TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-07-26, n. 202100682

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-07-26, n. 202100682
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202100682
Data del deposito : 26 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2021

N. 00682/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00408/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 408 del 2020, proposto da
TRUCK CONSULT SRL, rappresentata e difesa dall'avv. E B, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

PROVINCIA DI BERGAMO, rappresentata e difesa dagli avv. G V e K N, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento del Settore Viabilità della Provincia di data 6 aprile 2020, con il quale è stata disposta nei confronti della società ricorrente la diffida di cui all’art. 9 comma 2 della legge 8 agosto 1991 n. 264;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bergamo;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2021 il dott. Mauro Pedron;

Visto l’art. 84 del

DL

17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall’art. 4 del

DL

30 aprile 2020 n. 28, e dall’art. 25 del

DL

28 ottobre 2020 n. 137;

Considerato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente Truck Consult srl, costituita in data 12 marzo 2018 tra i soci Maria Giuseppina Rizzi (34%), Valentino Rizzi (33%) e L L (33%), svolge attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, e opera come agenzia per il disbrigo di pratiche amministrative e per la prestazione di servizi inerenti alla circolazione dei veicoli. Nell’atto costitutivo sono indicati come amministratori Maria Giuseppina Rizzi e L L.

2. L’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è regolata dalla legge 8 agosto 1991 n. 264, ed è subordinata al rilascio di un’autorizzazione provinciale, previa verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi. Nelle società di capitali diverse da quelle in accomandita i requisiti soggettivi devono essere posseduti dagli amministratori (v. art. 3 comma 2-c). Il requisito dell’idoneità professionale deve essere posseduto da almeno uno degli amministratori, mentre il requisito di adeguata capacità finanziaria deve essere riferito all’intera società (v. art. 3 comma 3).

3. La società ricorrente è stata regolarmente autorizzata dalla Provincia di Bergamo in data 12 novembre 2018 e 12 febbraio 2019.

4. Con scrittura privata registrata in data 1 agosto 2019 la signora Maria Giuseppina Rizzi ha trasferito al signor I L la propria quota sociale. In tale occasione non è stata modificata la compagine degli amministratori. In effetti, come risulta dalla visura camerale di data 8 novembre 2019, il signor I L è stato nominato amministratore assieme al signor L L solo con deliberazione dell’assemblea di data 4 novembre 2019.

5. Mediante PEC dell’11 novembre 2019 la società ricorrente ha inviato alla Provincia la visura camerale di data 8 novembre 2019, rendendo così possibili le verifiche sui requisiti soggettivi degli amministratori ai sensi dell’art. 3 commi 2 e 3 della legge 264/1991.

6. Con successiva scrittura privata registrata in data 18 febbraio 2020 il signor L L ha trasferito al signor I L la propria quota sociale. Non è stata però modificata la compagine degli amministratori. Con deliberazione dell’assemblea del 19 febbraio 2020 è stato anzi riconosciuto al signor L L, per la sua attività come amministratore, un compenso mensile lordo pari a € 2.000, oltre a un’indennità di viaggio e a un’indennità chilometrica.

7. Il Settore Viabilità della Provincia, con nota di data 19 febbraio 2020, ha comunicato a tutte le agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto l’avvio di una procedura di verifica relativa ai requisiti necessari per la conservazione delle autorizzazioni provinciali. A tale scopo, è stata chiesta la compilazione di un modulo con i dati rilevanti, compresa l’attestazione della capacità finanziaria. Per la produzione documentale è stato dato termine fino al 31 marzo 2020.

8. Mediante PEC del 12 marzo 2020 la società ricorrente ha inviato alla Provincia l’aggiornamento della composizione sociale e delle cariche interne. È stata evidenziata la cessione di quota intervenuta il 18 febbraio 2020, ma è stata anche sottolineata la continuità degli incarichi dei due amministratori.

9. In seguito, mediante PEC del 25 marzo 2020 la società ricorrente ha inviato alla Provincia la documentazione necessaria per la conservazione dell’autorizzazione provinciale, come richiesto dal Settore Viabilità nella nota del 19 febbraio 2020. La suddetta documentazione comprendeva la polizza assicurativa per la responsabilità civile, e la polizza fideiussoria integrante il requisito della capacità finanziaria.

10. Il Settore Viabilità, con nota datata 6 aprile 2020 ore 9.39, ha chiesto alla società ricorrente documentazione integrativa sulla capacità finanziaria e sulla situazione dei soci e degli amministratori, oltre a chiarimenti in ordine al rapporto di lavoro dell’amministratore non più socio L L.

11. Subito dopo, con provvedimento datato 6 aprile 2020 ore 9.52, il Settore Viabilità ha disposto nei confronti della società ricorrente la diffida ex art. 9 comma 2 della legge 264/1991, con l’invito a non reiterare comportamenti illegittimi. La diffida è motivata con riferimento a due circostanze;
(a) la mancata comunicazione della cessione della quota della signora Maria Giuseppina Rizzi al signor I L, da cui sarebbe derivata l’impossibilità per la Provincia di verificare il possesso dei requisiti di legge;
(b) l’attivazione di un rapporto di lavoro di fatto con il signor L L, rimasto amministratore senza essere socio. Nel provvedimento si precisava che nel caso di adozione di tre atti di diffida in un triennio la licenza sarebbe stata revocata.

12. Contro il suddetto provvedimento la società ricorrente ha presentato impugnazione, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue: (i) travisamento, in quanto tutte le variazioni societarie sono state puntualmente comunicate alla Provincia;
(ii) violazione degli art. 7 e 10- bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto la diffida è stata emessa senza attendere le controdeduzioni chieste alla società ricorrente.

13. La Provincia si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

14. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) le società di capitali che svolgono attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto possono operare solo se gli amministratori possiedono e mantengono i requisiti soggettivi di cui all’art. 3 commi 2 e 3 della legge 264/1991. Dopo aver rilasciato l’autorizzazione, la Provincia può quindi procedere a controlli periodici. A carico delle società vi è un obbligo di leale collaborazione, che vincola le stesse a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione societaria, in modo da rendere possibili le verifiche sul possesso dei requisiti;

(b) l’omessa comunicazione di questi dati configura una giusta causa di applicazione della diffida ex art. 9 comma 2 della legge 264/1991, in quanto sottrae lo svolgimento dell'attività al controllo dell’amministrazione;

(c) nel caso in esame, tuttavia, non sembra che vi sia stata la volontà della società ricorrente di proseguire l’attività senza sottoporsi alle verifiche della Provincia. La prima cessione di quote (1 agosto 2019) non ha comportato la sostituzione immediata degli amministratori, che sono i soli soggetti tenuti al rispetto dei requisiti soggettivi. Appena l’assemblea ha sostituito uno degli amministratori (4 novembre 2019), è stata inviata alla Provincia la visura camerale aggiornata (11 novembre 2019). L’utilizzo della visura camerale in luogo dell’apposita modulistica provinciale non toglie valore al contenuto della comunicazione, trattandosi di fonti di informazione equivalenti;

(d) anche in occasione della seconda cessione di quote (18 febbraio 2020) la compagine degli amministratori è rimasta invariata. Qui però la prosecuzione delle funzioni di amministratore in capo all’ex socio non ha carattere provvisorio, perché vi è stata quasi contestualmente (19 febbraio 2020) l’attribuzione di un compenso su base mensile, evidentemente nella prospettiva di una collaborazione prolungata. Questa soluzione organizzativa, in quanto non transitoria, avrebbe dovuto essere prontamente segnalata alla Provincia, nonostante la continuità degli incarichi degli amministratori;

(e) in realtà, l’invio alla Provincia dell’aggiornamento sulla composizione sociale e sulle cariche interne non è stato immediato (12 marzo 2020). Tuttavia, può essere valutata a favore della società ricorrente la circostanza che in quel momento era in corso la verifica d’ufficio da poco promossa dalla Provincia su tutte le agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. La coincidenza giustifica l’applicazione dei termini fissati dalla procedura provinciale;

(f) nella diffida si accenna anche al disaccoppiamento tra la carica di amministratore e la qualifica di socio. Il problema sottostante sembra essere quello dei limiti all’interposizione di figure dotate dei requisiti soggettivi, e in particolare dell’attestato di idoneità professionale. Di qui l’esigenza di verifiche sull’eventuale costituzione di un rapporto lavorativo stabile tra la società ricorrente e l’amministratore ex socio;

(g) si tratta di profili che non sono stati adeguatamente sviluppati nel provvedimento impugnato, e che avrebbero dovuto essere approfonditi, qualora la Provincia li avesse ritenuti meritevoli di attenzione, nel confronto avviato con la nota datata 6 aprile 2020 ore 9.39. Il confronto non ha però avuto la possibilità di svolgersi, come si è visto sopra, in quanto la diffida è stata adottata solo 13 minuti dopo, in palese violazione del principio del contraddittorio codificato negli art. 7 e 10- bis della legge 241/1990.

15. Il ricorso deve quindi essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

16. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.

17. Il contributo unificato è a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 13 comma 6- bis .1 del

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