TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-04-18, n. 202401329
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Testo completo
Pubblicato il 18/04/2024
N. 01329/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00004/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4 del 2019, proposto da
Ecox S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati G R e C U M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Palermo, via Mariano Stabile 182;
nei confronti
Ecologica Packaging S.r.l., Pi.Eco S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del D.D.G. n. 2070 del 16.11.2018 e del D.D.G. n. 1789 del 17.10.2018 pubblicato nella GURS del 02/11/2018, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive dell'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Sicilia ha approvato l' elenco delle istanze ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse dal numero 181 al numero 305, nella parte in cui non è stata ammessa alla successiva fase di valutazione la richiesta di finanziamento della società ECOX s.r.l. per la realizzazione del progetto relativo all'Avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.1.1.02 a. del PO FESR 2014 – 2020;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato PNRR del giorno 12 aprile 2024, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ECOX s.r.l., odierna ricorrente, ha presentato alla Regione Sicilia un’istanza di finanziamento per la realizzazione di un progetto nell’ambito dell’Avviso pubblico sulla linea d’azione 3.1.1.02. del PO FESR 2014 – 2020, approvato con D.D.G. 1395/8S del 21 giugno 2017, e successivamente modificato ed integrato con D.D.G. n. 1899 del 28 agosto 2017.
In sede di graduatoria provvisoria, adottata con DDG 1469 del 20.09.2018, il progetto della ricorrente è stato inserito nel novero dei progetti non ammessi.
Con i successivi D.D.G. indicati in epigrafe, la P.a. ha approvato gli elenchi definitivi delle istanze di finanziamento ammissibili e ha disposto l’esclusione della società ricorrente dal novero delle imprese ammesse al contributo, indicando quale motivo di esclusione: “violazione paragrafo 2.2.1 dell’avviso: Indici bilancio inferiori al valore 0,2”.
Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, parte ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 2 gennaio 2019, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. la P.a. avrebbe violato l’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, non avendo previamente comunicato alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della propria istanza;
2. la valutazione della P.a. sarebbe errata in quanto la società ricorrente, con la documentazione depositata sul portale delle agevolazioni, avrebbe comprovato il possesso della capacità economico finanziaria nei termini e con le forme prescritte dal punto 2.2. lett. c) dell’Avviso pubblico, con particolare riguardo ai seguenti documenti: a) l’ultimo bilancio approvato, relativo all’anno 2016;b) l’attestazione finanziaria rilasciata, in data 28/09/2017, dalla società cooperativa FIDIMED.
Si è costituita in giudizio la Regione Sicilia per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 12 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Sul primo motivo è sufficiente rammentare che ‹‹l'art. 10 bis l. n. 241 del 1990 esclude l'applicabilità dell'istituto della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza alle procedure concorsuali;la giurisprudenza ha chiarito che nelle "procedure concorsuali" debbono ricomprendersi tutte quelle connotate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante e la successiva selezione delle domande›› ( ex plurimis , Tar Lazio, sez. V, 02 marzo 2023, n. 3525).
Rientrando la fattispecie in esame nell’ambito di applicabilità del principio di cui sopra, il primo motivo di impugnazione deve essere respinto.
2. In ordine al secondo motivo di ricorso, invece, va ricordato come, ai sensi del punto 2.2., lett. c.) del bando il richiedente dovesse dimostrare di possedere, alla data di presentazione della domanda, tra i requisiti di ammissibilità, ‹‹la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare che dovrà essere comprovata nella misura stabilita del 55%, nel caso di piccole imprese, o del 65% in presenza di PMI, e dovrà essere documentata mediante la produzione di Indici di bilancio a corredo della domanda di partecipazione da un indice pari ad almeno 0,2 calcolato come rapporto tra patrimonio netto (PN) e costo del progetto (CP) al netto dell’aiuto. Si precisa che per PN si intende il patrimonio netto passivo, lettera A dell’art. 2424 del codice civile, al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, delle azioni proprie e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili, quale risulta dall’ultimo bilancio approvato, maggiorato degli eventuali aumenti di capitale sociale deliberati alla data della domanda di contributo e comunque versati entro la data di richiesta della prima erogazione. Le imprese non obbligate alla redazione del bilancio possono desumere il PN sulla base di un bilancio redatto ai sensi dell’art. 2424 e 2425 del codice civile da professionista abilitato o sulla base dei parametri di impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante al modello UNICO e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso. In caso di assenza della documentazione sopra indicata si richiede attestazione bancaria››.
La clausola in questione deve essere interpretata alla luce di quella contenuta nel successivo art. 4.4, avente ad oggetto la documentazione da allegare alla domanda, ai sensi della quale: “I richiedenti dovranno presentare (…) I. per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti;II. per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, attestazione bancaria o copia di delibera bancaria di concessione finanziamento qualora si faccia ricorso al credito bancario per cofinanziare il progetto, oppure, delibera di aumento di capitale sociale attraverso versamenti nel conto corrente dedicato all’operazione da parte di soci pari ad una quota pari al 55 o 65% dell’investimento (in base alla tipologia di impresa);III. per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, copia degli ultimi tre bilanci depositati presso la CCIAA territorialmente competente precedenti la data di presentazione della domanda. Nei casi sub I. II e III, in assenza della documentazione sopra richiamata, il progetto sarà ritenuto inammissibile;nel caso in cui sia assente una sola delle dichiarazioni dei redditi, la Regione Siciliana si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione il bilancio o la dichiarazione mancante››.
Da quanto precede, quindi, si evince che la presentazione dell’attestazione bancaria, non comportando le stesse garanzie degli indici di bilancio, era riservata alle sole società che, a causa della loro recente costituzione, non fossero nelle condizioni di presentare il bilancio di esercizio o, in alternativa, la dichiarazione dei redditi di impresa;per contro, l’attestazione bancaria non risulta essere idonea a “superare” l’eventuale dato insufficiente o negativo risultante dal bilancio o dalla dichiarazione dei redditi, pena l’inutilità delle relative prescrizioni (in senso sostanzialmente conforme, si veda anche CGARS, 25 marzo 2024, n. 222).
Pertanto, poiché la società ricorrente non versava nelle condizioni sopra ricordate che consentivano di potersi avvalere dell’attestazione bancaria, e attesa la presenza di indici di bilancio inferiori al valore di 0,2, non compensato da un aumento di capitale sociale deliberato e versato dai soci alla data di presentazione dell'istanza, anche il secondo motivo di ricorso non può essere accolto.
3. Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.