TAR Palermo, sez. III, sentenza 2020-08-31, n. 202001798

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2020-08-31, n. 202001798
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202001798
Data del deposito : 31 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/08/2020

N. 01798/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03778/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3778 del 2014, proposto da
Vat S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati D F e C C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D F in Palermo, via della Libertà, n. 39;

contro

Comune di Palermo in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L L M, con domicilio eletto presso lo Ufficio Legale Del Comune in Palermo, Piazza Marina, n. 39;

per la condanna

ex art. 30, comma 2, c.p.a. del Comune di Palermo al risarcimento del danno sofferto dalla società ricorrente a causa dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa derivante in particolare dal provvedimento prot. n. 453843/P del 26 maggio 2014, di diniego al rilascio dell’autorizzazione per l’esposizione di teli pubblicitari su ponteggio di cantiere sull’immobile di Via Libertà, n. 45 (ex Istituto delle Croci ‒ Villa Cifuentes) per l’esposizione di teli pubblicitari dall’1.6.2014 al 30.6.2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Calogero Commandatore nell’udienza smaltimento del giorno 6 luglio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite applicativo come indicato a verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato l’11 novembre 2014 e depositato il successivo 5 dicembre, la società ricorrente ha esposto:

- di avere chiesto al Comune resistente, per il periodo ricompreso tra il 1 giugno 2014 e il 30 giugno 2014, il rilascio dell’autorizzazione all’esposizione di teli pubblicitari sull’immobile sito in Via Libertà, n. 45, in concomitanza con i lavori di messa in sicurezza e restauro di detto immobile, in conformità con le disposizioni contenute nel Regolamento comunale sulla pubblicità;

- che il Comune resistente, con il provvedimento in oggetto, ha denegato l’autorizzazione richiesta sulla base della seguente motivazione:

« - il combinato disposto di cui agli artt. 3 e 36, comma 8 del d.lgs. n. 507/1993 vieta l’installazione di nuovi impianti pubblicitari fino all’approvazione del Piano generale degli impianti di cui al d.lgs. n. 507/1993;

- tale divieto priva del tutto di potere gli organi burocratici preposti alla relativa attività ex art. 107 del d.lgs n. 267/2000 ... generando un vera e proprio difetto di attribuzioni ex art. 21-septies della legge n. 241/1990, di guisa che le eventuali autorizzazioni rilasciate in assenza di PGI, restano assoggettate al più rigoroso regime della nullità, stante la totale assenza di poteri in capo al soggetto emanante (sentenza n. 1368/2011 del TARS sezione terza);

- detta tipologia di impianto non e rispondente alle disposizioni del Codice della Strada che all’art. 23 vieta [...] “La generalità del divieto posto dalla norma sottende ad una valutazione preventiva ad opera del legislatore della pericolosità di ogni messaggio pubblicitario, in quanta potenzialmente idoneo a distrarre dalla guida i conducenti di autoveicoli o a creare confusione nella lettura della segnaletica. Il concreto posizionamento del cartello altro mezzo pubblicitario deve rispettare quanto previsto dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada circa divieti e distanze »

- di non avere potuto esperire altri rimedi, se non la presente azione di condanna ex art. 30, comma 2, c.p.a., per reagire all’illegittimo diniego comunicato solo il 26 maggio 2014, ossia appena 5 giorni prima del periodo di inizio dell’esposizione dei teli.

Ciò premesso, la società ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’attività amministrativa della P.A. sulla base dei seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE DELL’ART. 3,

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