TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-10-19, n. 201700789
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Pubblicato il 19/10/2017
N. 00789/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00362/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2017, proposto da:
Federparchi Europarc Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati G C, R P, D B, con domicilio eletto, ai sensi dell’articolo 25 cod. proc. amm., presso la Segreteria del Tribunale amministrativo per le Marche in Ancona, Via della Loggia n. 24;
contro
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
nei confronti di
SL&A s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
del decreto del direttore dei Monti Sibillini n. 170 del giugno 2017 recante "approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva sub condizione sospensiva [CIG ZAF1E011F1]" all'esito della procedura di gara informale per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per il rinnovo dell'adesione del Parco dei Monti Sibillini alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, nonché di tutti gli atti che ne costituiscono presupposto e/o conseguenza, ivi comprese le Determinazioni nn. 63 dell’8 marzo 2017 e 138 del 4 maggio2017
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 settembre 2017 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in data 9 febbraio 2017, ha approvato con proprio atto dirigenziale (DD n. 35 del 8 febbraio 2017) uno schema di avviso pubblico esplorativo, per manifestazione di interesse a partecipare alle procedure di selezione del soggetto a cui affidare il servizio di assistenza tecnica per il rinnovo dell'adesione del Parco alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (cosiddetta CET) per un valore di € 35.000,00. In data 8 marzo 2017, con determina del direttore amministrativo n. 63, è stata nominata la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute. La procedura si è svolta mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50 del 2016 da espletarsi mediante gara informale e l’offerta più vantaggiosa è stata identificata secondo i criteri previsti nella lettera d’invito.
La ricorrente ha partecipato alla gara, ottenendo il punteggio di 54,14 punti, in totale, che le è valso il sesto ed ultimo posto nella graduatoria delle partecipanti, contro il punteggio di 85, 38 punti assegnato all’aggiudicataria, SL&A s.r.l..
Con l’impugnato provvedimento di aggiudicazione definitiva, sono stati approvati i verbali di gara e la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria all'impresa SL&A s.r.l..
La ricorrente contesta l’aggiudicazione deducendo tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 77, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, anche in relazione ai principi di cui all'art. 97 Cost. e agli artt. 42 e 77, comma 5, dello stesso d.lgs.. Infatti, come presidente della Commissione giudicatrice è stato nominato il Direttore del parco, che ricadrebbe nei casi di incompatibilità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 77, commi 2 e 6, del d. lgs. n. 50 del 2016, per violazione dell'obbligo di astensione da parte dei commissari esperti, alla luce dell'art. 51 c.p.c., ultimo comma, e la violazione dei doveri di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Difatti, i commissari esperti nominati nella Commissione di gara sarebbero, oltre che dipendenti dell’ente, anche coniugi o, perlomeno, conviventi more uxorio . Alla violazione dei principi in materia di imparzialità si aggiungerebbe, surrettiziamente, la violazione della normativa che prevede un numero di componenti dispari all’interno delle commissioni di gara.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 51, n. 5, c.p.c., alla luce del rapporto associativo tra la Staziona appaltante e la ricorrente, in quanto il Parco Nazionale dei Monti Sibillini fa esso stesso parte di Federparchi, per cui sarebbe mancata comunque l’imparzialità della commissione, anche sotto il profilo di un’illegittima penalizzazione dell’offerta della ricorrente.
Si è costituita l’Avvocatura dello Stato per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, resistendo al ricorso.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione nella pubblica udienza del 13 settembre 2017.
1 Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Come condivisibilmente ricordato dalle difese del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, l'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che, “ Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici… ”.