TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-05-17, n. 202100500

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-05-17, n. 202100500
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202100500
Data del deposito : 17 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2021

N. 00500/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00577/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 577 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Gallenca e Davide Gallenca, con domicilio eletto presso il loro studio in Torino, via XX Settembre 60;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, 21;
Consiglio di Classe della Classe -OMISSIS- dell'Istituto d'Istruzione Superiore -OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- del provvedimento di non ammissione all'Esame di Stato dell'allievo -OMISSIS- contenuto nel verbale n.-OMISSIS- del A.S. 2016/17, Consiglio di Classe della -OMISSIS- in data -OMISSIS-, di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto;

- della risposta alla richiesta di intervento in via di autotutela a firma del Dirigente Scolastico in data -OMISSIS-.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell’Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2021 il dott. Carlo Testori e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1) Con l’atto introduttivo del giudizio, depositato il 17/6/2017, integrato da motivi aggiunti depositati il 19/6/2017, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di non ammissione all’esame di Stato per l’anno scolastico 2016/17 contenuto nel verbale n. -OMISSIS- del Consiglio della classe -OMISSIS- dell’Istituto d’Istruzione Superiore -OMISSIS-.

Tale provvedimento è stato adottato all’unanimità dal predetto collegio sulla base “ dell’insufficiente impegno profuso ” dallo studente, “ della scarsa volontà di recupero ” e “ delle carenze evidenziate nelle seguenti materie: Storia, Matematica, Meccanica, Tecnologie ”, in cui l’interessato ha conseguito valutazioni insufficienti.

2) Questi i motivi di ricorso:

Violazione di legge con riferimento all’art. 7, commi 27-31 del D.L. 95/2012 s.m.i. anche in relazione agli artt. 478 e 479 c.p.p. Violazione di legge con riferimento all’art. 1 L. 241/1990 e all’art. 3 L. 241/1990. Violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento all’ordinanza ministeriale n. 257 del 4.5.17, art. 2, comma I. Violazione di legge con riferimento all’art. 41 R.D. 965/1924. Violazione di legge con riferimento all’art. 2 D.P.R. 249/1998. Eccesso di potere per sviamento di potere, travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali e travisamento dei fatti in relazione alla utilizzazione del registro scolastico elettronico.

Incompetenza.

Eccesso di potere per sviamento di potere in relazione ai principi normativi e giurisprudenziali relativi ai poteri di autotutela e di sanatoria amministrativa.

In sintesi, il ricorrente contesta le valutazioni che gli sono state attribuite nelle quattro materie risultate insufficienti denunciando una gestione del tutto “disinvolta” del registro elettronico, che sarebbe stata caratterizzata da ripetute, abituali scorrettezze, con l’effetto di determinare l’illegittimità dell’impugnato giudizio di non ammissione all’esame di Stato.

3) L’Amministrazione scolastica ha dapprima depositato una relazione corredata da documentazione per adempiere all’ordine istruttorio impartito da questo TAR con l’ordinanza n. 841/2017; quindi si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

4.1) Con decreto presidenziale n. 248 del 19 giugno 2017 è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche finalizzate

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