TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-01-26, n. 202200854
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Pubblicato il 26/01/2022
N. 00854/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02313/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2313 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da M F, poi da S F, erede, rappresentate e difese dall'avvocato C M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Giuseppe Mazzini, 27;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato U G, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza di demolizione n.18 del 4 gennaio 2011,
della nota n.71464 del 20 ottobre 2011, di accertamento definitivo dell’abuso, impugnata con motivi aggiunti,
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2021 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra M F impugnava l’ordinanza di demolizione n.18 del 4 gennaio 2011, emessa dall’Amministrazione capitolina, ex art.16 della L.R. n.15 del 2008, ed avente ad oggetto l’intervento abusivo del cambio di destinazione d’uso da casa albergo a residenziale dell’immobile di proprietà, sito in via Aurelia Antica, 425, in zona A del PRG, censurandolo per violazione degli artt.14, 16 della L.R. n.15 del 2008 nonché per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, della carenza di presupposti e di istruttoria, dell’illogicità e contraddittorietà della motivazione, della contraddittorietà dell’azione, dello sviamento.
La Sig.ra S F, quale erede della Sig.ra M F deceduta, presentava atto di riassunzione del giudizio.
Roma Capitale si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con altra memoria la ricorrente ribadiva i propri assunti.
La Sig.ra S F impugnava inoltre con motivi aggiunti la nota n.71464 del 20 ottobre 2011 con la quale il Soggetto pubblico accertava in via definitiva il cambio di destinazione d’uso del fabbricato da casa albergo a residenziale, con frazionamento in più unità immobiliari, senza permesso di costruire, abuso sanzionabile ex art.15 della L.R. n.15 del 2008, deducendo la violazione della L.R. n.15 del 2008, della L.R. n.13 del 2007, della Legge n.217 del 1983, dell’art.11 d.p.l., degli artt.24, 25 Cost., del D.P.R. n.380 del 2001, della Legge n.10 del 1977, delle NTA del PRG, della Legge n.241 del 1990 nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà della motivazione, irragionevolezza, sviamento.
La ricorrente in ultimo segnalava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e ai motivi aggiunti, giacchè Roma Capitale, con nota n.27145 del 24 marzo 2015, aveva annullato in autotutela i provvedimenti impugnati.
Nell’udienza del 24 novembre 2021 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto segnalato dalla ricorrente, il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuti meno, a contenzioso in corso, gli atti impugnati.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.