TAR Catania, sez. II, sentenza 2012-11-08, n. 201202569
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N. 02569/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01575/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1575 del 2012, proposto da:
F R, G C, V L, R V, rappresentati e difesi dall'avv. F M, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, via Conte Ruggero, n. 9;
contro
Comune di Floridia, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso Andrea Testuzza in Catania, piazza Trento, n. 2;
nei confronti di
C G, A S, A G, P T, C L, A A, A C, C G (nn.cc.);
F G, rappresentati e difesi dall'avv. A G, con domicilio eletto presso Francesco Amato in Catania, via L.Capuana, n. 32;
per l'annullamento
del verbale e del provvedimento di proclamazione emessi dall'ufficio elettorale del comune di Floridia il 29 maggio 2012 e conosciuti a mezzo della pubblicazione all'albo pretorio del comune di Floridia il 5 giugno 2012 con il quale sono stati eletti al consiglio comunale di Floridia i controinteressati e non i ricorrenti e della delibera del consiglio comunale di Floridia n. 21 del 16 giugno 2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Floridia e di F G;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti ivi elencati espongono di essere stati candidati alla carica di consigliere comunale di Floridia alle recenti elezioni amministrative che si sono tenute il 6 ed il 7 maggio 2012, inseriti nella lista denominata Movimento Cittàattive.
La suddetta lista, unitamente a quella denominata PD – Partito Democratico ed ad un'altra denominata "O S Sindaco", si sono apparentate al fine di sostenere la candidatura a sindaco dell'avvocato O S.
Alla competizione elettorale hanno partecipato, al primo turno, altri tre schieramenti. Il primo dei suddetti sosteneva la candidatura a sindaco dell'avvocato E F ed era composto dalle liste "Primavera Floridiana", "Floridia Viva" e "Casini - Unione di Centro - Floridia Libera", il secondo sosteneva la candidatura a sindaco di Vincenzo Antonio Giudice ed era formato dalle liste "Grande Sud Micciché - La Destra Alleanza Siciliana", "Cantiere Popolare", "Faraci per Floridia", "Giudice Sindaco", "Il Popolo della Libertà", il terzo, in ultimo, avanzava la candidatura a sindaco del dottor Salvatore Alfano ed era rappresentato dalle liste "Autonomia Floridiana - Alfano Sindaco", "Nuove Idee", "MPA - Movimento per le Autonomie - Alleati per il Sud" e "Floridia dei Valori".
Al termine del primo turno non è stato eletto alcun candidato a sindaco, in quanto nessuno dei competitori ha raggiunto la maggioranza richiesta ovvero il 50% +1 dei voti.
Sono stati quindi ammessi al turno di ballottaggio i candidati a sindaco avvocato O S ed avvocato E F.
Per quanto riguardava le liste, viceversa, le stesse hanno ottenuto i seguenti voti:
Movimento Cittàattive 925, Partito Democratico 951, "O S Sindaco" 570, "Primavera Floridiana" 2016, "Floridia Viva" 804, "Casini - Unione di Centro - Floridia Libera" 561, "Grande Sud Micciché - La Destra Alleanza Siciliana" 548, "Cantiere Popolare" 1758, "Faraci per Floridia" 405, "Giudice Sindaco" 706, "Il Popolo della Libertà" 538, "Autonomia Floridiana - Alfano Sindaco" 777, "Nuove Idee" 1343, "MPA - Movimento per le Autonomie - Alleati per il Sud" 821 e "Floridia dei Valori" 597.
In tale contesto non hanno superato la soglia di sbarramento del 5% le liste "O S Sindaco", "Casini - Unione di Centro - Floridia Libera", "Grande Sud Micciché - La Destra Alleanza Siciliana", "Faraci per Floridia", "Il Popolo della Libertà" e "Floridia dei Valori".
Per il secondo turno di ballottaggio, alla coalizione del candidato sindaco avvocato E F si sono apparentate le liste "Autonomia Floridiana - Alfano Sindaco", "Nuove Idee" ed "MPA - Movimento per le Autonomie - Alleati per il Sud", mentre è rimasta immodificata l'alleanza del candidato sindaco O S.
Al completamento delle operazioni elettorali, proprio quest'ultimo, con 7166 voti, è risultato vincitore della competizione ed è stato proclamato sindaco del comune di Floridia.
Con il verbale ed il provvedimento di proclamazione degli eletti oggi impugnati, però, piuttosto che i ricorrenti, i quali erano inseriti in una lista collegata al suddetto vincitore, sono stati eletti i controinteressati.
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, indicati in epigrafe, propongono avverso la decisione dell'ufficio elettorale del comune di Floridia e della conseguente delibera del consiglio comunale di convalida degli eletti la censura di violazione e falsa applicazione delle disposizioni nel IV comma dell’art. 4 della legge regionale n. 35/97.
In tema di premio di maggioranza da attribuire alle liste collegate al candidato sindaco che risulti vincitore al secondo turno di ballottaggio nelle elezioni amministrative che si svolgono in Sicilia, la disposizione in oggetto stabilisce che la lista o il gruppo di liste collegate al sindaco eletto al secondo turno ottengono il 60% dei seggi, a condizione che nessuna lista o gruppo di liste collegate al sindaco non eletto abbia raggiunto il 50% + 1 dei voti validi. Se la condizione non si verifica, al gruppo di liste collegate al sindaco eletto viene comunque assegnato il premio di maggioranza a prescindere dai voti riportati.
Per il raggiungimento del 50% + 1 dei voti validi le percentuali dei voti ottenuti dalle liste sono quelli risultanti dal primo turno di votazione, considerato che nel secondo turno l’elettore esprime solo la preferenza per il candidato sindaco.
Secondo le indicazioni fornite dalla circolare emanata dall’Ufficio elettorale regionale nel mese di marzo 2012 ed in base a quanto previsto dalla disposizione contenuta nell’art. 6 della legge regionale n. 6/11, per determinare le percentuali delle liste va comunque considerato che le predette devono avere almeno superato la soglia di sbarramento del 5% dei voti validamente espressi in seno alla consultazione.
Per quanto attiene all’interpretazione da dare all’espressione “voti validi”, i ricorrenti precisano, però, che la giurisprudenza amministrativa (vedi ex plurimis TAR Catania 6 ottobre 2011 n. 2401) ha costantemente affermato che i voti da considerare non sono solo quelli delle liste ma anche quelli assegnati al candidato sindaco: ciò in quanto l’elettore esprime la preferenza per il predetto e per la lista all’interno di un’unica scheda e, quindi, il voto anche se espresso nei confronti dell’uno o dell’altra, purché in maniera regolare, va considerato valido.
L'ufficio elettorale del Comune di Floridia avrebbe invece erroneamente ritenuto che fra i voti validi non andavano computati tutti i voti espressi all'interno delle schede in cui sono state indicate le preferenze per le liste che non sono state ammesse all’assegnazione dei seggi.
In base a ciò, il suddetto ufficio ha stimato che tutte le schede elettorali in cui l’elettore ha espresso la sua preferenza per una lista che non ha superato la soglia di sbarramento andassero detratte dal monte dei voti validi.
Tale ricostruzione interpretativa però, ad avviso dei ricorrenti, contrasterebbe con un dato di natura oggettiva, ovvero quello relativo al fatto che nella scheda è anche contenuto il voto che l’elettore ha assegnato al candidato sindaco
Tale interpretazione, errata, ha indotto l'ufficio a ritenere non più validi per il conteggio del quorum per il premio di maggioranza dei voti che invece tali sono.
In base all'interpretazione dell'ufficio, pertanto, - considerando come “voti validi” solo quelli di tutte le liste che hanno superato il 5% - alle liste collegate al Sindaco eletto Scalorino non è spettato il premio di maggioranza.
Tuttavia, se ai voti di lista “validi” (ovvero al netto delle liste che non hanno superato il 5%) si aggiungessero quelli espressi solo in favore dei candidati a sindaco e quelli espressi sempre in favore dei candidati a sindaco contenuti nelle schede in cui l’elettore ha prestato la sua preferenza in favore delle liste che non hanno superato il 5%, la soglia dei voti validi si eleverebbe notevolmente.
Per effetto di tale ricalcolo, le liste facenti capo al candidato sindaco Faraci non avrebbero raggiunto la soglia del 50% + 1 dei voti validi ed i ricorrenti, che sono candidati inseriti in una lista apparentata al candidato sindaco vincente, dovrebbero essere considerati beneficiari del premio di maggioranza e quindi essere eletti consiglieri comunali al posto degli odierni controinteressati che invece sono stati proclamati eletti applicando semplicemente il metodo proporzionale.
I ricorrenti chiedono, quindi, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con la correzione degli stessi gli stessi e la dichiarazione della propria elezione a consigliere comunale di Floridia.
Il Comune e la controinteressata , costituitisi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
In particolare la controinteressata ha anche eccepito l’inammissibilità del gravame per omessa notifica all’ufficio elettorale del Comune di Floridia.
Alla pubblica udienza del 7/11/2012 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per disintegrità del contraddittorio, formulata dalla controinteressata. L’eccezione è infondata.
Invero, in conformità alla giurisprudenza ormai consolidata, "nella elezione di organi comunali, la parte necessaria da evocare in giudizio è l'Amministrazione comunale e non già l'Amministrazione statale . La carenza di legittimazione passiva concerne anche l'Ufficio Elettorale, in quanto lo stesso è un organo straordinario, destinato a sciogliersi subito dopo effettuata la proclamazione degli eletti, che al pari del Ministero degli interni, non è portatore di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti, in ragione della posizione di neutralità che assume nella competizione elettorale" (Consiglio di Stato, V, 2 marzo 2009, n. 1159).
A ciò consegue che la mancata notifica all'Ufficio Elettorale non determina l'inammissibilità del ricorso, dovendosi oltretutto, nel caso contrario – ossia di intervenuta costituzione dello stesso – procedere alla sua estromissione dal giudizio (Consiglio di Stato, V, 19 giugno 2009, n. 4051;T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 2 febbraio 2010, n. 231).
Nel merito il ricorso è infondato atteso che le censure formulate dai ricorrenti non si appalesano meritevoli di positiva valutazione.
Osserva il Collegio che la problematica sollevata dai ricorrenti trova una sua chiave di risoluzione in una recente pronunzia dal giudice di appello siciliano (C.G.A. n. 468/2011, confermativa della sentenza del T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania (sez. terza), n. 4405 dell’11 novembre 2010) che ha avuto modo di affermare:“ … Ciò posto, la tesi dell’appellante si fonda sul presupposto che l’elettore vota congiuntamente sia il candidato sindaco che la lista, una o più, presentate per l’elezione del consiglio comunale con la quale ciascun candidato alla carica di sindaco è tenuto a dichiarare di volersi collegare al momento della presentazione della candidatura, a norma dell’art. 3, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 (che riproduce la formula contenuta nell’art. 72, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Il presupposto non è veritiero alla luce dell’art. 3, comma 3, della summenzionata legge regionale (riproduttivo dell’art. 73, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000), che consente all’elettore di votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una delle liste alla quale il candidato alla carica di sindaco ha dichiarato di volersi collegare senza anche tracciare il segno sul nominativo del sindaco, ma consente anche di votare il solo nominativo del sindaco, tracciando il segno sul relativo rettangolo, con ciò escludendo che il voto vada attribuito alla lista con la quale il sindaco è collegato (cfr., di recente, C.d.S., sez. V, 1 febbraio 2010, n. 401).
In definitiva, come rettamente osservato dal giudice di prime cure, il segno tracciato sul riquadro contenente la lista (o gruppo di liste) cui il sindaco è collegato vale ad attribuire il voto automaticamente al candidato sindaco;non è vero, l’inverso, nel senso che il segno tracciato sul nominativo del candidato sindaco vada attribuito anche alla lista o al gruppo di liste cui il candidato sindaco è collegato.
Il principio, caratteristico del voto disgiunto nei comuni (in Sicilia) con oltre diecimila abitanti, si ricava dall’ultimo inciso dell’art. 3, comma 3 del D.lgs. n. 35/1997, secondo cui “ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collega-to alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo”.
Come già rilevato dalla richiamata giurisprudenza (C.d.S., sez. V, n. 401 del 2010), va ribadito che la facoltà per l’elettore di disgiungere il voto al candidato sindaco da quello per la lista o le liste a lui collegate non comporta alcuna antinomia, stante il peso attribuito nel vigente sistema elettorale alla figura del sindaco, espressione sia delle liste ad esso collegate che delle preferenze sue personali.
Da quanto testè esposto deriva che, ai fini della determinazione della soglia di sbarramento, l’inciso 5% dei voti validi espressi”, contenuto nell’art. 4, comma 3-bis, della l.r. n. 35 del 1997, si riferisce solamente ai voti validi espressi per le liste e non anche alla sommatoria tra detti voti e quelli espressi per i candidati sindaci, come rettamente sostenuto dal giudice di prime cure.”.
Osserva il Collegio che tale ultima conclusione - cui erano pervenuti sia questa sezione staccata del TAR Sicilia che il C.G.A. - risulta vieppiù valida e pertinente, ai fini della risoluzione della problematica all’esame, alla luce della modifica apportata dall’art. 1, co. 2, della l.r. n. 6/2001 all’art. 3, co. 3, della l.r. n. 35/1997, secondo la quale “La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegate;il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo”.
Per effetto della definitiva separazione tra il voto per i candidati a sindaco ed il voto per il consiglio comunale, risulta confermato che nella nozione di “50% + 1 dei voti validi” debbano essere ricompresi soli i voti espressi per le liste concorrenti al rinnovo del consiglio comunale – al netto di quelli espressi per le liste che non hanno conseguito il 5 per cento del totale dei voti validi espressi – e non anche alcun voto espresso per i candidati sindaci.
Ed invero la “contaminazione” tra voti per i candidati sindaci e voti per le liste concorrenti per il rinnovo del consiglio comunale non trova alcuna giustificazione, apparendo – al contrario – fuorviante del risultato elttorale.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono indicate in dispositivo.