TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-10-06, n. 202010108

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-10-06, n. 202010108
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202010108
Data del deposito : 6 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2020

N. 10108/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03141/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3141 del 2020, proposto da
A G e P G, in proprio e nella qualità di eredi di G C, O P e D P rappresentati e difesi dagli avvocati O P e D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Italo Castaldo in Roma, via Attilio Regolo, 12/D;

contro

Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;

per per l'esecuzione del giudicato

formatosi su decreto della Corte d’appello di Roma, pronunciata nel ricorso n. 51330/2015 ed a quello rubricato al n. 50504/2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2020 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il giorno 29 aprile 2020 e depositato il successivo 5 maggio, i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto indicato in epigrafe, emesso ex l. n. 89/01 dalla Corte di Appello di Roma.

Alla camera di consiglio del 21 settembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è inammissibile quanto alla domanda di esecuzione formulata dai ricorrenti A G e O P.

Con riferimento alla ricorrente O P, infatti, la dichiarazione ex art. 5 sexies comma 1 della l. n. 89/01 è stata trasmessa dal ricorrente all’amministrazione senza copia della tessera sanitaria, documento richiesto dall’art. 2 del decreto del Ministro della giustizia del 28/10/16.

Tale carenza documentale preclude, di per sé, la proposizione della domanda di esecuzione secondo quanto previsto dall’art. 5 sexies comma 7 l. n. 89/01.

Con riferimento alla ricorrente A G, invece, deve rilevarsi che il titolo notificato al Ministero era privo di formula esecutiva, necessaria ai fini della individuazione del dies a quo di decorrenza del termine dilatorio posto dall’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996 (sulla inammissibilità del ricorso per ottemperanza in caso di notifica del titolo privo di formula esecutiva, cfr., da ultimo, Tar Calabria, Reggio Calabria, 31 luglio 2020, n. 479).

Il ricorso è invece fondato quanto alla domanda proposta dal ricorrente D P e da P G (per quest’ultimo con riferimento alla somma a lui direttamente liquidata e a un mezzo della somma originariamente liquidata a Calogero Guerra).

I detti ricorrenti hanno, infatti, depositato la documentazione (decreto della corte di appello con formula esecutiva e dichiarazione ex art. 5 sexies l. n. 89/01, notificati all’amministrazione, e attestazione di passaggio in giudicato) comprovante, anche alla luce dell’attestazione di conformità agli originali delle copie depositate in giudizio, l’esistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 5 e ss. l. n. 89/01 per la proposizione del giudizio di ottemperanza.

Come richiesto da parte ricorrente, l’accoglimento della domanda comporta la condanna del Ministero della giustizia al pagamento, oltre che delle somme evidenziate nel provvedimento di cui è stata chiesta l’esecuzione, anche delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio di ottemperanza come quantificate nel gravame, purché debitamente documentate (Cons. Stato n. 1498/17;
Cons. Stato n. 1465/14;
TAR Campania – Napoli n. 4477/19).

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