TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2023-08-01, n. 202304790

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2023-08-01, n. 202304790
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202304790
Data del deposito : 1 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2023

N. 09609/2023 REG.RIC.

N. 04790/2023 REG.PROV.CAU.

N. 09609/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9609 del 2023, proposto da


M F e P F con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. G Z che li rappresenta e difende nel presente giudizio


contro

- ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. P G che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MINISTERO DELLA CULTURA, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- REGIONE LAZIO, in persona del Presidente p.t. – non costituito in giudizio;

nei confronti

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA E RIETI, in persona del legale p.t. - non costituita in giudizio

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei seguenti atti:

- determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Municipio III – Montesacro, Direzione Tecnica, Servizio Edilizia Privata, Ufficio Disciplina Edilizia Privata e Urbanistica prot. n. 82692 dell’8 giugno 2023, ivi inclusa la nota di trasmissione di Roma Capitale prot. 88485 del 19 giugno 2023, recante “ ingiunzione a demolire per rimettere in pristino, ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale Lazio n. 15/08 e l’art. 52, comma 11 delle NTA del PRG, le opere e gli interventi abusivamente realizzati a Roma, in Via Salaria n. 1157 ”;

- ove occorra e per quanto d’interesse, nota di Roma Capitale, Municipio III – Montesacro, Direzione Tecnica, Servizio Edilizia Privata, Ufficio Disciplina Edilizia Privata e Urbanistica prot. n. 41116 del 20 marzo 2023 recante “ riscontro nota prot. CD/16478/23_Via Salaria 1157 ”;

- nota di Roma Capitale, Municipio III – Montesacro, Direzione Tecnica, Servizio Edilizia Privata, Ufficio Disciplina Edilizia Privata e Urbanistica prot. n. 13417 del 30 gennaio 2023 recante “ Comunicazione di Avvio del Procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, finalizzato alla repressione dell’abuso edilizio mediante l’ingiunzione a demolire/rimuovere, per quanto accertato in Roma – Via Salaria n. 1157 ”;

- nota di Roma Capitale, Municipio III – Montesacro, Direzione Tecnica, Servizio Edilizia Privata, Ufficio Disciplina Edilizia Privata e Urbanistica prot. n. 149622 del 23 novembre 2022 recante “ relazione relativa al sopralluogo eseguito nell’immobile ad uso pubblico esercizio sito in Via Salaria km 1157 – fabbricato posto nell’area di distribuzione carburante ”;

- verbale di sopralluogo eseguito dall’Ufficio Ispettorato Edilizio del Municipio Roma III il 18 marzo 2022 “ nell’immobile ad uso pubblico esercizio sito in Via Salaria km 1157 – fabbricato posto nell’area di distribuzione carburante ”;

- art. 52 delle Norme Tecniche di attuazione del PRG di Roma Capitale, ivi inclusi tutti gli allegati anche tecnici, laddove inteso come ostativo all’installazione di attività commerciali e di bar/ristoro a corredo di impianti di distribuzione carburanti da ubicarsi nelle aree appartenenti ai «Tessuti prevalentemente per attività».


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2023 il dott. M F;


Considerato che il ricorso non è assistito da sufficienti profili di fondatezza;

Considerato, in particolare, che:

- l’autorizzazione paesaggistica del 28/06/16 ha escluso la possibilità di esercitare attività commerciali e di ristoro sull’immobile oggetto di causa;

- la sopravvenienza normativa, costituita dall’art. 35 comma 1 l.r. n. 7/18, non ha prodotto l’inefficacia dell’autorizzazione paesaggistica precedentemente rilasciata non potendosi, in assenza di una disposizione normativa espressa, riconoscere un tale effetto contrastante con il principio generale d’intangibilità degli atti amministrativi non impugnati;

- in ogni caso, va rilevato che, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, la sopravvenienza normativa che ha eliminato il comma 1 quater dell’art. 10 l.r. n. 8/01, che vietava l’esercizio di attività commerciali negli impianti commerciali ubicati in zone gravate da vincolo paesaggistico, è intervenuta prima dell’adozione della determinazione dirigenziale prot. n. QH/62219 del 26/11/18 con cui Roma Capitale, recependo le prescrizioni imposte dall’autorizzazione paesaggistica, ha autorizzato l’impianto senza la previsione dell’esercizio dell’attività commerciale;

- la determinazione dirigenziale del 26/11/18 è rimasta inoppugnata;

- il permesso in variante non ha ad oggetto l’esercizio dell’attività commerciale presso l’impianto di distribuzione carburanti (come emerge dall’esame del parere paesaggistico favorevole espresso dalla Regione Lazio con nota prot. n. 714683 del 12/08/2020: allegato 16 all’atto introduttivo);

- la necessità, ai fini della localizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti, del rispetto dello strumento urbanistico è desumibile dal combinato disposto degli artt. 28 comma 8 d. lgs. n. 98/11 (richiamato solo parzialmente da parte ricorrente), secondo cui, “ al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti: a) l'esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all' articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all' articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “, e 64 comma 6 d. lgs. n. 59/10 il quale stabilisce che “ l'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro ”;

- la nuova destinazione ad uso commerciale dei locali che originariamente erano destinati ad uso produttivo, in quanto strumentali all’impianto di distribuzione carburanti, non è conforme all’art. 52 NTA;

- la qualificazione edilizia degli abusi deve essere effettuata considerando il complesso delle opere realizzate senza titolo che non possono essere parcellizzate;

- in ogni caso:

a) la terrazza di 90 mq., per le sue consistenti dimensioni, il materiale utilizzato per la sua realizzazione ed il conseguente significativo impatto edilizio e paesaggistico, non rientra nelle attività di edilizia libera;

b) ad analoga conclusione e per gli stessi motivi deve pervenirsi in riferimento alla pergotenda di circa 90 mq.;

c) la modifica dei prospetti, la realizzazione delle tre finestre lucifere, lo spostamento della rampa carrabile di accesso al piano seminterrato, l’illegittima realizzazione di una scala esterna d’ingresso non costituiscono mere tolleranze edilizie in quanto:

c.1) come già detto, i manufatti vanno considerati nel loro complesso e non singolarmente stante l’univocità dell’intervento edilizio attraverso il quale sono stati realizzati;

c.2) il primo comma dell’art. 34 bis d.p.r. n. 380/01 fa specifico riferimento al mancato rispetto di “ altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari ”, ovvero tutti parametri che sono non pertinenti in riferimento ai predetti abusi;

c.3) il comma 2 dell’art. 34 bis d.p.r. n. 380/01 non si applica agli immobili, quale quello oggetto di causa, gravati da un vincolo previsto dal d. lgs. n. 42/04;

d) la realizzazione di un piano seminterrato in luogo di quello interrato, previsto nel progetto originario, non è conforme né al titolo edilizio né all’autorizzazione paesaggistica;

- in definitiva, anche sotto il profilo edilizio, la qualificazione degli abusi ai sensi dell’art. 32 comma 3 d.p.r. n. 380/01, presente nel provvedimento dell’08/06/23, deve essere ritenuta corretta alla luce dell’entità delle opere eseguite e della presenza del vincolo paesaggistico;

Considerato che,

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