TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-12-13, n. 202200743

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-12-13, n. 202200743
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200743
Data del deposito : 13 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2022

N. 00743/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00490/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 490 del 2022, proposto da
Y D, rappresentato e difeso dagli avvocati V P e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

del provvedimento tacito di diniego dell’accesso e, previo accertamento del diritto, per la condanna della Prefettura di Pesaro e Urbino all’ostensione dei documenti richiesti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino;

Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- con il presente ricorso, notificato e depositato il 29 luglio 2022, il ricorrente impugna il diniego asseritamente opposto dalla resistente Amministrazione sull’istanza di accesso volta a prendere visione ed estrarre copia del verbale di contravvenzione al codice della strada elevata dalla Prefettura di Pesaro e Urbino datato 23 luglio 2010, che ha generato presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione la cartella di pagamento n. 13720110007045379 001, notificata in data 9 luglio 2015, di importo pari ad € 495,06, nonché copia delle relative relate di notifica;

- l’istanza era stata presentata in data 28 giugno 2022 all’Organo di Polizia stradale che aveva accertato l’infrazione al codice della strada, il quale, tuttavia, aveva già provveduto a trasmettere all’interessato, a mezzo pec del 5 luglio 2022, la documentazione richiesta, informando la Prefettura di Pesaro e Urbino dell’avvenuto adempimento (cfr., documento in allegato 2 alla memoria di costituzione del Ministero depositata in data 8 settembre 2022);

- con nota prot. 0050887 del 25 agosto 2022, la Prefettura comunicava, altresì, al ricorrente l’avvenuto discarico della cartella esattoriale in data 17 luglio 2022;

- per tali ragioni, l’intimata Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità della presente iniziativa giudiziaria per carenza di interesse originario, essendo i documenti richiesti stati trasmessi all’interessato ancor prima della proposizione del ricorso;

- con memoria depositata in data 4 novembre 2022, invece, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione in virtù dell’avvenuto discarico della cartella esattoriale;

Ritenuto che il ricorso, prima ancora che improcedibile, sia inammissibile per carenza di interesse ab origine , dal momento che con la trasmissione degli atti richiesti da parte dell’Organo di Polizia stradale al quale l’istanza di accesso era stata rivolta, la pretesa del ricorrente era stata già interamente soddisfatta in via amministrativa, non residuando ulteriori documenti da esibire all’esito dell’adempimento avvenuto in data 5 luglio 2022;

Rilevato, peraltro, che il discarico della cartella esattoriale, cui pure l’Amministrazione ha provveduto in data 17 luglio 2022, comunicandolo all’interessato il 25 agosto 2022, non attiene all’oggetto del presente giudizio, sicché esso non può valere a giustificare la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse a fronte dell’avvenuta esibizione documentale ancor prima della proposizione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia da dichiarare inammissibile;

Ritenuto che, in virtù del principio della soccombenza, le spese del giudizio vadano poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo;

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