TAR Napoli, sez. III, sentenza 2014-09-18, n. 201404959

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2014-09-18, n. 201404959
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201404959
Data del deposito : 18 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01855/1996 REG.RIC.

N. 04959/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01855/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1855 del 1996, proposto da:
Società Narapel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti G R e L R, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla piazza Trieste e Trento n.48;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero dell’Industria, del Commercio e Artigianato), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n.11;

nei confronti di

Intek Group s.p.a., quale società incorporante la Intekcapital s.p.a. e la Fime Leasing s,p.a., giusta atto di fusione del 15 novembre 2012 per notar Ernesto Cudia di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Imperlino, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Francesco Cilea n.171;

per l'annullamento

1.del decreto n. 16982 del 06/12/1995 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, Direzione Generale della Produzione Industriale, pervenuto in data 28.12.1995, con il quale sono stati concesse in via definitiva alla ricorrente le agevolazioni previste dalla normativa sull’incentivazione industriale del Mezzogiorno;

2.di ogni altro atto e provvedimento, anche solo istruttorio, preordinato, connesso e consequenziale, lesivo dei diritti della ricorrente, ivi compresa, nella parte eventualmente lesiva, la delibera del Comitato di Gestione dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno n, 3813 del 24.05.1989, di assegnazione, in via provvisoria, delle agevolazioni richieste e riconosciute;

e per la declaratoria

del diritto della ricorrente a veder quantificati il contributo in conto capitale e quello in conto interessi sulla base dell’investimento preventivato, ammesso a contratto di locazione finanziaria dall’ente all’uopo autorizzato, e concretamente effettuato, e dalla natura di “nuovo impianto” dello stesso, in conformità delle disposizioni in materia vigenti.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero dell’Industria, del Commercio e Artigianato) e del Intek Group s.p.a., quale società incorporante la Intekcapital s.p.a. e la Fime Leasing s,p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa I R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 24-26 febbraio 1996 e depositato in data15 marzo 1996, parte ricorrente premetteva in fatto:

-di aver ottenuto in via provvisoria, con atto deliberativo del 24.05.1989 dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo per il mezzogiorno, le agevolazioni finanziarie di cui al d.p.r. n. 218/1978 (T.U. sul Mezzogiorno) per la realizzazione in Arzano di un nuovo impianto industriale destinato alla lavorazione e alla rifinitura di pellami ovo-caprini nella misura di £.3.840.000.000# in conto capitale e in conto interessi;

-che, tuttavia, il comitato esecutivo della FIME LEASING, incaricata dell’istruttoria aveva indicato come importo ammissibile la somma di £ 4.056.000#;

-che essa istante aveva dato corso alla realizzazione dell’impianto progettato e aveva contestato la difformità in meno delle agevolazioni ammesse provvisoriamente rispetto a quelle richieste ed approvate dalla società finanziaria;

-che aveva contestato, altresì, la natura attribuita al proprio intervento, costituito da un nuovo impianto e non da un “ampliamento”, come peraltro risultava attestato nella stessa deliberazione assunta dall’Agensud;

-che la verifica finale, eseguita ai sensi dell’art.73 del d.p.r. n.218/1978, aveva riconosciuto la regolarità dell’intervento eseguito dalla ricorrente, confermando l’ammontare dell’investimento effettuato pari a £.4.019.318.319;

-che, però, il Ministero, ignorando le risultanze del collaudo e della verifica finale, aveva determinato in via definitiva il contributo, limitando a ripetere quelli già riconosciuti in via provvisoria.

Tanto premesso, la società ricorrente articolava le seguenti censure in diritto:

I.Violazione e falsa applicazione degli artt.63, 69 e 73 del d.p.r. 06/03/1978 n.218, dell’art.9 della l. n.64/1986 e dell’art.1 della l. n.488/1992 di conversione con modificazioni del d.l. 22/10/1992 n.415 – Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Omessa o insufficiente istruttoria – Carenza e/o travisamento dei presupposi di fatto e di diritto – Contraddittorietà in quanto l’Amministrazione avrebbe ignorato gli esiti del’istruttoria circa il carattere di novità dell’impianto realizzato;

II.Violazione e falsa applicazione degli art.63, 69 e 73 del d.p.r. 06/03/1978 n.218, dell’art.9 della l. 01/03/1986 n.64 e dell’art.1 della l. n.488 di conversione con modificazioni del d.l. 22/10/1992 n.415, nonché delle delibere del

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