TAR Bologna, sez. II, sentenza 2010-03-05, n. 201001786
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N. 01786/2010 REG.SEN.
N. 00623/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 623 del 2006, proposto da:
M M T, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Masi, con domicilio eletto presso Marco Masi in Bologna, via San Vitale 40/3/A;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia-Romagna, Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, Comm.Ne Giudicatrice Corso Concorso Dirigenti Scolastici, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
nei confronti di
P M R;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del provvedimento prot.4748/C10 n.101 del Direttore generale dell'USR per l'Emilia-Romagna emesso in data 11.04.2006, recante "graduatoria generale di merito dei candidati ammessi al corso di formazione del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di 1 grado e per la scuola superiore", per la parte in cui non ammette il Prof. Mariotti al corso di formazione, terza fase della procedura concorsuale indetta con DDG 22/XI/2004;
-della graduatoria della scuola secondaria, allegata al decreto prot.4748/C10 n.101 del Direttore generale dell'USR per l'Emilia-Romagna emesso in data 11.04.2006, per la parte relativa al punteggio attribuito alla dr.ssa Mariotti;
-della valutazione delle prove orale sostenuta dalla ricorrente e del relativo verbale;
-dei criteri per la valutazione delle prove orali e dei relativi verbali
-di ogni atto presupposto e conseguente;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia-Romagna e di Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e di Comm.Ne Giudicatrice Corso Concorso Dirigenti Scolastici;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2010 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- rilevato che con nota depositata in data 15.01.2010 parte ricorrente dichiara l’intervenuta improcedibilità del ricorso per asserita cessazione della materia del contendere;
- ritenuto peraltro che l’assunzione a tempo indeterminato della ricorrente come dirigente scolastico è intervenuta con decorrenza temporale successiva a quella originariamente richiesta in ricorso e non vi è conseguentemente cessazione della materia del contendere;
- rilevato che la nota sopraindicata è comunque sintomatica della sopravvenuta carenza di interesse;
- ritenuto, infine, che vi sono sufficienti ragioni per compensare spese ed onorari di giudizio tra le parti;