TAR Firenze, sez. III, sentenza 2016-06-08, n. 201600945
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Testo completo
N. 00945/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01687/2015 REG.RIC.
N. 01858/2015 REG.RIC.
N. 01885/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1687 del 2015, proposto da:
Tenuta di Uopini s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. D B, L B e L C L, quest’ultimo anche domiciliatario in Firenze, viale S. Lavagnini 42;
contro
Comune di Monteriggioni, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. A B, domiciliatario in Firenze, via Palestro 3;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Siena e Grosseto – Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, ivi domiciliataria in via degli Arazzieri 4;
sul ricorso numero di registro generale 1858 del 2015, proposto da:
Luca Carapelli, Federico Carapelli ed Eugenio Chechi, rappresentati e difesi dagli avv. Riccardo Tagliaferri e Francesco Paolo Ravenni, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via degli Artisti 20;
contro
Comune di Monteriggioni, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. A B, domiciliatario in Firenze, via Palestro 3;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Siena e Grosseto – Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, ivi domiciliataria in via degli Arazzieri 4;
sul ricorso numero di registro generale 1885 del 2015, proposto da:
Andrea Burroni, Paola Barbara Pianigiani, Federico Magi, Marusca Corradeschi, Luca Cherubini, Deborah Pianigiani, Susanna Aprea, Mauro Tarloni, Luisa Lachi, Monica Marsico e Lorenzo Gambelli, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Paolo Ravenni, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Comune di Monteriggioni, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. A B, domiciliatario in Firenze, via Palestro 3;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Siena e Grosseto, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, ivi domiciliataria in via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1687 del 2015:
– dell'ordinanza prot. n. 51 del 29.07.2015, notificata alla ricorrente a mezzo pec il 04.08.2015, con cui il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio e Attività Produttive del Comune di Monteriggioni comunicava la determinazione di diniego dell'accertamento di conformità in sanatoria il 10.02.2014, prot. 2476, con contestuale ingiunzione a demolire entro 90 giorni dalla notifica le opere realizzate in difformità dal Permesso di Costruire n. 60 del 17.07.2012;
– del provvedimento della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 17.06.2015 prot. 8335 con il quale è stato disposto l'annullamento in via di autotutela dell’atto della medesima Soprintendenza 5.08.2014 prot. n. 9851, recante il parere favorevole all'accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere realizzate in variante al Permesso di Costruire n. 60 del 17.07.2012;
– di ogni ulteriore atto e/o provvedimento comunque connesso, presupposto e conseguente ancorché di estremi e contenuto non conosciuti alla ricorrente;
nonché
per la condanna delle amministrazioni convenute, ciascuna in ragione delle loro specifiche responsabilità, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società ricorrente in ragione dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati;
quanto al ricorso n. 1858 del 2015:
– dell'ordinanza del Comune di Monteriggioni n. 51 del 29.07.2015, di cui i ricorrenti hanno avuto conoscenza il 20.08.2015, recante diniego dell'accertamento di conformità in sanatoria richiesto dalla dante causa dei sig.ri Carapelli e Chechi, nonché ordine di demolizione di opere relative ai fabbricati di cui fanno parte gli appartamenti ceduti ai medesimi ricorrenti;
nonché
– di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, se lesivi, tra cui la nota della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Siena, Grosseto e Arezzo prot. n. 8335 del 17.06.2015, e in parte qua , ove lesiva, la nota prot. n. 9851 dello 05.08.2014 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto;
quanto al ricorso n. 1885 del 2015:
– dell'ordinanza n. 51 del 29.07.2015 del Comune di Monteriggioni
nonché, quali presupposti
– del parere 05.08.2014, prot. n. 9851, della Soprintendenza ai Beni Artistici, Storici e Architettonici di Siena;
– del verbale del 23.08.2014 a firma Ing. Giuliani Paolo e Arch. Mori Claudio, nominati ausiliari di P.G. che hanno rilevato le difformità dipoi trasferite nell'ordinanza 51/20154 impugnata;
– del successivo parere 17.06.2014, prot. n. 8835, della medesima Soprintendenza ai Beni Artistici, Storici e Architettonici di Siena, inviato alla Procura della Repubblica di Siena (e solo per conoscenza al Comune id Monteriggioni), relativo all'annullamento del precedente rilascio del parere di compatibilità dal punto di vista paesaggistico;
– di ogni atto previo, connesso e consequenziale.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2016 la dott.ssa Rosalia Maria Rita Messina e uditi per le parti gli avv. L. Bianchini, S. Fossati (delegata dall'avv. A B), L C (delegata dall'avv. R T) e l'avvocato dello Stato P P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorsi in epigrafe devono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza, in quanto essi hanno tutti per oggetto l’ordinanza n. 51 del 29 luglio 2015, con la quale il Comune di Monteriggioni ha provveduto su istanze di sanatoria riguardanti opere realizzate in difformità dal titolo edilizio. Il ricorso n. 1687/2015 R.G. è stato proposto dalla società Tenuta di Uopini s.r.l.; i ricorsi nn. 1858/2015 e 1885/2015 R.G. sono stati proposti da soggetti privati, promissari acquirenti e possessori di appartamenti facenti parte degli edifici oggetto della controversia, come ci si appresta a chiarire meglio mediante una sintetica ricostruzione delle circostanze di fatto dalle quali scaturisce la controversia.
A monte della controversia vi è un piano attuativo approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 15 ottobre 2008 (intervento di edilizia convenzionata in area TU8 del Regolamento urbanistico, comprendente la realizzazione di sette edifici).
In data 29 aprile 2011 il Comune di Monteriggioni aveva rilasciato alla società oggi ricorrente il permesso di costruire relativo alla realizzazione di nuovi fabbricati per civile abitazione (blocchi G e D) e, in data 17 luglio 2012, il permesso di costruire per la