TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-04-23, n. 202402753

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-04-23, n. 202402753
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202402753
Data del deposito : 23 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/04/2024

N. 02753/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01063/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2021, proposto da
P A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia Monopoli di Caserta, non costituito in giudizio;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato - Ufficio Regionale Campania - Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

nei confronti

C S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Livia Grazzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento n. 10144 del 25/02/2021con il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Campania - S.O.T. di Caserta ha rigettato l'istanza presentata dalla ricorrente in data 22/07/2020 finalizzata al trasferimento in zona della rivendita n.1 di Casal di Principe dal Corso Umberto 97 al Corso Umberto 83;

del provvedimento del 30.11.2020 prot. N. 77346 dell'Agenzia delle Dogane recante la sospensione dei termini del procedimento finalizzato all'ottenimento del trasferimento della rivendita di tabacchi;

del provvedimento dell'1.9.2020 prot. N. 59496 dell'Agenzia delle Dogane recante l'accoglimento delle memorie difensive della ricorrente presentate a seguito l'avviso di avvio del procedimento finalizzato all'ottenimento del trasferimento della rivendita di tabacchi;

del provvedimento del 27.7.2020 prot. N. 54263 dell'Agenzia delle Dogane recante l'avviso di avvio del procedimento finalizzato all'ottenimento del trasferimento della rivendita di tabacchi;

di ogni altro provvedimento connesso, consequenziali o propedeutico a quelli impugnati e che ledono i diritti/interessi della ricorrente


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato - Ufficio Regionale Campania - Napoli e di C S;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte ricorrente, quale titolare della rivendita di generi di monopolio n.1 in Casal di Principe (CE),

ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, affermando in narrativa:

a) che è titolare della rivendita di tabacchi n.1 in Casal di Principe;

b) che in data 22/07/2020 ha presentato istanza per essere autorizzato al trasferimento della tabaccheria dalla sede attuale in Corso Umberto, 97 al civico 83 della stessa via;

c) che all’istanza era allegata il foglio notizie e una perizia giurata con l’indicazione delle distanze

attuali e future rispetto alle tre rivendite ordinarie più vicine;

d) che all’uopo ha locato il locale ove intende trasferirsi, adeguandolo sia a livello strutturale che

impiantistico;

e) che in data 27/07/2020 l’Ufficio dei Monopoli di Caserta ha comunicato, ai sensi dell’art.10 bis della L.n.241/90, i motivi di diniego al richiesto spostamento;
e segnatamente “sull’errato

presupposto” dell’insussistenza dei requisiti di cui all’art.10, commi 2 e 3 del D.M.n.38/2013 “che

richiamano l’art.2 dello stesso Decreto nel frattempo abrogato dalla Legge 37/2019”;

g) che in data 17/08/2020 ha presentato articolate controdeduzioni a seguito delle quali l’Ufficio di

Caserta ha sospeso il procedimento fino al 03/12/2020 “in attesa dell’emanazione del nuovo

regolamento…”;

h) che per la mancata emanazione dell’atteso regolamento, in data 24/12/2020 ha sollecitato la

definizione del procedimento;

i) che in data 25/02/2021 l’Ufficio procedente, nel prendere atto che il nuovo regolamento non era

stato ancora emanato, “in applicazione del vecchio regolamento abrogato dalla legge n.37 del 2019

invece di accogliere l’istanza ai sensi dell’art.4 della Legge 37/2019 la respingeva con il provvedimento 10144 del 25/02/2021”.

2. Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo:

II – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.97 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO –

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