TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-05-27, n. 202300324

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-05-27, n. 202300324
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300324
Data del deposito : 27 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/05/2023

N. 00324/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00547/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 547 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C G, C A, S C e R G, rappresentati e difesi dall'avvocato V I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L I e M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'ordinanza ingiunzione Protocollo Generale 2022/41628 - Protocollo Speciale 2022/228/SCIA notificata a mezzo pec in data 9 giugno 2022 a firma del Dirigente del Settore 6 SUE – Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Ascoli Piceno, avente ad oggetto il divieto di prosecuzione dell’attività oggetto di segnalazione certificata di inizio attività edilizia;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6 gennaio 2023:

del verbale di sopralluogo notificato a mezzo PEC in data 5 novembre 2022, a firma del Dirigente del Settore 6 SUE – Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Ascoli Piceno, relativo al sopralluogo eseguito il 28 ottobre 2022, nelle cui conclusioni l’Ufficio “ ritiene che l’edificio, o meglio il muro perimetrale del fabbricato, sia stato sopraelevato ” e che “ per le considerazioni sopra riportate si ritiene che lo stato dei luoghi NON è conforme allo stato legittimo dell’immobile come autorizzato con la licenza edilizia n. 216/76 ”;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ascoli Piceno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. I ricorrenti, in qualità di proprietari di un immobile sito nella frazione di Monticelli del Comune di Ascoli Piceno, nel dicembre 2021 hanno presentato al SUAE una Segnalazione Certificata di Inizio Attività per lavori di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico e miglioramento sismico, avvalendosi dell’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio Superbonus 110% (SCIA edilizia del 10 dicembre 2022 prot. 2021/104814).

All’esito dell’istruttoria, il dirigente del SUAE, ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, ha adottato un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività edilizia, impugnato innanzi a questo TAR con ricorso RG n. 316/2022, tutt’ora pendente. In particolare, il Comune ha rilevato che l’intervento proposto sarebbe stato realizzato su immobile che presentava delle difformità rispetto a quanto assentito con la licenza edilizia n. 216 del 1976.



1.1. I ricorrenti, dunque, in data 13 maggio 2021, hanno presentato una nuova SCIA avente ad oggetto la realizzazione dei medesimi interventi di cui alla precedente SCIA, alla quale hanno allegato la relazione tecnica redatta in data 14 aprile 2022 dall’architetto V V, volta a chiarire le ragioni per cui l’aumento di altezza contestato dal Comune in realtà non ci sarebbe e lo stato attuale dell’edifico rispetto ai precedenti titoli edilizi non avrebbe subito alcuna variazione, il che renderebbe legittima anche la SCIA edilizia del 10 dicembre 2022.

Ciò nonostante, in data 9 giugno 2022, il Dirigente del SUAE ha adottato il provvedimento negativo impugnato in questa sede, sostanzialmente ribadendo le ragioni ostative precedentemente rappresentate, ovvero il fatto che lo stato attuale dell’edificio non sarebbe conforme a quanto assentito con i titoli edilizi rilasciati dal Comune.



1.2. Avverso detto ultimo provvedimento, i ricorrenti hanno proposto il presente gravame introduttivo, affidato ad un unico articolato motivo, con cui si deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 33 bis , comma 1, lett. a), della legge n. 108/2021, di conversione, con modificazioni del decreto legge n. 77/2021;
violazione degli artt. 31 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;
difetto di motivazione e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990;
contraddittorietà, illogicità, travisamento ed errore sui fatti e assenza dei presupposti di fatto;
violazione del giusto procedimento, violazione dell’art. 19, commi 3 e 6 bis , della legge n. 241/1990, violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, violazione dell’art. 34 bis , commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

La parte ricorrente contesta, in sostanza e per i motivi di illegittimità appena enunciati, i tre assunti su cui poggia il provvedimento negativo, in base ai quali:

- l’altezza del fabbricato sarebbe maggiore rispetto allo stato assentito;

- tale variazione avrebbe determinato anche un aumento di volume;

- vi sarebbe, altresì, una variazione della sagoma e del prospetto, stante l’avvenuta realizzazione di una veletta in calcestruzzo armato di circa 18 cm e di un getto sommitale di circa 32 cm, non previsti nel progetto autorizzato e non menzionati neppure nella perizia asseverata.

Assumono, in particolare, gli istanti che i primi due punti su cui l’Ufficio ha basato le proprie conclusioni sarebbero palesemente erronei alla luce di quanto dimostrato e motivato nella SCIA edilizia in oggetto, comprensiva della perizia tecnica e delle memorie redatte dal professionista incaricato, il quale avrebbe asseverato, a seguito di misurazioni sul posto documentate e di una ricostruzione fotogrammetrica, che lo stato attuale dell’edificio rispetto ai precedenti titoli edilizi non ha subito alcuna variazione dell’altezza, in quanto il cordolo sommitale è stato eseguito nei limiti della muratura preesistente. Nessun parametro edilizio risulterebbe dunque modificato a seguito del rifacimento della copertura con la licenza edilizia rilasciata dal sindaco del Comune di Ascoli Piceno n. 216 del 1976 e, pertanto, le difformità a cui fa riferimento l’ordinanza del 9 giugno 2022 qui impugnata non sussisterebbero, risultando conseguentemente legittima la SCIA edilizia in data 13 maggio 2022, concernente lo stesso intervento di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia presentata dai ricorrenti in data 10 dicembre 2021.

Ne discenderebbe che anche l’ulteriore profilo di difformità evidenziato nell’atto impugnato (difformità della sagoma e dei prospetti) sarebbe insussistente.



1.3. Si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune di Ascoli Piceno.

All’udienza camerale del 9 novembre 2022, fissata per la trattazione della domanda cautelare contenuta in ricorso, la stessa è stata riunita al merito con fissazione della pubblica udienza di trattazione all’8 febbraio 2023.



1.4. Con motivi aggiunti depositati il 6 gennaio 2023, i ricorrenti hanno impugnato il verbale di sopralluogo eseguito il 28 ottobre 2022, nelle cui conclusioni l’Ufficio, sulla base di accertamenti eseguiti in loco , ha confermato la non conformità dello stato di fatto dell’immobile al progetto assentito.

Con tale gravame, affidato a tre distinti motivi, i ricorrenti, oltre a ribadire i profili di illegittimità già dedotti con l’atto introduttivo, lamentano altresì la violazione e la falsa applicazione dell’art. 19 del Regolamento edilizio comunale in vigore dal 1976 contenente i criteri di misurazione dell’altezza;
essi, in sostanza, contestano le risultanze del citato sopralluogo sia per vizi della procedura, non essendo le misurazioni avvenute in contraddittorio con gli interessati, sia nel merito dei risultati raggiunti, rivelandosi dette misurazioni errate sotto più profili.



1.5. Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2023, la causa, dopo la discussione orale, è stata trattenuta in decisione.



2. Reputa il Collegio che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti possano essere trattati congiuntamente, stante la sovrapponibilità delle censure proposte e tenuto conto del fatto che il verbale di sopralluogo impugnato con i motivi aggiunti non fa altro che confermare, all’esito di ulteriori accertamenti, il divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla segnalazione certificata di inizio attività edilizia, il quale resta, dunque, l’oggetto principale della presente impugnazione.

Non si terrà conto, ai fini della presente disamina, delle note d’udienza tardivamente depositate dai ricorrenti in data 7 febbraio 2023, di cui peraltro il Comune ha chiesto lo stralcio nel corso della discussione orale alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2023.

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