TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-05-24, n. 202400622

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-05-24, n. 202400622
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400622
Data del deposito : 24 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2024

N. 00622/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01632/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1632 del 2019, proposto da
J B, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia 2;



contro

Comune di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati E B, P T e S L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

a) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 26.09.2019, pubblicata sul BURT n. 42 del 16.10.2019, con la quale il Comune di Prato ha concluso l’iter di formazione del Piano Operativo e delle Deliberazioni n. 17 del 14.03.2019 e n. 50 del 9.04.2019, con le quali il Comune di Prato ha approvato il Piano Operativo e le controdeduzioni alle osservazioni, tutte in parte qua, e cioè relativamente alla previsione urbanistica che destina l’area individuata al Foglio n. 23, particella n. 3413 in “Tessuti urbani a funzione mista TM.1”;

b) dell’elaborato cartografico Tavola 24 Elaborato 9.24, nelle quali il terreno di interesse del ricorrente di cui al foglio n. 23, particella n. 3413 è rappresentato, con apposita campitura, nel “Territorio urbanizzato – Paesaggi urbani – Urbanizzazioni contemporanee – Funzione mista – TM.1 - Tessuto a bassa saturazione”, nonché, per quanto occorrer possa, della relativa disciplina recata dell’art. 76 delle NTA, rubricato, “Tessuti urbani a funzione mista TM1 - TM.2 – TM3” di cui all’Elaborato 4 del Piano;

c) e, per quanto occorrer possa, dell’Elaborato 5 – “Conformità con PIT/PPR”, in parte qua, ovvero ove prevede la conformità del Piano Operativo al PIT/PRR, Invariante III, relativamente al tessuto individuato nel Piano Operativo quale “TM.1 – Tessuto Misto, a bassa saturazione”;

d) di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché incogniti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il dott. P G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il signor J B è proprietario nel Comune di Prato di un lotto di terreno posto in angolo tra la via del Cilianuzzo e la via Clemente Guerra, con accesso dal civico n. 1 di quest’ultima. Esso confina sul lato ovest con altro fondo del quale l’odierno ricorrente è comproprietario, ed è inserito all’interno di un’area urbanizzata e quasi integralmente edificata.

Nel vigore del regolamento urbanistico approvato dal Comune nel 2001, il lotto in questione era classificato nel subsistema “ R4 – La città in aggiunta ”, UMI “ 5_2 – San Martino ”, al cui interno erano consentiti interventi di ristrutturazione edilizia anche in ampliamento, nonché la nuova edificazione dei lotti interstiziali inedificati o parzialmente edificati posti fra edifici, o fra questi e le infrastrutture urbanizzative.

Il piano operativo adottato dal Comune di Prato con deliberazione consiliare n. 71 del 17 settembre 2018 ha modificato la disciplina urbanistica dell’area, ora classificata “ TM.1 – Tessuto Misto, a bassa saturazione ” e privata della possibilità di realizzarvi nuove volumetrie edilizie.

Le osservazioni presentate dal signor B al P.O. adottato sono state respinte dal Comune, che, con le deliberazioni n. 17 del 14 marzo 2019 e n. 50 del 9 aprile 2019, ha approvato il piano confermando la classificazione TM.1. L’iter di perfezionamento del P.O. si è quindi concluso con l’ulteriore deliberazione n. 42 del 16 ottobre 2019, recante la valutazione di congruenza alla pianificazione paesaggistica regionale.

1.1. Lamentando l’illegittimità della nuova classificazione impressa al lotto di sua proprietà, il signor B impugna dinanzi a questo T.A.R. il piano operativo approvato dal Comune di Prato con le deliberazioni sopra menzionate, e ne chiede l’annullamento in parte qua .

Le doglianze sono affidate a tre motivi in diritto.

1.2. Si è costituita per resistere al gravame l’amministrazione procedente.

1.3. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 21 marzo 2024, preceduta dallo scambio fra le parti di documenti e memorie difensive.

2. Come riferito in narrativa, il signor Johan B impugna il piano operativo approvato dal Comune di Prato con le deliberazioni in epigrafe, nella parte in cui classifica il lotto di sua proprietà, ubicato lungo la via Clemente Guerra, quale tessuto misto a bassa saturazione “TM.1” non suscettibile di nuova edificazione.

Con il primo motivo di ricorso, il signor B deduce che la nuova destinazione impressa al suo fondo sarebbe in contrasto con le previsioni del piano regionale di indirizzo territoriale avente valenza di piano paesaggistico regionale (P.I.T./P.T.T.). In particolare, la classificazione TM.1 adoperata dal Comune resistente non troverebbe corrispondenza nei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee individuati dal P.I.T. per il completamento dei margini del territorio urbanizzato, in contrasto con la disciplina delle invarianti strutturali dettata dallo stesso P.I.T.. Il

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