TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-02-08, n. 202400226
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Testo completo
Pubblicato il 08/02/2024
N. 00226/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato J B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di -OMISSIS-, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento n. Cat. -OMISSIS- emesso dal Questore di -OMISSIS-, in data 20.10.2023, notificato in data 24.10.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Andrea Gana e udito per parte ricorrente l’Avv. Baracco;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
-OMISSIS- ha impugnato, formulando anche istanza cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con il quale la Questura di -OMISSIS- ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, al medesimo rilasciato in data 1.6.2011 per motivi di lavoro subordinato, sul presupposto della sua assenza dal territorio dell’Unione Europea per un periodo superiore ai 12 mesi.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha dedotto l’errore di fatto in cui è incorsa l’Amministrazione, nonché la violazione dell’art. 9 comma 7 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 13, comma 4, del DPR 394/1999 in ragione della mancata valutazione del giustificato motivo addotto per spiegare l’assenza dal territorio dell’UE, ossia la -OMISSIS-(-OMISSIS-) che lo aveva colpito mentre si trovava in -OMISSIS- (sin dal 2017), impedendogli il ritorno in Italia, ulteriormente reso difficoltoso dall’epidemia da Covid 19. Ha affermato, inoltre, di avere fatto ritorno in Italia appena possibile, di avere stabilito la propria residenza a -OMISSIS- e di essere costantemente monitorato dalla competente ULSS. Infine, il ricorrente ha ritenuto che l’Amministrazione abbia erroneamente applicato l’art. l’art. 9 comma 7 del dl.gs 286/98 in luogo dell’art. 13 comma 4 d.P.R. 394/99, che parla specificatamente di rinnovo del permesso di soggiorno e prevede la presenza di un giustificato motivo come fattore idoneo a sanare l’assenza dello straniero dal territorio nazionale.
Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
Alla Camera di Consiglio del 7 febbraio 2024, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse all’accoglimento del ricorso in ragione dell’annullamento in autotutela, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento impugnato;il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.c..
Il Collegio dichiara il ricorso improcedibile in ragione della sopravvenuta carenza d’interesse in capo al ricorrente. Sul punto, ci si limita a ricordare che secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 2687) nel processo amministrativo la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando il provvedimento impugnato sia annullato o riformato in senso conforme all'interesse della parte ricorrente, mentre può essere dichiarata la sopravvenuta carenza d'interesse quando si verifichi una situazione di fatto nuova, rispetto a quella esistente al momento della domanda giudiziale, che rende inutile la decisione di merito.
Nel caso di specie, la decisione dell’Amministrazione (prodotta dal procuratore del ricorrente) di revocare il proprio provvedimento, riconoscendo l’idoneità della documentazione medica prodotta dal ricorrente a giustificare la sua assenza dal territorio dell’UE, ma comunque evidenziando l’esigenza di dare avvio ad un nuovo procedimento amministrativo, giustifica la pronuncia di sopravvenuta carenza d’interesse.
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione resistente.