TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2015-06-11, n. 201501058
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Testo completo
N. 01058/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02071/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2071 del 2014, proposto da:
S A e G A, il primo rappresentato e difeso dall'avv. G A, il secondo costituito personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliati presso lo Studio dell’avv. Luciana Atzeni, in Catanzaro, al corso Indipendenza, n 6;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del suo Ministro in carica;
per l'ottemperanza
del decreto ex art. 3, comma 6 l. 24 marzo 2001, n. 89, reso dalla Corte d’Appello di Catanzaro il 5 luglio 2013, n. 1583.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con decreto ex art. 3, comma 6 l. 24 marzo 2001, n. 89, del 5 luglio 2013, n. 1583, la Corte d’Appello di Catanzaro ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di S A, della somma di € 4.800,00, maggiorata di interessi legali a far data dalla domanda al soddisfo. La Corte ha quindi ulteriormente condannato il Ministero alla rifusione, con distrazione in favore del costituito procuratore antistatario, G A, della metà delle spese di lite, compensando le restanti somme.
Il decreto non è stato impugnato e, come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dal Cancelliere della Corte d’Appello, è passato in giudicato.
2.1. - In difetto di esecuzione del decreto, la parte vittoriosa e il suo procuratore si sono rivolti a questo Tribunale Amministrativo Regionale con ricorso, ritualmente notificato al Ministero della Giustizia, volto ad ottenere l’ottemperanza al decreto di condanna, mercé la nomina, se necessario, di un commissario ad acta .
2.2. - L’amministrazione intimata non si è costituita.
2.3. - Alla camera di consiglio dell’11 giugno 2015 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
3. - Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
3.1. - Ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie, del principio