TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-01-11, n. 202300005

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-01-11, n. 202300005
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300005
Data del deposito : 11 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2023

N. 00005/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00271/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 271 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Farmacia Calvisi di G C &
C. Snc, rappresentata e difesa dall’avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via Maddalena n. 40;

contro

Comune di Nuoro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S S e F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

R S e F R S, rappresentate e difese dagli avvocati M L e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Delibera della Giunta Comunale del Comune di Nuoro n. 40 del 25 febbraio 2022, avente ad oggetto: “ Identificazione della zona di collocazione di una nuova farmacia nel territorio comunale ”, con la quale è stato deliberato lo spostamento della sede farmaceutica n. 11 dalla frazione di “Prato Sardo”, istituita con delibera della Giunta Comunale n. 85 del 23 aprile 2012, alla zona denominata “Citta Nuova- Il Borghetto”.

- del non conosciuto Allegato A alla predetta deliberazione, menzionato nella anzidetta delibera, ma non pubblicato unitamente alla stessa;

- della Determinazione n. 244 del 17 marzo 2022 del Direttore del Servizio Qualità dei Servizi e del Governo Clinico dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale è stato approvato l’elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il terzo interpello, in relazione al concorso straordinario per l'assegnazione di 90 sedi disponibili nella Regione Sardegna di cui all'art. 11 D.L. n. 1/2012 conv. nella L. 27/2012, nella parte in cui è stata inserita la sede farmaceutica n. 11 di Nuoro, così come modificata ai sensi della delibera G.C. 40/2022 impugnata sub 1).

- di tutti gli atti presupposti e conseguenti a quelli impugnati, ivi compresa l’eventuale non conosciuta assegnazione della sede n. 11 di Nuoro così come modificata ai sensi della delibera G.C. n. 40/2022 impugnata sub 1)

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 settembre 2022:

per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:

- della Determinazione n. 689 del 18 luglio 2022 del Direttore del Servizio Qualità dei Servizi e del Governo Clinico dell’Assessorato dell’Igiene e della Sanità e dell’Assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale sono state assegnate le sedi farmaceutiche a seguito del 3° interpello in relazione al concorso straordinario per l’assegnazione di 90 sedi disponibili nella Regione Sardegna di cui all'art. 11 D.L. n. 1/2012, convertito nella L. n. 27/2012, nella parte in cui la sede farmaceutica n. 11 di Nuoro, così come modificata ai sensi della delibera G.C. 40/2022, impugnata col ricorso introduttivo, è stata assegnata alle controinteressate S F R e S R in associazione fra loro.

- di tutti gli atti successivi e conseguenti a quelli sopra impugnati compresi, ove occorra, gli atti di accettazione della sede da parte delle controinteressate e di eventuale autorizzazione all’apertura dell’esercizio farmaceutico.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nuoro, della Regione Autonoma della Sardegna e delle controinteressate R S e F R S;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La dott.ssa G C, odierna ricorrente, è titolare della sede farmaceutica n. 10 di Nuoro, con esercizio ubicato nella Via Milano s.n..



2. Con la delibera della Giunta Comunale n. 85 del 23 aprile 2012 il Comune di Nuoro, in conformità all’art. 11 della L. n. 27 del 24 marzo 2012, istituiva la sede farmaceutica n. 11, ubicandola nella frazione di Prato Sardo.



3. La città di Nuoro, infatti, al 31 dicembre 2011, contava 36.640 abitanti con la conseguenza che, secondo la normativa vigente, era possibile istituire l’undicesima sede farmaceutica nel territorio comunale (36.640:3.300=11,1).



4. La Regione Sardegna, prendendo atto dell’individuazione della nuova sede effettuata dal Comune di Nuoro con la delibera n. 85/2012 (localizzata come detto nella frazione di Prato Sardo), provvedeva a inserirla nell’elenco delle sedi disponibili da assegnare col concorso previsto dalla legge n. 27/2012.



5. Con la delibera della Giunta Comunale n. 40 del 25 febbraio 2022, tuttavia, il Comune di Nuoro, ritenendo che in tale zona urbana, negli ultimi anni, si fosse verificato “ un aumento esponenziale della popolazione residenziale con l’apertura altresì di alcune attività commerciali destinatarie di un flusso sempre crescente di fruitori ”, spostava la sede farmaceutica n. 11 dalla frazione di Prato Sardo a quella della Città Nuova-Borghetto.



6. La Regione Sardegna, con la Determinazione n. 244 del 17 marzo 2022 del Direttore del Servizio Qualità dei Servizi e del Governo Clinico dell’Assessorato dell’Igiene e della Sanità e dell’Assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, prendeva atto della Delibera G.C. n. 40/2022 ed inseriva la nuova sede nell’elenco delle sedi farmaceutiche da assegnare col terzo interpello di imminente espletamento.



7. Ritenendo tali provvedimenti lesivi dei suoi interessi la Farmacia Calvisi li ha impugnati per i seguenti motivi:

1) Incompetenza della Giunta Comunale in materia di revisione della pianta organica delle farmacie: violazione art. 2, comma 1, L. 475/1968, e art. 42, comma 2, lettera b) ed e) del d.lg. n. 267/2000: in quanto in ragione del disposto di cui all’art. 42, comma 2, lettera b) ed e) del D.lgs n. 267/2000, che riserva al Consiglio Comunale gli atti di programmazione attinenti a scelte fondamentali della vita economico sociale della comunità (quali sarebbero quelle che incidono sull’organizzazione del servizio pubblico farmaceutico), spetterebbe al del Consiglio Comunale la competenza in materia di localizzazione delle sedi farmaceutiche.

2) Violazione art. 2, comma 1, L. n. 475/1968 e art. 16, comma 1, L. n. 241/1990: per la mancata previa acquisizione del parere dell’Ordine dei Farmacisti di Nuoro e per violazione dell’art. 16, comma 1, L. n. 241/90.

3) Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2 della L. 2 aprile 1968 n. 475, come modificati dall’art. 11 della L. n. 27/2012, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria: in quanto la sede farmaceutica n. 11 avrebbe dovuto essere soppressa per il venir meno del numero minimo di abitanti necessario per la sua istituzione.

4) Violazione e falsa applicazione art. 2, comma 1, L. n. 475/1968, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione insufficiente, illogicità e contraddittorietà manifeste: in quanto lo spostamento della sede n. 11 dalla Frazione di “Prato Sardo” alla zona “Citta Nuova-Borghetto” si porrebbe in contrasto col principio di accessibilità del servizio farmaceutico e si fonderebbe su una motivazione apodittica, generica, erronea e contraddittoria.

5) Illegittimità derivata della determinazione n. 244 del 17 marzo 2022 del Direttore del Servizio Qualità dei Servizi e del Governo Clinico dell’Assessorato dell’Igiene e della Sanità e dell’Assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale è stato approvato l’elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il terzo interpello di cui al concorso ex art. 11 D.L. 1/2012.

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