TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2018-04-03, n. 201803612
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Pubblicato il 03/04/2018
N. 03612/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10927/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10927 del 2017, proposto da:
B M, rappresentato e difeso dall’avv. F D C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tacito n. 41;
contro
Banca d’Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti S R C, M M e N D G, con domicilio eletto presso lo studio Stefania Ceci in Roma, via Nazionale n. 91;
nei confronti
Banca Network Investimenti S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;
per l’annullamento
della nota prot. n. 1228465/17 del 13.10.2017 resa dalla Banca d’Italia – Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi – Divisione Liquidazioni e trasmessa a mezzo pec in data 13.10.2017, nella parte in cui la Banca d'Italia ha accolto solo parzialmente l’istanza di accesso formulata dal dott. Morelli in data 31.08.2017, negando l’accesso ai documenti richiesti dall'istante, nonché di ogni altro atto presupposto e/o antecedente e/o consequenziale e/o in altro modo connesso a detta determinazione, per quanto rilevante ai fini del presente ricorso, comunque lesivo per il ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuto
e conseguente accertamento del diritto d’accesso dell’istante;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Banca d'Italia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2018 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 9 novembre 2017 e depositato il successivo 10 novembre 2017, il ricorrente – in qualità di ex esponente dell’Istituto di BNI, citato, tra gli altri, in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Milano per sentire “accertare e dichiarare la responsabilità solidale, contrattuale e/o extracontrattuale” e, conseguentemente, condannare “in via tra loro solidale, secondo le quote di danno a ciascuno singolarmente imputabili siccome dettagliate… , al risarcimento del danno arrecato a BNI ed ai suoi creditori” - si duole dell’illegittimità della nota con cui, in data 13 ottobre 2017, Banca d’Italia, in riscontro alla seconda istanza di accesso dal predetto presentata in data 31 luglio 2017, ha accolto solo parzialmente quest’ultima, adducendo – a giustificazione del diniego in tale modo opposto - la “genericità” degli atti richiesti, la sussistenza del segreto professionale, il mancato possesso dei documenti, la carenza di inerenza con “l’interesse alla difesa in giudizio” e, ancora, la sottoposizione degli atti “a segreto istruttorio”;
- in particolare, il ricorrente afferma l’illegittimità del diniego di cui sopra, deducendo – a tali fini – i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, in ragione del rilievo che, a causa della posizione dal predetto rivestita, “l’accesso a questi documenti costituisce … condizione fondamentale per l’esercizio della propria tutela giurisdizionale nell’ambito del giudizio innanzi riportato e nel quale… deve costituirsi entro il 07.02.2018”, e, ancora, della specifica e dettagliata confutazione delle motivazioni poste alla base del diniego stesso, e, pertanto, ribadisce il proprio diritto all’accesso a tutta la documentazione richiesta con l’istanza del 31 agosto 2017;
- con atto depositato in data 22 dicembre 2017 si è costituita Banca d’Italia, la quale – il successivo 16 gennaio 2018 – ha prodotto documenti;
- a seguito della produzione di scritti difensivi ad opera delle parti in causa, alla camera di consiglio del 6 febbraio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto che il ricorso sia infondato e, pertanto, debba essere respinto per le ragioni di seguito indicate:
- come noto, la legge n. 241 del 1990, nella parte novellata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 10 della legge 18 giugno 2009, n. 69, conferisce al “diritto” di accesso, in ragione delle sue rilevanti finalità di pubblico interesse, valore di “principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza” (art. 22, comma 2, nell’attuale formulazione);
- in linea con quanto già osservato in ambito giurisprudenziale, il diritto di accesso vale, dunque, sì a tutelare interessi individuali di ampiezza tale da riscontrare solo il limite della giuridicità ma – nel contempo – è collegato ad una riforma di fondo dell’Amministrazione, ispirata a principi di democrazia partecipativa, della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, la quale costituisce “principio generale” inserito a livello comunitario nel più generale diritto all’informazione dei cittadini rispetto all’organizzazione ed alla attività soggettivamente amministrativa, quale strumento di prevenzione e contrasto sociale ad abusi ed illegalità;
- in questo contesto, la nozione di interesse giuridicamente rilevante si configura come il complesso di situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali, risultano caratterizzate per il fatto di offrire al titolare dell’interesse poteri di natura procedimentale, volti in senso strumentale alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, che vengano a collidere o comunque ad intersecarsi con l’esercizio di pubbliche funzioni e che travalicano la dimensione della tutela processuale di diritti soggettivi o interessi legittimi, la cui azionabilità diretta prescinde dal preventivo esercizio del diritto di accesso, così come l’esercizio del secondo prescinde dalla prima;
- in altre parole, la natura strumentale della posizione soggettiva riconosciuta e tutelata dall’ordinamento con la legge n. 241 del 1990 caratterizza marcatamente la strumentalità dell’azione correlata e concentra l’attenzione del legislatore e, quindi, dell’interprete sul regime giuridico concretamente riferibile all’azione, al fine di assicurare, al tempo stesso, la tutela dell’interesse ma anche la certezza dei rapporti amministrativi;
- di qui trae origine – del resto – la qualificazione in termini “astratti” o “acausali” del diritto di accesso, il quale può essere fatto valere senza che l’amministrazione destinataria dell’istanza (o il controinteressato) possa sindacare, nel merito, la fondatezza della pretesa o dell’interesse sostanziale cui quel diritto è correlato e/o strumentalmente collegato (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2092;TAR Lazio, Roma, 28 gennaio 2008, n. 594);
- tutto ciò detto, il Collegio non ravvisa elementi oggettivi e concreti, utili per affermare che, nel caso in esame, l’Amministrazione abbia operato in violazione del diritto di accesso vantato o, meglio, esercitabile da parte del ricorrente per la tutela delle situazioni soggettive di cui il predetto si presenta titolare, ai sensi del disposto degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90;
- specificamente, deve prendersi atto che l’Amministrazione non ha opposto un atto di diniego all’accesso di atti e/o documenti, valido a concretizzare una violazione del diritto vantato dal ricorrente ai sensi degli artt. 22 e ss. in precedenza indicati;
- come riportato nell’atto introduttivo del giudizio e, comunque, desumibile dalla documentazione prodotta in giudizio, con la nota del 9 agosto 2017 Banca d’Italia ha posto a disposizione del ricorrente la documentazione richiesta da quest’ultimo con la lettera del 10 luglio 2017 e, in seguito, non ha aderito “in toto” all’ulteriore richiesta di accesso agli atti formulata dallo stesso ricorrente con la successiva lettera del 31 agosto 2017 sulla base di precise giustificazioni;
- orbene, tali giustificazioni si rivelano condivisibili e, comunque, non risultano adeguatamente confutate;
- tenuto conto dei principi a presidio del diritto di accesso, di cui in precedenza si è cercato di offrire una rapida rappresentazione, è doveroso convenire che, in ogni caso, l’interessato all’accesso deve precisare gli atti e i documenti richiesti, deve provare il nesso di strumentalità tra tali atti e documenti e le proprie esigenze o, comunque, fornire elementi utili affinché il nesso in trattazione sia di facile riscontro e, ancora, non può estendere la propria richiesta a documenti non propriamente attinenti all’azione amministrativa e, ancora, pretendere che l’Amministrazione destinataria della richiesta si attivi al fine di acquisire gli atti e i documenti richiesti;
- preso atto - in altre parole - che l’Amministrazione non può essere onerata di attività di ricerca e di elaborazione degli atti, in ragione, tra l’altro, della più volte affermata necessità di “coniugare il diritto alla trasparenza con l’esigenza di non pregiudicare, attraverso un improprio esercizio del diritto di accesso, il buon andamento” e, in relazione ad esso, l’economicità e la tempestività dell’azione dell’attività amministrativa (cfr., tra le altre, C.d.S., 12 gennaio 2016, n. 68), nonché dell’attinenza del disposto degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 esclusivamente a documentazione in possesso dell’Amministrazione, inerente all’esercizio dell’attività amministrativa, il diniego opposto da Banca d’Italia al ricorrente non può che essere considerato conforme alla disciplina che regolamenta la materia, precisando – per spirito di completezza - che tale conformità si profila ancora più evidente in relazione ad atti e documenti, quali il “parere del legale incaricato della procedura”, il riscontro reso da BNI in relazione all’istanza di accesso del ricorrente e, ancora, la relazione di cui all’art. 33 L.F., “presentata dai commissari liquidatori al Procuratore della Repubblica”, i quali si profilano – non solo estranei all’esercizio dell’attività amministrativa propriamente intesa ma anche – soggetti ad un differente regime giuridico, a sua volta diretto a garantire e salvaguardare interessi meritevoli di tutela (tra cui – in particolare – l’interesse della “liquidazione” a curare al meglio la posizione dei creditori o, in termini generali, ad azionarie in sede giudiziaria le giuste iniziative);
Ritenuto che, per le ragioni illustrate, il ricorso vada respinto;
Ritenuto, peraltro, che – per le peculiarità che connotano la vicenda in esame – sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;