TAR Palermo, sez. II, sentenza 2021-06-08, n. 202101828

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2021-06-08, n. 202101828
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202101828
Data del deposito : 8 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2021

N. 01828/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00935/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 935 del 2020, proposto da A P e A M V, rappresentati e difesi dagli avvocati G I e G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. G I in Palermo, viale Libertà n. 171;

contro

Comune di Favara, non costituito in giudizio;

nei confronti

P B e A B, rappresentati e difesi dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- del provvedimento n. 115/2018 del Comune di Favara – P.O. n. 4 Area Tecnica – Servizio 2 – Ufficio 1 (Sanatoria Edilizia) di rilascio ai Sig.ri B P e Bongiorno Antonio della concessione edilizia in sanatoria per le opere abusivamente realizzate nel Comune di Favara, in Via Antonio Ligabue, e censito al N.C.E.U. al fg. n. 30 p.lla n. 132 sub 1;

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di P B e di A B;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020;

Relatore il dott. Francesco Mulieri nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2021 e trattenuta la causa per la decisione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 19/06/2020 e depositato il 30/06/2020, i Sig.ri Patti Antonio e Volpe Anna Maria – premesso di essere proprietari di un lotto di terreno sito nel Comune di Favara che ricade in z.t.o. B ( “zona edificata circostante il nucleo di antico insediamento” ) ed, in particolare, in zona B2, in relazione alla quale l’art. 36 delle NTA al vigente PRG prevede la possibilità di realizzare “nuove costruzioni su aree libere” tramite “singola concessione” - hanno impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il Comune di Favara ha rilasciato ai Sig.ri B P e Bongiorno Antonio, proprietari del terreno limitrofo, la concessione edilizia in sanatoria per le opere abusivamente ivi realizzate.

Deducono censure di: Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 L. 27.12.1997 n. 449, dell’art. 2, co. 37, lett. d), della L. 23.12.1996 n. 662, dell’art. 26 della L.R. 10 agosto 1995, N. 37.

Sostengono che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto il Comune non avrebbe tenuto conto che i controinteressati non hanno rispettato il termine perentorio di 90 giorni per ottemperare all’integrazione documentale richiesta dal Comune;
circostanza che avrebbe dovuto indurre l’amministrazione a denegare la sanatoria richiesta.

In particolare sarebbe stata sottaciuta la circostanza che con nota prot. n. 18351 notificata al Sig. B G in data 1.6.1999 il Comune di Favara avrebbe richiesto la documentazione mancante ai fini dell’esame della pratica di sanatoria;
richiesta non tempestivamente ottemperata.

Sebbene ritualmente intimato il Comune di Favara non si è costituito.

Si sono costituiti il Sig.ri B P e B A i quali hanno eccepito la irricevibilità per tardività del ricorso nonché la sua inammissibilità e infondatezza nel merito.

In vista dell’udienza di merito entrambe le parti hanno depositato memorie.

Alla pubblica udienza fissata per la sua discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Tanto premesso in punto di fatto, va rigettata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività dell’impugnativa avverso il provvedimento di rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

Secondo condivisibile giurisprudenza, infatti, mentre per i titoli edilizi “ordinari” il termine di impugnazione decorre dal momento in cui sia materialmente apprezzabile la portata lesiva dell’intervento assentito, “per i titoli in sanatoria il termine decorre invece dalla data in cui l’interessato ne abbia avuta la piena conoscenza in forza di comunicazione individuale, non supplita dall’eventuale pubblicazione. Il diverso regime si spiega con la circostanza che, in presenza di opere edilizie abusive, la sopravvenienza di un titolo sanante costituisce un evento ipotetico e incerto in relazione al quale è irragionevole pretendere dall'interessato l'esecuzione di continue verifiche agli uffici comunali o accessi all'albo pretorio onde evitare di decadere dall'impugnazione (c.f.r. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 02/11/2020, n. 4961;
T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, 14/06/2019, n. 856;
Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2018, n. 5307;
C.G.A.R.S., 14 aprile 2014, n. 207;
Cons. Stato sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1699;
id., sez. V, 27 giugno 2012, n. 3777;
id., sez. VI, 16 settembre 2011, n. 5170;
id., sez. VI, 10 dicembre 2010, n. 8705).

Ora i controinteressati non hanno fornito concreti elementi al riguardo;
né tale prova può ritenersi integrata, come da loro sostenuto, con riferimento all’inoltro al Comune di Favara, in data 20.12.2018, dell’atto di opposizione dei ricorrenti alla domanda di concessione edilizia n. 115/2018 poiché tale circostanza non vale a provare la “effettiva conoscenza dell’intervenuto provvedimento di sanatoria in termini temporali tali da rendere il ricorso tardivo” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 4961/2020 cit.).

Nel merito il ricorso deve essere rigettato.

Secondo i ricorrenti la concessione in sanatoria impugnata sarebbe insanabilmente illegittima, atteso che il relativo procedimento si sarebbe già chiuso, ex lege : ove avesse inteso riaprirlo il Comune non avrebbe potuto che accertare la mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione documentale nel termine perentorio di 90 giorni avente carattere perentorio e non meramente sollecitatorio.

Osserva il Collegio che il termine di tre mesi per l’integrazione documentale di cui all’art. 39, comma 4, L. n. 724/1994 è stato considerato perentorio (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 29 agosto 2003, n. 1043);
tuttavia il Consiglio di Stato ha di recente precisato che “l’improcedibilità della domanda di condono ai sensi dell’art. 39, comma 4, l. n. 724 del 1994, deve essere oggetto di una statuizione espressa del Comune, con la conseguenza che, finché questa non sopravviene, la documentazione tardivamente prodotta dall'istante è sempre esaminabile e suscettibile di portare a determinazioni diverse” (Cons. Stato, Sez. II, 12 marzo 2020, n.1766;
ma si veda pure T.A.R., Calabria, Catanzaro, sez. II, 02/03/2021, n. 459).

Tale soluzione si giustifica in quanto “ la norma non è strutturata in modo da configurare una sorta di ipotesi di silenzio-rigetto. Di conseguenza, se è vero che nella specie oltre al ritardo dell’interessato nel provvedere all’integrazione documentale vi è stata anche una colpevole inerzia del Comune che non ha adottato le determinazioni ai sensi dell’art. 39, comma 4, L. n. 724-1994, ciò non comporta perciò solo l’illegittimità del condono tardivamente rilasciato, potendo, se del caso, configurarsi una responsabilità omissiva dell’Amministrazione che potrebbe essere fatta valere ad altro titolo” (Cons. Stato n. 1766/2020 cit.).

Nella fattispecie, il Comune di Favara, inizialmente inerte, si è poi determinato nell’adottare l’avversato provvedimento di concessione in sanatoria.

Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

Gli specifici profili della controversia inducono il Collegio a compensare tra le parti costituite le spese di lite. Nulla si dispone al riguardo nei confronti del Comune di Favara stante la sua mancata costituzione in giudizio.

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