TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-08-05, n. 201910319

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-08-05, n. 201910319
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201910319
Data del deposito : 5 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/08/2019

N. 10319/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02654/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2654 del 2016, proposto da
R P, rappresentato e difeso dall'avvocato P C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico, 7;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del Ministro pro tempore e Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’Ente in Roma, via Marcantonio Colonna,27;
Comune di Lubriano non costituiti in giudizio;

nei confronti

Fernando Giovannini ed Anna Aquilanti, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Ranchino, con domicilio eletto presso la Segreteria del

TAR

Lazio in Roma, via Flaminia 187

per l'annullamento

a) della nota della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo del 15.12.2015 prot. n. 24871 di annullamento del parere favorevole del 14.09.2015 precedentemente espresso in ordine ai lavori relativi all’immobile sito in Lubriano via degli Ulivi Località Paime, b) della nota della Regione Lazio del 13.10.2015 prot. n. 547530 di accertamento dello stato dei luoghi relativo al suddetto immobile, c) della nota della Regione Lazio del 23.12.2015 prot.n. 464880/14, di comunicazione dell’avvio del procedimento per l’annullamento del parere di ammissibilità di cui alla nota n. 464880 del 25.06.2015 relativa all’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica;
d) della nota del Comune di Lubriano del 13.10.2015 prot. n. 4105 (di comunicazione degli atti depositati e di permanenza dello stato dei luoghi in precedenza rappresentato) richiamata dalla Regione Lazio nella nota del 23.12.2015, e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, della Regione Lazio e di Fernando Giovannini e Anna Aquilanti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2019 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe il sig. P R ha impugnato dinanzi al Tribunale a) la nota della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo del 15.12.2015 prot. n. 24871 di annullamento del parere favorevole del 14.09.2015 precedentemente espresso in ordine ai lavori relativi all’immobile sito in Lubriano via degli Ulivi Località Paime, b) la nota della Regione Lazio del 13.10.2015 prot. n. 547530 di accertamento dello stato dei luoghi relativo al suddetto immobile, c) la nota della Regione Lazio del 23.12.2015 prot.n. 464880/14, di comunicazione dell’avvio del procedimento per l’annullamento del parere di ammissibilità di cui alla nota n. 464880 del 25.06.2015 relativa all’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica;
d) la nota del Comune di Lubriano del 13.10.2015 prot. n. 4105 (di comunicazione degli atti depositati e di permanenza dello stato dei luoghi in precedenza rappresentato) richiamata dalla Regione Lazio nella nota del 23.12.2015, e) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Avverso gli atti impugnati, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) in via principale, violazione dell’art. 655 e ss. c.p.p., anche in relazione all’art. 21 septies della l.n. 241/1990;
2) in via subordinata, eccesso di potere sotto diversi profili, per travisamento in fatto e in diritto e per difetto di istruttoria, violazione dell’art. 3 della l.n. 241/1990;
3) violazione dei principi dell’autotutela decisoria come trasfusi nell’art. 21 nonies della l.n. 241/1990 (annullamento d’ufficio) anche in relazione all’art. 167 d.lgs.n. 42/2004 ed agli artt. 3, 7 e 10 della l.n. 241/1990.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Lazio ed i signori Giovannini Fernando e Aquilanti Anna, eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e nel merito, in ogni caso l’infondatezza del ricorso.

All’udienza pubblica del 27.03.2019 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il sig. R P ha lamentato l’illegittimità dell’annullamento da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo del parere favorevole precedentemente espresso in ordine alla compatibilità paesaggistica delle opere da lui realizzate in via degli Ulivi n. 4, dell’accertamento espletato dalla Regione Lazio dello stato dei luoghi richiamato quale atto presupposto dal predetto annullamento e delle citate note della Regione Lazio e del Comune di Lubriano, in primo luogo, per “evidente difetto assoluto di attribuzione in capo all’ente regionale, in quanto la Regione Lazio sarebbe stata del tutto incompetente a verificare la correttezza delle modalità esecutive dell’ordine di ripristino contenuto nella sentenza del giudice penale (sentenza della Corte di Cassazione n. 2629 del 18.12.2008) e ciò avrebbe necessariamente inficiato anche l’annullamento del parere favorevole da parte della Soprintendenza, fondato su tale accertamento.

Le verifiche degli uffici regionali e la valutazione della Soprintendenza, che ne avrebbe “acriticamente” recepito le risultanze in sede di annullamento del precedente parere positivo, non avrebbero tenuto conto, secondo il sig. P, dell’esistenza, nel caso in questione, di un giudizio di esecuzione pendente dinanzi al Tribunale di Viterbo e dei risultati della CTU disposta in tale procedimento, risultando, così, inevitabilmente inficiati da difetto di istruttoria e da travisamento dei fatti.

L’annullamento del parere favorevole di compatibilità paesaggistica sarebbe, inoltre, stato disposto in aperta violazione dei principi dell’autotutela decisoria, perché non preceduto dalla prescritta comunicazione di avvio del procedimento e disposto in mancanza dei requisiti dell’illegittimità dell’atto e dell’adeguata motivazione sull’affidamento da questo ingenerato nel privato.

Tali censure, in mancanza di qualsiasi prova dell’avvenuta acquisizione da parte del Comune di Lubriano dell’immobile del ricorrente (essendo, tra l’altro, i provvedimenti richiamati a fondamento dell’eccezione, in realtà, stati travolti dall’accoglimento da parte del Tribunale di un primo ricorso promosso dal sig. P), sono ammissibili e procedibili per la permanenza in capo al sig. R P dell’interesse all’annullamento degli atti ostativi alla piena regolarizzazione delle opere realizzate in via degli Ulivi n.4.

Le doglianze formulate dal ricorrente, pur, come detto, ammissibili e procedibili, sono, però, infondate e devono essere respinte.

Con il provvedimento del 15.12.2015 la Soprintendenza e la Regione Lazio, lungi dall’essere incorse in un “difetto assoluto di attribuzione”, come dedotto dal ricorrente, si sono limitate a svolgere accertamenti rientranti nei loro poteri di vigilanza e di tutela del territorio e dei beni protetti dai vincoli paesaggistici.

La Soprintendenza, in particolare, dinanzi alla segnalazione da parte dei vicini del ricorrente dell’omesso ripristino dello stato dei luoghi e dell’inesistenza di uno dei presupposti sulla base dei quali essa aveva rilasciato il “parere positivo nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere… citate così come …rappresentate negli elaborati progettuali allegati, limitatamente a quanto già realizzato”, costituito dalla definitiva e completa chiusura del piano interrato che avrebbe dovuto essere reso inaccessibile, nonché dell’esistenza di un “aumento di superficie utile e di volume al piano terra”, ha correttamente sospeso, con atto del 5.10.2015, il giudizio favorevole precedentemente espresso il 14.09.2015, chiedendo alle Amministrazioni coinvolte di effettuare un sopralluogo nell’area e fornire un rilievo dello stato dei luoghi così da eseguire le verifiche del caso.

L’Area Vigilanza Urbanistico-edilizia e Contrasto all’Abusivismo della Regione Lazio con la nota del 13.10.2015, anch’essa impugnata nel presente giudizio, lungi dal compiere attività non rientranti nei suoi compiti e nei suoi poteri afferma espressamente di agire in “prosecuzione delle attività di (sua) competenza…già pervenute ad un accertamento istruttorio in data 16.11.2011 prot. n. 220345 in cui il costruendo manufatto dotato di C.E. n. 10/2001 …(era) stato riconosciuto come costruito in difformità dal titolo abilitativo in quanto realizzato con un piano terreno sottostrada non previsto in sede progettuale oltre ai concessionati piano terra e primo”.

Essendosi il giudizio penale concluso con la condanna per gli abusi edilizi e con l’emissione di ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, il sig. P ha “inteso dare seguito agli interventi di ripristino … mediante interramento del piano sottostrada abusivo”, richiedendo un accertamento di compatibilità paesaggistica per “limitate opere di debordamento in sagoma del superiore piano terra, costituito da strutture in c.a. parzialmente tamponate con mattoni forati”;
tale richiesta ed il fatto che l’area di intervento sia stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 134 comma I lett. a del d.lgs. n. 42/2004 (DGRL del 10.07.1984, Vallata di Civita di Bagnoregio) giustificano pienamente l’intervento della Regione e della Soprintendenza per l’accertamento del rispetto delle condizioni previste per la tutela dei beni paesaggistici e per l’eliminazione degli abusi compiuti, senza alcuna sovrapposizione rispetto a quanto stabilito dal Giudice dell’esecuzione penale.

La constatazione, durante il sopralluogo disposto dall’Amministrazione, della circostanza per cui “il piano sottostrada si presenta soltanto oggetto di un accumulo artificiale di terreno sulle fronti del medesimo” e che “le stesse sarebbero state preventivamente tamponate con opere di mattoni a secco a nido d’ape”, cosicchè “l’opera di rimozione dell’abuso si presenta in forma posticcia e non risolutiva”, rientrando nei poteri di accertamento propri della Regione e del Comune, risulta pienamente idonea a fondare l’esercizio da parte della Soprintendenza del potere di autotutela in relazione al parere già espresso, rivelatosi, in seguito alle predette verifiche, basato su presupposti, in realtà, inesistenti (ripristino completo e definitivo dei luoghi di causa ed integrale eliminazione degli abusi).

In tal caso gli accertamenti ed i giudizi posti in essere dalle Amministrazioni coinvolte risultano del tutto autonomi dalle misure adottate parallelamente in sede penale, evidentemente non in grado di condurre, almeno allo stato, ad una piena compatibilità paesaggistica che spetta alla Regione valutare.

Sono così del tutto infondate le doglianze di violazione dell’art. 655 c.p.p., così come quelle di difetto di istruttoria e di motivazione svolte nel primo motivo di ricorso.

Parimenti non meritevoli di accoglimento sono le ulteriori censure di violazione dei principi dell’autotutela formulate dal ricorrente anche in relazione all’art. 167 del d.lgs. n.42/2004 e agli artt. 3, 7 e 10 della l.n. 241/1990.

Prima di provvedere all’annullamento del parere del 14.09.2015 la Soprintendenza aveva, infatti, comunicato sia alla Regione che al sig. P, con nota del 5.10.2015 la propria intenzione di sospendere l’efficacia del parere stesso a seguito della segnalazione dei signori Giovannini ed Aquilani e fino all’accertamento della reale consistenza dello stato dei luoghi, richiamando anche ai sensi dell’art. 10 bis della l.n. 241/1990, “all’attenzione del… titolare dell’istanza il diritto a presentare osservazioni per iscritto”.

Tale diritto è stato esercitato dal ricorrente;
da qui l’assenza di qualsiasi violazione delle sue prerogative difensive, che non risultano in alcun modo lese nel procedimento.

Quanto, poi, alla pretesa mancanza dei requisiti per l’esercizio dell’autotutela, occorre evidenziare come il provvedimento di annullamento del precedente parere positivo sia fondato sull’accertamento della mancanza di uno dei presupposti che avevano condotto la Soprintendenza a pronunciarsi favorevolmente alla compatibilità paesaggistica delle opere realizzate in via degli Ulivi, costituito, come anticipato, dal completo e definitivo ripristino dello stato dei luoghi.

A causa della verifica da parte della Regione Lazio del fatto che, in realtà, “lo stato dei luoghi non risulta(va) ripristinato per modifica delle quote di campagna del lotto” e (soprattutto per l’) “elusione dell’abolizione del piano sottostrada abusivo, avvenuta mediante sostanziale parziale occultamento della porzione di edificio abusiva con accumulo di terreno artificiale” e dunque dell’allegazione all’istanza del ricorrente di rappresentazione non del tutto corrispondente alla situazione allo stato esistente, non possono, poi, configurarsi né un legittimo affidamento dell’interessato, né alcun particolare onere di motivazione gravante sull’Amministrazione che, esercitando, peraltro tempestivamente, il suo potere di autotutela ha in questo caso posto rimedio agli errori contenuti nell’originario parere circa il completo e definitivo ripristino dei luoghi di causa, a tutela del preminente interesse pubblico alla piena ed efficace salvaguardia dei beni paesaggistici.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso avverso la nota della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo del 15.12.2015 prot. n. 24871 di annullamento del precedente parere favorevole e avverso la nota della Regione Lazio del 13.10.2015 prot. n. 547530 di accertamento dello stato dei luoghi relativo al suddetto immobile deve essere, dunque, rigettato.

Il ricorso deve essere, infine, dichiarato inammissibile in relazione all’impugnazione degli ulteriori atti indicati dal ricorrente nell’epigrafe del suo ricorso, costituiti dalla nota della Regione Lazio del 23.12.2015 prot.n. 464880/14, di comunicazione dell’avvio del procedimento per l’annullamento del parere di ammissibilità di cui alla nota n. 464880 del 25.06.2015 relativa all’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e dalla nota del Comune di Lubriano del 13.10.2015 prot. n. 4105 (di comunicazione degli atti depositati e di permanenza dello stato dei luoghi in precedenza rappresentato) richiamata dalla Regione Lazio nella nota del 23.12.2015.

Tali atti, per la loro natura di semplici comunicazioni endoprocedimentali, non appaiono, in verità, assistiti da alcun effetto immediatamente lesivo nei confronti del ricorrente e non risultano, per questo, immediatamente impugnabili.

In conclusione, il ricorso deve essere in parte rigettato e, per la restante parte, dichiarato inammissibile.

Le spese tra il ricorrente e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo e la Regione Lazio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, in misura dell’attività difensiva concretamente svolta nel giudizio.

Le spese tra il ricorrente ed i signori Giovannini ed Aquilani, in considerazione della natura della controversia e della posizione delle parti, possono essere, invece, compensate, per giusti motivi.

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