TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-03-18, n. 202401069

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-03-18, n. 202401069
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401069
Data del deposito : 18 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2024

N. 01069/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00223/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 223 del 2023, proposto da
-OMISSIS- S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 37;

contro

Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS- in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato -OMISSIS- presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l’annullamento, previa sospensione degli effetti,

del decreto del Questore -OMISSIS- del -OMISSIS-/P.A.S.I./-OMISSIS-, con cui si dispone la sospensione delle “.. autorizzazioni per la gestione della discoteca di cui in premessa, sita a -OMISSIS- ..”, nonché, ove occorra, della nota dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico del -OMISSIS- richiamata nel sopradetto decreto ma non conosciuta;

e per il risarcimento dei danni subiti a seguito della chiusura dell’esercizio commerciale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato e depositato in data 10 febbraio 2023 -OMISSIS- S.r.l. ha rappresentato quanto segue.

La società ricorrente è titolare della licenza ex art. 68 del TULPS rilasciata il 17 dicembre 2021 per tenere trattenimenti danzanti e trattenimenti musicali dal vivo (concerti) all’interno del locale denominato “-OMISSIS- (porzione a piano terra del fabbricato -OMISSIS-).

La deducente, superato il periodo di chiusura forzata per le note vicende della pandemia, ha ripreso, e nel solo periodo invernale (si tratta di un locale al chiuso), la propria attività di “discoteca” e di concerti dal vivo.

La ripresa di tale attività tuttavia è stata caratterizzata da una serie di problematiche con il personale impiegato per la sicurezza interna del locale (c.d. buttafuori) e da alcuni episodi di risse (22 aprile 2022 e 15 giugno 2022) che l’avevano indotta a cambiare le affidatarie del servizio;
la società ricorrente ha quindi presentato al Questore -OMISSIS- (del 3 maggio 2022 e del 10 ottobre 2022) chiedendo di disporre, nel fine settimana, e durante gli orari di apertura, un servizio permanente di presidio e vigilanza della struttura, a garanzia dell’incolumità delle persone presenti e della continuità imprenditoriale, richieste che non hanno avuto alcun riscontro.

In tale contesto il 1° febbraio 2023 si è tenuta la serata di discoteca del mercoledì con la presenza di circa 900 clienti;
a serata conclusa, intorno alle ore 3.00 del -OMISSIS-, allorquando i clienti stavano iniziando ad uscire, il capo responsabile della sicurezza interna al locale ha notato che il deflusso risultava particolarmente rallentato in quanto all’esterno della discoteca, e precisamente nell’area sulla via pubblica antistante all’ingresso, si era creato un anomalo assembramento.

Tale situazione ha comportato che alcuni avventori hanno mosso delle verbali rimostranze;
si è quindi verificata una condizione di tensione nella zona esterna alla discoteca sulla via pubblica, che ha indotto il capo responsabile della sicurezza del locale a invocare cautelativamente l’intervento delle forze dell’ordine (sarebbero giunte altre chiamate di intervento “ovvero 4/5”).

Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico è giunto sul posto alle ore 03.15 circa, costatando che nell’area all’aperto sulla via pubblica antistante all’ingresso della discoteca si trovava “.. soltanto una numerosa presenza di persone antistante l’ingresso ”;
il personale dell’Ufficio Prevenzioni Generale Soccorso Pubblico ha chiesto, dunque, al capo responsabile della sicurezza interna del locale che aveva effettuato una delle telefonate di pronto intervento le ragioni di tale chiamata (ragioni correlate all’anomalo assembramento e alle rimostranze verbali di alcuni clienti sopra citate);
il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico intervenuto, acquisite tali informazioni e costatato che l’assembramento si era disciolto con conseguente e regolare deflusso dei clienti della discoteca, ha atteso l’uscita di tutti i 900 clienti ed ha dato atto che alle ore 3,40 circa la discoteca è stata chiusura in assoluta sicurezza.

La società ricorrente ha ricevuto, in data -OMISSIS-, la notifica del provvedimento impugnato con cui si dispone la sospensione dell’autorizzazione alla gestione della discoteca (e quindi la chiusura) per 15 (quindici) giorni per le ragioni ivi precisate.



1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, Questura -OMISSIS- chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato.



1.2. Con ordinanza 10 marzo 2023, n. 128 è stata accolta la domanda cautelare.



1.3. All’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 presente il difensore della società ricorrente e l’Avvocatura erariale per l’Amministrazione resistente, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



1. La società ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi (in sintesi):

(1) con il primo ha dedotto i vizi di Violazione dell’articolo 100 del TULPS – Violazione della Legge 689/1981 – Eccesso di potere per difetto dei presupposti .

Per la società ricorrente la misura della sospensione della licenza di esercizio di cui all’art. 100 TULPS costituisce una misura sanzionatoria di tipo amministrativo ed in quanto tale è sottoposta ai principi generali di cui alla legge n. 689/1981 (art. 3: “ nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ”).

Nel procedimento in esame, argomenta la parte ricorrente, come comprovato dal contenuto del provvedimento impugnato la misura sanzionatoria inflitta è illegittima per l’assenza di qualunque forma di responsabilità dell’esercente commerciale;

(2) con il secondo, in via subordinata, ha dedotto i vizi di Violazione per errata applicazione dell’art. 100 del TULPS – Eccesso di potere per difetto di motivazione, macroscopica irrazionalità, disomogeneità irragionevolezza e sproporzionalità, contraddittorietà .

Per la società ricorrente, il provvedimento impugnato è comunque illegittimo: invero l’art. 100 del TULPS, da un lato tipizza le ipotesi di sospensione (e cioè tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose), dall’altro rimette alle valutazioni dell’Autorità di Pubblica Sicurezza l’applicazione della misura ma, nella fattispecie in esame, non risulta contestato alcuno dei sopradetti fenomeni gravi tipizzati (tumulti, disordini, ritrovo abituale di persone pregiudicate o pericolose), sicché la sospensione dell’esercizio sarebbe stata disposta esclusivamente per ragioni cautelative e di prevenzione.

Argomenta la parte ricorrente, alla luce della giurisprudenza formatasi rispetto all’ipotesi di sospensione non tipizzata, che i fatti rappresentati nelle premesse del provvedimento impugnato attestano l’insussistenza di alcuna situazione di pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini in quanto non vi è stato alcun episodio che rappresenti grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica: ed invero:

- il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico, giunto sui luoghi, ha trovato “ soltanto una numerosa presenza di persone antistante l’ingresso ”, sicché la stessa Autorità di Pubblica Sicurezza attesta di aver riscontrato sui luoghi l’assenza di situazione di pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini in quanto non era in atto ne risultavano presentate denunzie, di atti e/o forme di violenza;

- sempre il personale dell’Ufficio Prevenzione avrebbe riportato nella nota del -OMISSIS- che lo stesso soggetto che ha richiesto l’intervento della Polizia e cioè “ il capo responsabile della sicurezza interna del locale ” avrebbe riferito “… che poco prima vi era stata una rissa all’esterno del locale ...”;

- sulla ridetta circostanza che vi sia stata o meno una rissa all’esterno del locale, in via preliminare, l’esponente ha rilevato che la chiamata di pronto intervento va considerata nel contesto di allarmismo dovuto alle minacce ricevute dal capo responsabile della sicurezza interna del locale per dissuaderlo all’espletamento di tale servizio di sicurezza (fatto prontamente oggetto di denuncia/querela dell’-OMISSIS-);
la società ricorrente ha rappresentato che si sarebbe verificato semplicemente un anomalo assembramento nell’area antistante all’ingresso sulla via pubblica;
sul punto, quindi, argomenta la deducente, il provvedimento impugnato è privo di prova certa e/o comunque attendibile sulla circostanza che sia avvenuta o meno una rissa (difetta il c.d. verbale di costatazione sui luoghi che attribuisce valore legale a quanto riscontrato e/o acquisito mediante dichiarazioni rese dai presenti);
infine, osserva l’esponente, anche facendo riferimento a quanto riportato nel provvedimento impugnato e cioè che “.. poco prima vi era stata una rissa all’esterno del locale ..”, si tratterebbe comunque di un episodio che non rappresenta “ grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica ”;
inoltre, la rissa facendo riferimento a quanto riportato nel provvedimento impugnato, sarebbe avvenuta “... all’esterno del locale. ..”, sulla via pubblica, e non risulta indicato tra chi e per quali ragioni.

Per l’esponente, dunque, non sussiste alcun nesso di causalità con l’attività di discoteca e, quindi non sussiste il presupposto dell’antecedente causale significativo nell’attività economica oggetto di licenza commerciale;
le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato e cioè che “... il locale di cui in premessa è stato luogo di un episodio che rappresenta grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica ” ed “ il locale rappresenta un concreto e gravissimo pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini ”, sono quindi apodittiche.

Infine, la società ricorrente ha rilevato che il provvedimento impugnato non consegue le finalità di impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale tale da suscitare allarme sociale ma, al contrario, di fatto finisce per essere strumentalizzato proprio dai soggetti pericolosi a cui l’atto sarebbe rivolto per dissuaderli, in quanto porterebbe gli stessi ad essere arbitri delle sorti degli esercenti commerciali che svolgono regolarmente e legittimamente le loro attività;

(3) con l’ultimo motivo di ricorso, in via ulteriormente subordinata, sono stati dedotti i vizi di Violazione dell’articolo 100 del TULPS – Eccesso di potere per difetto dei presupposti e sproporzionalità.

Per la deducente, infine, i fatti riportati nel provvedimento impugnato - e cioè che “ poco prima vi era stata una rissa all’esterno del locale ” - non riveste il carattere della gravità e dell’allarme per la collettività, ed inoltre, la misura di quindici giorni di sospensione appare sproporzionata rispetto alle contestazioni che non contengono alcun rilievo o censura sull’espletamento dell’attività da parte della società ricorrente.

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