TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-06-16, n. 202001406
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Testo completo
Pubblicato il 16/06/2020
N. 01406/2020 REG.PROV.COLL.
N. 03348/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3348 del 2001, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difeso dagli avv.ti C B, G Z, con domicilio eletto come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. A T, con domicilio come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della determinazione n. 951 del 30 maggio 2001, avente ad oggetto «-OMISSIS-
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;
Viste le memorie delle parti;
Vista l’ordinanza cautelare n. 221/2002;
Vista la dichiarazione di evento interruttivo del ricorrente -OMISSIS-ed il successivo atto di riassunzione;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica straordinaria del giorno 8 giugno 2020, tenutasi con le modalità di cui all’art. 84 d.l. n. 18 del 2020 nel testo risultante dalla legge di conversione, il dott. G L G;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto della domanda di annullamento è l’ordinanza con la quale il Comune di Messina ha disposto la sospensione dei lavori asseritamente involgenti una lottizzazione abusiva posta in essere dai ricorrenti, qualificata tale in ragione della natura e tipologia di opere poste in essere, precedute da un frazionamento catastale depositato presso l’Ufficio tecnico comunale.
2.- A sostegno del gravame i ricorrenti hanno dedotto i vizi come di seguito esposti:
1) Omessa comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione delle aree ai sensi dell’art. 18 della l. n. 47 del 1985. Sostengono i ricorrenti che ove trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento avrebbero potuto offrire il loro apporto partecipativo, anche di ordine tecnico al fine di giungere a dimostrare la carenza dei presupposti della lottizzazione abusiva in assenza, peraltro, di elementi di urgenza sulla base dei quali poter omettere la comunicazione di cui si è detto;
2) Insussistenza dei presupposti per poter configurare la lottizzazione abusiva e difetto di istruttoria. Sostengono i ricorrenti che il frazionamento, approvato dall’Ufficio tecnico erariale e depositato al Comune, avrebbe avuto l’unico scopo di sciogliere una precedente comunione: il Comune avrebbe dovuto, in tesi, dimostrare un quid pluris dal quale poter astrarre l’intendimento – assente in ragione della preesistenza di talune delle opere contestate – di eseguire attività di trasformazione edilizia sui singoli lotti. Il provvedimento, peraltro, avrebbe illegittimamente sanzionato anche chi ha successivamente acquistato in buona fede.
2.- I ricorrenti hanno altresì chiesto l’accertamento del diritto di proprietà dei terreni interessati e la condanna della resistente Amministrazione al risarcimento dei danni asseritamente patiti.
3.1.- Si è costituito in giudizio il Comune di Messina il quale, con memoria, ha escluso la necessita della comunicazione di avvio