TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-01-17, n. 202000043
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Pubblicato il 17/01/2020
N. 00043/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00366/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 366 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Gsa – Gruppo Servizi Associati S.p.A, rappresentata e difesa dall'avvocato L D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Vittorio Veneto 39;
contro
Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche, , rappresentata e difesa dall'avvocato G O M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del Bando di Gara ad oggetto “Procedura aperta accelerata telematica di rilievo comunitario ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di vigilanza, prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto intervento (cd. “Squadra Antincendio” D.M. 19.03.2015) presso il Presidio Ospedaliero di Fabriano), approvato dalla ASUR Marche con determina del Direttore Generale n. 363 del 9 luglio 2019 e inviato in GUCE in pari data;
b) del Disciplinare di gara, approvato come sopra;
c) del Capitolato Tecnico Prestazionale, approvato come sopra, con tutti i suoi allegati;
d) della determina del Direttore Generale di ASUR Marche n. 363 del 9 luglio 2019, con tutti i suoi allegati (ivi compresa la Relazione Tecnico –Illustrativa);
e) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ove avente carattere lesivo per la ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16 settembre 2019:
a) del Bando di Gara ad oggetto “Procedura aperta accelerata telematica di rilievo comunitario ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di vigilanza, prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto intervento (cd. “Squadra Antincendio” D.M. 19 marzo 2015) presso il Presidio Ospedaliero di Fabriano), approvato dalla ASUR Marche con determina del Direttore Generale n. 363 del 9 luglio 2019 e inviato in GUCE in pari data;
b) del Disciplinare di gara, approvato come sopra;
c) del Capitolato Tecnico Prestazionale, approvato come sopra, con tutti i suoi allegati;
d) della determina del Direttore Generale di ASUR Marche n. 363 del 9 luglio 2019, con tutti i suoi allegati (ivi compresa la Relazione Tecnico –Illustrativa);
e) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresi il provvedimento con il quale è stato rideterminato il termine di presentazione delle offerte, nonché la nota “di chiarimenti” pubblicata sul sito internet della Stazione appaltante in data 5 settembre n2019.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ditta ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il bando, il disciplinare e gli altri atti indicati in epigrafe relativi alla procedura di gara indetta dall’Asur Marche avente ad oggetto la procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza, prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto intervento presso il Presidio Ospedaliero di Fabriano, In particolare, parte ricorrente lamenta che nei documenti di gara approvati il 9 luglio 2019 è presente una serie di previsioni che di per sé impediscono la presentazione di un’offerta consapevole, e, di conseguenza, sono immediatamente e autonomamente impugnabili.
Con il primo motivo di ricorso si contesta la mancata specificazione dei sub criteri per l'aggiudicazione dell'offerta, in violazione dell'articolo 83 del D.lgs n 50 del 2016 e delle linee guida numero 2 di ANAC.
Con il secondo motivo si afferma la violazione dell'articolo 83 del D.Lgs n 50 del 2016 e delle linee guida numero 2 di ANAC, in relazione alla formulazione imprecisa dei requisiti minimi dell'offerta tecnica.
Con il terzo motivo di deduce la violazione dell’art. 60 del D.lgs n. 50 del 2016 in relazione al termine particolarmente breve previsto per la presentazione dell'offerta (solo 24 giorni, anche in relazione al fatto che una precedente versione del bando è stata revocata in autotutela).
Nel quarto, quinto e sesto motivo si deduce la violazione dell’articolo 83 del D.Lgs n 50 del 2016 e dell'articolo 58 della direttiva UE 26 febbraio 2014 n. 24, nonché eccesso di potere, con riferimento all’omessa indicazione di una soglia minima di fatturato per la partecipazione, all’assenza di specificazione nel bando dei requisiti di capacità tecnica di cui all’art. 83 citato e all’illegittima e perplessa previsione, come requisito di partecipazione, della presenza di un responsabile del controllo di qualità.
Con decreto monocratico n. 155 del 2019 questo Tribunale ha parzialmente accolto l’istanza cautelare, ritenendo che, tenuto conto degli eventi che hanno caratterizzato l’iniziale indizione della gara (dai documenti allegati al ricorso emerge che la revoca in autotutela del precedente bando è oggettivamente addebitabile all’