TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-01-30, n. 201901236

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-01-30, n. 201901236
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201901236
Data del deposito : 30 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2019

N. 01236/2019 REG.PROV.COLL.

N. 11181/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11181 del 2005, proposto da
A A, B L, C G, C L, C L, D L P, F S, F A, G P, G F, L G, L V, M S, M L, M M, M D, M M L V I, M S, N M L, P G, S R, S A, T A, T G, Z B, P S, S C, B M R e S P, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato M T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9;

contro

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sovigest - Società di Valorizzazioni Immobiliari e Gestioni S.p.A, SCIP - Società per Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., l’Osservatorio Patrimonio Immobiliare Enti Previdenziali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
l’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Pietro Collina, Gaetano De Ruvo, Francesca Ferrazzoli e Lidia Carcavallo, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;

per l’annullamento

- del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, del 16.9.2005, di individuazione di ulteriori immobili di pregio (Roma via del Vignola 111);

- delle proposte dell’Agenzia del Territorio del 22.3.2004 e del 14.4.2005, richiamate dal suindicato D.M.;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, per quanto occorra, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31.7.2002 e delle deliberazioni dell’Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli Enti previdenziali, di concerto con l’Agenzia del Territorio, del 17.4.2002 e del 24.7.2002.


Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

I ricorrenti, tutti conduttori di unità immobiliari ubicate nello stabile sito in Roma in Viale del Vignola n. 111, inizialmente di proprietà dell’INPDAI e poi passato all’INPS (stante la successione ex lege di tutti i rapporti a seguito di soppressione dell’INPDAI), hanno impugnato il decreto del 16.9.2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella parte in cui ha qualificato “di pregio” detto immobile, unitamente agli atti presupposti individuati in epigrafe, di cui si è fatta concreta applicazione.

Gli stessi hanno illustrato il quadro normativo che ha accompagnato il programma di dismissione degli Enti previdenziali, per poi concludere che l’immobile non sarebbe di pregio, sostenendo, secondo quanto desumibile dalla circolare del Ministero del lavoro del 27.1.2000, che rileverebbe il suo valore accertato, inferiore al valore soglia, nonostante la sua ubicazione in zona ad alto valore di mercato.

I ricorrenti in realtà hanno contestato anche che la zona in cui ricade lo stabile de quo sia ad alto valore di mercato, facendo riferimento ad assunti diversi valori medi di mercato nell’intero territorio comunale – e conseguenti valori soglia (con maggiorazione del 70% rispetto a quello medio).

Essi hanno sostenuto altresì che l’immobile in questione sarebbe degradato per le seguenti ragioni: la facciata del fabbricato ha perso l’originaria tinteggiatura e presenta cadute di intonaco;
i balconi prospicienti Viale del Vignola sono protetti da rete metallica;
il terrazzo di copertura necessita di idonea impermealizzazione;
l’impianto di riscaldamento non è efficiente;
gli ascensori sono quelli originari e sono malfunzionanti;
i vani cantina sono impraticabili per l’eccessiva umidità;
le scale interne abbisognano di tinteggiatura;
i contatori della luce sono ubicati nei singoli appartamenti.

Hanno dedotto anche la disparità di trattamento e la manifesta ingiustizia, in quanto alcuni immobili nella medesima zona – situati in Lungotevere Flaminio nn. 78 e 80 - sarebbero stati ritenuti non di pregio.

In via subordinata gli stessi hanno chiesto l’applicazione dell’abbattimento del 30% previsto dall’art. 1 della legge n. 104 del 2004, avendo tutti manifestato la volontà di acquistare entro il 31.10.2001, e in via ulteriormente subordinata la riduzione del valore del 30%, essendo le unità immobiliari occupate, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 109, lett. d), della legge n. 669 del 1996.

Infine i ricorrenti hanno prospettato la questione di costituzionalità dell’art. 3 del d.l. n. 351 del 2001, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, sull’assunto di una disparità di trattamento rispetto ai conduttori degli immobili non di pregio.

Si è costituito in giudizio l’intimato INPS, producendo documentazione ed una memoria difensiva.

Detto Istituto ha in via pregiudiziale eccepito la tardività del ricorso, sull’assunto che l’atto lesivo sarebbe il D.M. 31.7.2002, censurato solo in questa sede e di cui il D.M. 16.9.2005 costituirebbe pedissequa applicazione.

Esso ha inoltre resistito in modo puntuale alle doglianze di parte ricorrente e sostenuto la legittimità del citato D.M. 16.9.2005.

A seguito del deposito documentale da parte dell’INPS, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti.

Essi hanno con gli stessi contestato la circostanza che l’immobile in parola sia stato qualificato di pregio solo perché ubicato in zona ad alto valore di mercato e la stessa qualificazione di tale zona quale ad alto valore di mercato, asserendo che nel 2004 e nel 2005 il valore medio di mercato degli immobili ivi ubicati non avrebbe superato del 70% quello medio di mercato del territorio comunale.

Hanno nuovamente richiamato la circolare del 27.1.2000, che attribuisce rilievo al valore del singolo immobile, determinante la sua non qualificazione di pregio, se inferiore al valore soglia, indipendentemente del valore dell’area in cui è sito, affermando che detta circolare avrebbe ingenerato un affidamento nei suoi destinatari.

Hanno poi richiamato altri immobili della stessa zona, oltre a quello indicato nel ricorso introduttivo, non classificati di pregio.

Con decreto decisorio n. 1813 del 12.4.2017, il ricorso in esame è stato dichiarato perento ai sensi dell’art. 82, comma 1, c.p.a.,.

Molti dei ricorrenti hanno proposto opposizione al suddetto decreto decisorio, costituendosi con l’attuale procuratore.

Con ordinanza collegiale n. 7845 del 13.7.2018, detta opposizione è stata accolta e, per l’effetto, il decreto di perenzione è stato revocato ed il ricorso è stato reiscritto sul ruolo ordinario rispetto a tali ricorrenti, mentre la perenzione è stata confermata in relazione ai ricorrenti A G F, C P, D L N, L G e P C.

La parte ricorrente e il resistente INPS hanno prodotto memorie in vista della pubblica udienza del 19.12.2018, nella quale il ricorso è stato introitato per la decisione.


DIRITTO

I - I ricorrenti, tutti conduttori di unità immobiliari ubicate nello stabile sito in Roma in Viale del Vignola n. 111, di proprietà dapprima dell’INPDAI e poi dell’INPS, censurano il D.M. 16.9.2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella parte in cui ha qualificato detto immobile come di pregio, e insieme gli atti presupposti, indicati in epigrafe.

I.

1 - La questione che viene qui in rilievo è la qualificazione di immobile di pregio attribuita con tale decreto allo stabile comprendente le unità immobiliari condotte dai ricorrenti, ai fini della determinazione del prezzo di cessione.

II - In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di tardività sollevata dall’INPS, sul presupposto che la lesione della sfera giuridica dei ricorrenti non sarebbe stata determinata dal D.M. del 16.9.2005, con il quale lo stabile di Viale del Vignola è stato qualificato come immobile di pregio, bensì dal D.M. del 31.7.2002, con il quale sono stati stabiliti i criteri in base ai quali sarebbero stati individuati gli immobili di pregio.

Infatti la lesione della sfera giuridica di costoro si è concretizzata solo nel momento in cui è stato pubblicato il decreto del 16.9.2005, con il quale l’Amministrazione, facendo applicazione del precedente decreto del 31.7.2002, ha classificato il predetto stabile come immobile di pregio, sicché prima di tale momento non esisteva un interesse attuale e concreto ad impugnare quest’ultimo decreto.

III - Passando al merito del ricorso, esso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

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