TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-10-28, n. 202400157

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-10-28, n. 202400157
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202400157
Data del deposito : 28 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2024

N. 00157/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00080/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 80 del 2023, proposto da:
G P, rappresentato e difeso dall’avvocato A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina n. 65, presso lo studio dell’anzidetto avvocato V;

contro

Comune di Folgaria, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come da ultimo sostituito dall’art. 1 comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2023, n. 64, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;

per l’annullamento

- della nota dell’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Folgaria di data 21.03.2023 prot. 2460, trasmessa con pec di pari data a riscontro dell’istanza di data 22.02.2023 prot. 1605 del ricorrente in merito alla qualificazione dell’abuso edilizio relativo a manufatto/legnaia in p.ed. 460/3 e p.f. 5093/7 CC Folgaria oggetto di ingiunzione di rimessa in pristino prot. 10674 d.d. 27.12.2022;

- di ogni altro atto presupposto, infraprocedimentale e al precedente connesso ed in particolare per quanto occorra e nei limiti di cui in ricorso:

- della ingiunzione di rimessa in pristino prot. 10764 d.d. 27.12.2022;

- salvo disapplicazione e nei limiti di cui in ricorso: dell’art. 35, del Regolamento Edilizio Comunale di Folgaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Folgaria;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 35, comma 1, lettere a) e b), c.p.a.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il consigliere Antonia Tassinari e uditi i difensori delle parti come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



1. L’odierno ricorrente riferisce di aver realizzato diverso tempo addietro, senza titolo edilizio, sulla p.f. 5093/7 di sua proprietà un manufatto a servizio della propria abitazione insistente sulla p.ed. 460/3 allo scopo di ricoverare al coperto la legna. La suddetta legnaia, salvo alcuni interventi quali la sostituzione del manto di copertura e di parte dei tamponamenti con assi di legno, sarebbe rimasta nel tempo sostanzialmente inalterata. A seguito di segnalazione alla Procura della Repubblica da parte del fratello, proprietario della realità confinante, circa il configurarsi di abusi edilizi in relazione alla presenza della struttura anzidetta nonché del sopralluogo di accertamento che in data 3 ottobre 2022 ne è derivato, l’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Folgaria il 27 dicembre 2022 ha emesso l’ingiunzione di rimessa in pristino prot. 10764. Il provvedimento suddetto si riferisce ad “ opere … realizzate in assenza del necessario provvedimento autorizzativo ” senza specificare espressamente quale titolo edilizio fosse necessario.



2. Il ricorrente, con nota in data 22 febbraio 2023, ha allora rappresentato all’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Folgaria l’omessa qualificazione dell’abuso prospettando la riconducibilità delle opere contestate alla tipologia soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 85, comma 1, lett. d) (“ la realizzazione di manufatti pertinenziali che le norme di attuazione degli strumenti di pianificazione non qualificano come nuova costruzione o che non comportano la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume principale ”) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15. A dire del ricorrente ciò avrebbe comportato sul piano sanzionatorio esclusivamente le conseguenze pecuniarie di cui all’art. 134, comma 2, lett. b) della legge provinciale 4 marzo 2008, n.

1. Il ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione del termine di 90 giorni indicato per la rimessa in pristino.



3. L’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Folgaria, con nota in data 21 marzo 2023 prot. 2460 in riscontro a quanto evidenziato dall’istante, ha in primo luogo rilevato che l’ingiunzione di rimessa in pristino del 27 dicembre 2022 reca una puntuale descrizione delle opere abusivamente realizzate precisando in calce che la sanatoria da presentarsi in alternativa al ripristino può essere prodotta con riferimento all’art. 135 “ concessione in sanatoria ” della LP. 4 marzo 2008 n. 1 e quindi mediante la presentazione di un permesso di costruire in sanatoria. L’Ufficio comunale ha inoltre precisato che “ Le legnaie pertinenziali degli edifici, sono un’attività edilizia normata dall’articolo 78 “Attività edilizia libera” della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio”, che individua al comma 3, lettera d), tra le opere necessitanti di sola comunicazione al Comune per essere realizzate: “le legnaie pertinenziali degli edifici, se rispettano le tipologie e i limiti dimensionali stabiliti dal PRG ” e che “ la legnaia oggetto dell’ingiunzione non è conforme alle tipologie indicate dal regolamento edilizio comunale ” con la conseguenza che al fine della realizzazione della medesima, ai sensi dell’art. 35 dell’anzidetto regolamento, sarebbe stato necessario “ l’ottenimento del permesso di costruire ai sensi dell’art. 80 della L.P. 4 agosto 2015 ”. Nel preavvisare del proponendo ricorso a questo Tribunale l’odierno deducente, con nota del 28 marzo 2023, insisteva per “ la proroga e/o sospensione del termine di rimessa in pristino. In quanto la rimozione completa del manufatto, si ribadisce insediato da oltre 20 anni, priverebbe il Port Giovanni dell’unica soluzione di cui dispone per il riscaldamento e l’uso di acqua calda della propria abitazione, alimentando la legna ivi ricoverata 2 termo cucine collegate ai radiatori, una che riscalda il piano terra e l’altra il primo piano e sottotetto ”.



4. Con il ricorso in esame la nota in data 21 marzo 2023 prot. 2460, unitamente agli atti presupposti in epigrafe indicati, è stata impugnata per le ragioni che seguono:

I. Errata qualificazione da parte della nota di data 21.03.2023 prot. 2460 delle opere in contestazione (legnaia/manufatto pertinenziale), qualificazione dapprima omessa o comunque non precisata dalla ordinanza di ingiunzione di rimessa in pristino prot. 10764 d.d. 27.12.2022. Violazione e falsa applicazione dell’art. 85, comma 1, lett. d) in rapporto all’art. 80, lett. a) ed e) L.P. n. 15/2015.

La qualificazione della legnaia, non espressa nella iniziale ingiunzione di rimessa in pristino del 27 dicembre 2022 prot. 10764 che aveva genericamente rilevato la “ assenza del necessario titolo edilizio ” ovvero “ del necessario provvedimento autorizzativo ” e sopravvenuta solo con la nota in data 21 marzo 2023 prot. 2460, quale opera soggetta a permesso di costruire, è errata. Infatti la legnaia in questione non è una “ nuova costruzione ” e non comportando “ un volume superiore al 20% del volume principale ” è un manufatto pertinenziale costituente un intervento soggetto a SCIA ex art. 85, comma 1, lett. d) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e non a permesso di costruire ex art. 80, comma 1, lett. a) della medesima legge. D’altra parte la legislazione urbanistica provinciale e sul governo del territorio è sovraordinata all’art. 35, in particolare al comma 5, del Regolamento edilizio comunale.

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