TAR Perugia, sez. I, sentenza 2018-04-09, n. 201800197

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2018-04-09, n. 201800197
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201800197
Data del deposito : 9 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/04/2018

N. 00197/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00293/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 293 del 2017, proposto da:
ITW LKW Geotermia Italia s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati L C, Giuseppe Giuffre' ed E G, con domicilio eletto presso lo studio L C in Perugia, via Bonazzi n. 9;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
Regione Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato P M, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, Palazzo Ajo' c.so Vannucci n. 30;
Comune di Castel Giorgio.



per l'accertamento ex artt. 31 e 117 c.p.a.

dell'obbligo del Ministero dello Sviluppo Economico di provvedere rispetto all'istanza di cui all'art. 3, comma 2 bis del D. Lgs. n. 22/2010 presentata dalla società ricorrente in data 19 luglio 2011 e riconfermata in data 8 gennaio 2014 in vista del rilascio di permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione di impianti pilota denominato "Castel Giorgio";

e la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico rispetto a quella medesima istanza, con l'adozione di ogni conseguente provvedimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ivi compresa la nomina di commissario ad acta, in vista di far conseguire alla società ricorrente il bene della vita richiesto;

nonché, per quanto possa occorrere, per l'annullamento:

- della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Umbria n. 736 del 29 giugno 2016, avente ad oggetto il "permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione di impianti pilota denominato "Castel Giorgio" di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico. Atto di intesa ai sensi dell'art. 3, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 22/2010", conosciuta a seguito di trasmissione con la comunicazione della Regione Umbria, Giunta Regionale, a firma dell'Ing. Angelo V inviata via pec prot. 0156744-2016 del 26 luglio 2016 ;

- ove occorrer possa, della deliberazione di Giunta Regionale della Regione Umbria n. 1429 del 30 novembre 2015, avente ad oggetto “Aggiornamento informativa relativa all'atto di intesa richiesto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla Regione Umbria, ai sensi dell'art. 3, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 22/2010 e ss.mm.ii., per il rilascio del Permesso di Ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione di impianti pilota denominato “Castel Giorgio”, in quanto contrastante con il contenuto della stessa delibera o di altra delibera di data incerta, precedentemente comunicato con nota del Dirigente Responsabile del Servizio Risorse Idriche della Regione Umbria del 4.12.2015;

- ancora ove occorrer possa, di tutte le determinazioni e/o atti di dissenso assunti dagli enti e associazioni locali con riferimento alla realizzazione dell'impianto pilota denominato "Castel Giorgio";

- di tutti gli atti presupposti, collegati ovvero conseguenti alla deliberazione n. 736/2016 ancorché sconosciuti alla società ricorrente.

ed, infine, per la condanna

delle Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento del danno ingiusto derivato dal ritardo nell'adozione dell'atto di intesa di cui all'art. 3, comma 2 bis, del D. lgs. n. 22/2010 e degli effetti pregiudizievoli subiti dalla società ricorrente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, della Regione Umbria, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2018 il dott. P A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.-Espone la società ricorrente ITW LKW Geotermia Italia s.p.a. di aver presentato il 19 luglio 2011 istanza al Ministero dello Sviluppo Economico tesa al rilascio del permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione di due impianti pilota denominati "Castel Giorgio-Torre Alfina" ai sensi del D. Lgs. n. 22/2010, ubicati in area appositamente destinata ai sensi del vigente PRG alla realizzazione di impianti geotermici.

Con istanza dell'8 gennaio 2014 la società ricorrente presentava istanza per la realizzazione del solo impianto pilota "Castel Giorgio", con aumento di potenza da 3,2 MWe a 5 MWe.

Con decreto ministeriale n. 59 del 3 aprile 2015 il Ministero dell'Ambiente decretava la compatibilità ambientale del progetto di realizzazione dell'impianto pilota proposto dalla società ricorrente e denominato "Castel Giorgio" pur se con prescrizioni, decreto impugnato al T.A.R. Lazio dagli enti locali con giudizio tutt’ora pendente.

Con nota prot. 17409 del 24 luglio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico chiedeva l'acquisizione dell'atto di intesa di cui alla normativa in materia di geotermia, ovvero l'art. 3, comma 2 bis del D.Lgs. n. 45/2010.

Per il rilascio del provvedimento, che, ai sensi della medesima norma, deve essere rilasciato nel termine di 90 giorni, il Ministero dello Sviluppo convocava in data 8 settembre 2015 una conferenza dei servizi alla quale venivano peraltro invitati il sindaco di Castel Giorgio (TR), il delegato del sindaco di Montefiascone (VT), il sindaco di Orvieto (TR), il sindaco di Acquapendente (VT), il sindaco di Bolsena (VT) ed il sindaco di Castel Viscardo (VT), i quali esprimevano in tal sede parere contrario alla realizzazione del progetto "Castel Giorgio", dichiarando di non essere interessati alla produzione di energia elettrica nonché soprattutto preoccupazioni per l'impatto ambientale dell'opera sul territorio.

Il Direttore Generale del Ministero dei Beni culturali e del paesaggio, la Soprintendenza Archeologica dell'Umbria, il Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente esprimevano invece parere favorevole al progetto.

Con nota a firma del Dirigente Responsabile del Servizio Risorse Idriche della Giunta regionale dell’Umbria del 4.12.2015 inviata via pec al MISE, la Regione Umbria comunicava al Ministero che, in relazione alla istanza di permesso di ITW, “.. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1429 del 30 novembre 2015, in applicazione dell’art. 3, comma 2 bis del D.Lgs. 22/2010, relativamente all’atto di intesa per il rilascio del permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione di impianti pilota denominato “Castel Giorgio”, la Giunta Regionale ha deliberato quanto segue: “1) di prendere atto che dal punto di vista tecnico nulla osta al rilascio dell’atto di intesa ai sensi dell’art. 3, comma 2 bis del D.Lgs. 22/2010 e s.m.i., con le seguenti; .. omissis…. 2) di invitare formalmente il Ministero dello Sviluppo Economico, stante il marcato contrasto degli enti locali e la forte contrarietà di alcuni comitati, a prendere iniziative volte alla definizione di un accordo con gli stessi enti finalizzato a superare tali contrarietà e comunque a rassicurare che l’intervento, in fase di realizzazione e gestione, escluda qualsiasi rischio per il territorio e le popolazioni e che definisca, altresì, tutte le iniziative compensative per l’area quale ulteriore fonte di sviluppo economico e sociale.”

Diversamente da quanto riportato nella comunicazione del Dirigente regionale del 4 dicembre 2015 circa il contenuto di “nulla osta” al rilascio dell’atto di intesa, con deliberazione n. 1429 del 30 novembre 2015 la Giunta Regionale deliberava di incaricare il servizio regionale competente di predisporre alla Giunta un documento istruttorio sul progetto e di assumere le proprie determinazioni "solo dopo aver acquisito elementi che emergeranno dall'assemblea legislativa”.

Con deliberazione n. 55 del 22 marzo 2016 l'Assemblea della Regione Umbria si esprimeva in ordine al progetto per la realizzazione di impianti di geotermici pilota nella piana dell'Alfina, dando atto che negli ultimi anni si erano costituiti numerosi comitati e molte associazioni di cittadini ed ambientaliste che si erano espressi "in maniera fortemente negativa nei confronti della realizzazione degli impianti geotermoelettrici nel territorio dell'Alfina" e che quegli stessi comuni avevano proposto ricorso avverso il provvedimento di compatibilità ambientale al TAR Lazio e dando atto come "ogni decisione finale" dovesse "ritenersi subordinata al rispetto del principio di precauzione, principio che deve prevalere in tutti gli ambiti che attengono l'interesse della salute della popolazione e della tutela ambientale, come previsto sia dalla normativa nazionale che europea”.

Con deliberazione n. 736 del 29 giugno 2016 la Giunta della Regione Umbria quindi deliberava:"1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dai pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 2) di ritenere che l'atto di intesa non può prescindere da un accordo del Ministero dello Sviluppo Economico con gli enti locali per la soluzione condivisa delle problematiche territoriali emerse in merito alla realizzazione dell'impianto geotermico e alle misure compensative per lo sviluppo economico-sociale dell'area".

2.- Con l’intestato ricorso cumulativo - in riassunzione a seguito

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