TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-02-08, n. 202400226
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Testo completo
Pubblicato il 08/02/2024
N. 00226/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Jeannette Baracco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di -OMISSIS-, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento n. Cat. -OMISSIS- emesso dal Questore di -OMISSIS-, in data 20.10.2023, notificato in data 24.10.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Andrea Gana e udito per parte ricorrente l’Avv. Baracco;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
-OMISSIS- ha impugnato, formulando anche istanza cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con il quale la Questura di -OMISSIS- ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, al medesimo rilasciato in data 1.6.2011 per motivi di lavoro subordinato, sul presupposto della sua assenza dal territorio dell’Unione Europea per un periodo superiore ai 12 mesi.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha dedotto l’errore di fatto in cui è incorsa l’Amministrazione, nonché la violazione dell’art. 9 comma 7 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 13, comma 4, del DPR 394/1999 in ragione della mancata valutazione del