di punti asseritamente spettanti in base ai titoli posseduti e dichiarati per i quali ha ottenuto 19,00 punti, mentre alla vincitrice M S P ne sono stati riconosciuti 26,50, con una differenza di 7,5 punti a favore della seconda.
Va ricordato che nella graduatoria finale la ricorrente principale è risultata collocata al secondo posto con il punteggio complessivo di 68.50, mentre M S P, al primo posto, con il punteggio complessivo di 74.50, con una differenza di 6 punti a favore della seconda.
4.1 Le censure sono infondate.
Correttamente la Commissione esaminatrice non ha attribuito alla ricorrente principale i pretesi:
- 3 punti per i corsi di formazione e aggiornamento professionale erogati da Direkta S.r.l. (anni 2000, 2005, 2008, 2013 e 2020) – a prescindere dalla circostanza che, in ogni caso, non più di 2 punti potevano essere attribuiti in ragione del punteggio massimo di 3 stabilito, poiché per tale tipologia di titoli la Commissione aveva già attribuito 1 punto per il Master CEIDA svolto nel 2003 - essendo quest’ultima un’organizzazioni di stampo privatistico e non un Ente dello Stato e della Regione o legalmente riconosciuto, così come stabilito nel bando (v. scheda valutativa, voce TITOLI PROFESSIONALI, lett. a);
- 2 punti per le due borse di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per la ricerca universitaria sul processo penale per anni tre (dal 1.12.1991 al 30.11.1992 e dal 1.11.1993 al 30.10.1995, qualificati dalla ricorrente come “master” ma che invece non sono riconducibili, né equiparabili, ad alcuna delle tipologie di titoli di cui alla scheda valutativa, voce TITOLI DI STUDIO, lett .a, ove sono contemplati esclusivamente i seguenti :“ dottorato di ricerca, diploma di specializzazione rilasciato dall’università, master universitario ”;
- alcun punteggio per il servizio prestato quale Responsabile del Servizio “Affari Legali” con incarico di Posizione Organizzativa dal 24.09.1997 al 21.03.2020, presso il Comune di Belmonte Mezzagno, non essendo superabile il dato giuridico dell’assenza della qualifica dirigenziale per il suo conferimento ed avendo, invece, correttamente la ricorrente principale ottenuto punti 5 per tale servizio, in coerenza con quanto richiesto nella scheda valutativa, voce TITOLI PROFESSIONALI.
5. Alla stregua, della parziale inammissibilità e, per il resto, dell’infondatezza dei profili di censura sopra esaminati, consegue l’omesso superamento della prova di resistenza da parte della ricorrente principale che non ha colmato il distacco in graduatoria di punti 6,00 dalla vincitrice, a ciò non potendo giovare l’ipotetica fondatezza della seconda censura contenuta nel secondo motivo – dal cui esame nel merito quindi si prescinde - a tenore del quale alla controinteressata non poteva essere attribuito il punteggio di 5,75 per il servizio di Dirigente del Servizio dei Controlli Interni, Dirigente dei Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, Dirigente Pubblica Istruzione ed Edilizia Scolastica e Dirigente Pubblica Istruzione, Sport, Turismo Scolastico e Giovanile, Politiche Giovanili, Gare e Contratti, la cui sottrazione non muterebbe l’esito della selezione pubblica.
6. Il ricorso principale per le ragioni sopra esposte, va quindi dichiarato in parte inammissibile per carenza di interesse e, per il resto, va rigettato perché infondato, con salvezza degli atti impugnati.
7. Il ricorso incidentale è perciò divenuto improcedibile per carenza di interesse.
8. Le spese di lite vanno compensate tra le parti costituite in ragione della complessità sul piano interpretativo della problematica trattata;nulla va disposto in merito nei confronti di M S non costituitasi in giudizio.