TAR Torino, sez. II, sentenza 2012-04-03, n. 201200395

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2012-04-03, n. 201200395
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201200395
Data del deposito : 3 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01505/2008 REG.RIC.

N. 00395/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01505/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1505 del 2008, proposto da:
NATALINO GUIETTI, rappresentato e difeso dall'avv. M R, con domicilio eletto presso M R in Torino, c.so Duca degli Abruzzi, 42;

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

- dei provvedimenti del Ministero dei Trasporti, Direzione Generale per la Motorizzazione, con i quali è avvenuta la variazione in pejus sino a "punti 0", disposta d'ufficio, del punteggio di spettanza sulla patente, per effetto delle sanzioni accessorie relative ai verbali

- V14222/2004 riferito a infrazione contestata in data 30/06/2004;

- CS1313012405 riferito a infrazione contestata in data 11/05/2005;

- V5521V/2007 riferito a infrazione contestata in data 04/11/2007;

- V6046V2007 riferito a infrazione contestata in data 12/11/2007;

- V8615V/2008 riferito a infrazione contestata in data 05/01/2008;

- V8778V/2008 riferito a infrazione contestata in data 08/01/2008;

decurtazioni comunicate al ricorrente con due comunicazioni datate 10 settembre 2008, ricevute in data 14 ottobre 2008;

- nonchè di tutti gli atti del procedimento presupposti, connessi e/o conseguenti, che hanno condotto all'adozione del provvedimento impugnato, ancorchè, allo stato, di estremi e contenuto sconosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2012 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame il sig. Natalino Guietti ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei “provvedimenti” mediante i quali il Ministero dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione ha progressivamente decurtato i punti attribuiti alla sua patente di guida fino all’azzeramento completo: ciò, “per effetto delle sanzioni accessorie relative ai verbali”, specificamente indicati, via via redatti a carico del ricorrente (tra gli anni 2004 e 2008) per diverse infrazioni al codice della strada. Tali decurtazioni sono state comunicate al ricorrente mediante due note emesse contemporaneamente e datate 10 settembre 2008.

Con un unico motivo di gravame viene contestata la violazione dell’art. 126- bis del d.lgs. n. 285 del 1992, nonché l’eccesso di potere per sviamento e la violazione dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 9 del 2002. La comunicazione, avvenuta con ritardo, del progressivo azzeramento del punteggio avrebbe, infatti, illegittimamente penalizzato il ricorrente “il quale si è trovato nell’impossibilità di porre in essere qualsivoglia intervento riparatore prima di giungere al totale azzeramento”.


2. A seguito di ordinanza istruttoria di questo TAR, n. 1032/i/2008, si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, depositando documenti e chiedendo, con memoria di mero stile, il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 115 del 2009 questo TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendone sussistenti i presupposti di legge.

Alla pubblica udienza del 21 marzo 2012 il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha rilevato la possibile inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.


3. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Come già avvertito alle parti in sede di discussione del merito, infatti, questo Collegio deve rilevare il proprio difetto di giurisdizione venendo in considerazione, nella presente causa, l’applicazione di una sanzione (la progressiva decurtazione dei punti della patente di guida, fino al loro azzeramento) che è accessoria all’irrogazione di sanzioni amministrative principali di natura pecuniaria (derivanti dalle infrazioni al codice della strada di volta in volta contestate al ricorrente). Ciò in adesione all’ormai costante indirizzo sia della giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. III, n. 1142 del 2010, e sez. VI, n. 9403 del 2010, nonché, da ultimo, Adunanza Generale n. 3395 del 2011 e sez. IV, n. 6406 del 2011), sia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. n. 9691 del 2010 e n. 16276 del 2010), per il quale ogni contenzioso conseguente alla decurtazione dei punti attribuiti all'atto del rilascio della patente di guida, siccome costituente sanzione amministrativa accessoria ad accertate infrazioni delle norme del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), deve ricondursi alla giurisdizione del Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 204 e 205 del medesimo codice.


4. In considerazione del complessivo andamento del giudizio il Collegio rinviene giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

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