TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2021-02-15, n. 202100498

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2021-02-15, n. 202100498
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202100498
Data del deposito : 15 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2021

N. 00498/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00057/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2021, proposto da
M D B, in proprio oltre che nella sua qualità di iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche OPI di Catania e di referente della lista “Ordiniamoci”, rappresentato e difeso dall’avvocato D d A, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Campobasso, via Monforte n. 7 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Opi - Ordine delle Professioni Infermieristiche per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Castrogiovanni, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, Viale

XX

Settembre n. 29 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
Carmelo Spica, in qualità di presidente uscente dell’

OPI

Ordine Professioni Infermieristiche per la Provincia di Catania, non costituito in giudizio;

nei confronti

Carmelo Spica, in qualità di referente della lista “ L’Ordine siamo noi ”, non costituito in giudizio;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Fnopi - Federazione Nazionale Ordine Professioni Infermieristiche, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione, ivi compresa l’adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56, D.Lgs. 104/10

del provvedimento prot. n. 377 del 23/12/2020 dell’OPI di Catania, avente ad oggetto l’esclusione della lista elettorale “Ordiniamoci” dalle elezioni indette dall’OPI di Catania, da svolgersi in prima convocazione nei giorni 5, 6 e 7 gennaio 2021, in seconda convocazione nei giorni 9, 10 e 11 gennaio 2021 ed in terza convocazione nei giorni 16, 17 e 18 gennaio 2021, e di ogni altro atto presupposto, antecedente e/o conseguente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Opi - Ordine delle Professioni Infermieristiche per la Provincia di Catania e del Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021 il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato e depositato in data 12 gennaio 2021 l’esponente ha avversato il provvedimento prot. n. 377 del 23 dicembre 2020 dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche per la Provincia di Catania, avente ad oggetto l’esclusione della lista elettorale “Ordiniamoci” dalle elezioni indette dal medesimo Ordine, da svolgersi in prima convocazione nei giorni 5, 6 e 7 gennaio 2021, in seconda convocazione nei giorni 9, 10 e 11 gennaio 2021 ed in terza convocazione nei giorni 16, 17 e 18 gennaio 2021, nonché ogni altro atto presupposto, antecedente e/o conseguente.

2. Si è costituito in giudizio l’Opi - Ordine delle Professioni Infermieristiche per la Provincia di Catania, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione in favore della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitaria, nonché di rigettare l’istanza cautelare e quindi il ricorso.

Si è altresì costituito in giudizio il Ministero della Salute concludendo per una pronuncia di estraneità dell’Amministrazione intimata.

3. Con decreto 15 gennaio 2021, n. 39 è stata rigettata l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm..

4. Alla camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021 - tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - presenti i difensori della parte ricorrente e del resistente Ordine delle Professioni Infermieristiche per la Provincia di Catania, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti e all’azione del ricorso ” con compensazione delle spese;
il difensore dell’Ordine resistente non si è opposto, chiedendo tuttavia la condanna alle spese della parte ricorrente.

Il Presidente ha quindi posto la causa in decisione, comunicando ai difensori la riserva di definizione del giudizio ex art. 60 cod. proc. amm. con sentenza in forma semplificata.

5. Il ricorso, trattato nella camera di consiglio per la domanda di concessione di misure cautelari, può essere deciso con sentenza in forma semplificata, sussistendo i presupposti di legge.

6. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come già evidenziato, alla camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021 il difensore della parte ricorrente ha reso la sopra richiamata dichiarazione di rinuncia.

Per costante giurisprudenza, il processo amministrativo è un processo di parti e quindi vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione (cfr. Cons. Stato, sez. II, 31 agosto 2020, n. 5296).

Ben può, dunque, la parte ricorrente, nell'ambito della menzionata disponibilità, dichiarare di rinunciare o di avere perduto ogni interesse per la decisione;
in tale evenienza, il Giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (arg. ex T.A.R. Lazio, Roma, sez. II stralcio, 22 dicembre 2020, n. 13913).

In particolare, l’art. 84 cod. proc. amm. stabilisce che la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale (comma 1);
inoltre, la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue (comma 3).

Nel caso in esame, il difensore che ha dichiarato la rinuncia al ricorso non è munito di apposito “ mandato speciale ” (non potendo qualificarsi tale la procura ad litem , nonostante la stessa faccia menzione anche della facoltà di rinunciare agli atti: arg. ex Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940;
T.A.R. Veneto, sez. I, 28 giugno 2019, n. 790;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 28 dicembre 2018, n. 12588;
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 15 ottobre 2015, n. 2189).

Inoltre, non risulta che la rinuncia sia stata notificata alle altre parti (“[…] almeno dieci giorni prima dell'udienza […]”).

Deve quindi escludersi che il Tribunale adito possa dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia, non essendo state osservate le anzidette prescrizioni dettate dall’art. 84 cod. proc. amm..

Nondimeno detta rinuncia irrituale costituisce argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso (cfr. cit. Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940;
T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 21 ottobre 2019, n. 605;
T.A.R. Veneto, sez. I, 12 settembre 2019, n. 966) ex art. 84, comma 4, cod. proc. amm., secondo cui “ Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ex artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, cod. proc. amm. per sopravvenuto difetto di interesse.

7. La peculiarità della vicenda contenziosa e l’esito in rito giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

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