TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-09-30, n. 202416935
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 30/09/2024
N. 16935/2024 REG.PROV.COLL.
N. 07678/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7678 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati S M e G C P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato G C P Z in Roma, via Emilia n. 81;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione,
- del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza -OMISSIS-, di esclusione dal concorso indetto con determinazione n. 274292 del 21.09.2023, per il reclutamento di 1.673 allievi finanzieri;
- del verbale -OMISSIS-, non cognito, con cui la Sottocommissione per l’accertamento dei requisiti prescritti ha proposto l’esclusione dall’immissione in Guardia di Finanza;
- del bando di concorso, nella parte in cui, all’art. 2, comma 1, lettera g, prevede che “sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti” ;
- di ogni ulteriore atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 la dottoressa R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una