TAR Napoli, sez. I, ordinanza collegiale 2015-04-27, n. 201502417

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, ordinanza collegiale 2015-04-27, n. 201502417
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201502417
Data del deposito : 27 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02825/2013 REG.RIC.

N. 02417/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02825/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2825 del 2013, proposto da:


GIUSEPPE SALOMONE e TRASPORTI FUNEBRI SALOMONE ANTONIO S.r.l. (già Trasporti Funebri Salomone Antonio e C. S.a.s.), rappresentati e difesi dagli Avv.ti G C ed A M B, e domiciliati per legge presso la Segreteria di questo Tribunale in mancanza di domicilio eletto in Napoli;


contro

- R.F.I. – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. G M C, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Cesario Console n. 3;
- ITALFERR S.p.A., non costituita in giudizio;

per la condanna

delle società intimate, alternativamente o in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti in conseguenza della distruzione del muro di confine del terreno di loro proprietà e degli ulteriori danni arrecati alla loro proprietà, nonché, in via subordinata, all’indennizzo del pregiudizio arrecato al pieno godimento del diritto di proprietà dei ricorrenti ed al valore di mercato del fondo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della società resistente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2015 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- i ricorrenti espongono quanto segue: a) sono proprietari pro indiviso di un terreno sito in Afragola in località Sanguineto, avente un’estensione totale di 7.800 mq. e riportato in catasto terreni al foglio 6, mappali 462-463;
b) tale terreno è recintato lungo tutto il perimetro esterno da un muro in calcestruzzo poggiato su una trave di fondazione, ed è confinante per un lato con l’area su cui insistono le strutture della stazione ferroviaria dell’Alta Velocità (AV) di Napoli-Afragola;
c) nel corso del mese di novembre 2010, una porzione del predetto muro di recinzione, lunga circa 40 metri, è crollata al suolo, ribaltandosi e poggiandosi su un terreno confinante di proprietà altrui;

- la cause del crollo sono individuate dai ricorrenti nei lavori di edificazione della stazione AV di Napoli-Afragola ed in particolare nella realizzazione, a circa 50 metri di distanza dal muro crollato, di un rilevato e della cunetta di smaltimento delle acque piovane posta alla sua base;

- più nello specifico, i ricorrenti – nello stigmatizzare che la dimensione ridotta di tale cunetta provocherebbe, nel caso di forti piogge, l’esondazione delle acque nel fondo attiguo di proprietà, con conseguente infiltrazione degli strati profondi di terreno fino alla creazione di un invaso in prossimità del muro crollato – deducono che il crollo “è causalmente riconducibile alle infiltrazioni d’acqua che, cagionando la perdita di resistenza del terreno di fondazione del muro, ne hanno determinato il collasso”;

- già prima del crollo, i ricorrenti si rivolgevano al Tribunale di Napoli – Sez. Dist. di Afragola per ottenere la messa in sicurezza del muro ed il ripristino dello stato dei luoghi mediante l’esperimento di azione ex art. 700 c.p.c., ma l’adito giudice ordinario, con ordinanza del 17 dicembre 2010, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;

- oltre al crollo del muro, costoro evidenziano che l’infiltrazione di acqua piovana ha comportato anche l’ostruzione del fondo per accumulo di materiali di risulta ivi riversatisi, con conseguente mancato utilizzo del suolo ai fini agricoli;

Rilevato che:

- i ricorrenti chiedono il risarcimento ex art. 2043 c.c. delle seguenti voci di danno imputate all’avvenuta distruzione del muro e, più in generale, al denunciato fenomeno infiltrativo: i) euro 7.260,00 come spesa sopportata per la demolizione del muro;
ii) “oltre euro 55.000,00” come “spesa per il rifacimento del muro di recinzione, comprensiva degli oneri tecnici dovuti alla presentazione della pratica edilizia alla progettazione strutturale ed alla direzione dei lavori”;
iii) “circa euro 15.000,00” come danno per il deterioramento del fondo e per il mancato sfruttamento dello stesso ai fini agricoli, tenuto conto del lasso di tempo finora intercorso;

- i medesimi instano, in via subordinata, per la condanna all’indennizzo del pregiudizio arrecato al pieno godimento del diritto di proprietà ed al valore di mercato del fondo, formulando domanda ai sensi dell’art. 44 del d.P.R. n. 327/2001;

- entrambe le richieste sono avanzate nei confronti di R.F.I. S.p.A. e di Italferr S.p.A., individuate quali “committenti e responsabili della progettazione e direzione” dei lavori di realizzazione della stazione AV di Napoli-Afragola;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre c.t.u., e per l’effetto, ai sensi dell’art. 67 cod. proc. amm., disporre quanto segue:

a) è nominato c.t.u. l’Ing. Domenico Motta, con studio in Napoli alla Via Enea Zanfagna n. 5;

b) i quesiti a cui il c.t.u. dovrà rispondere sono i seguenti:

b.1) accertare l’ubicazione e lo stato di conservazione dell’intero terreno di proprietà dei ricorrenti, la sua destinazione urbanistica, la sua attuale effettiva destinazione d’uso, nonché la sua presumibile effettiva destinazione d’uso a partire dal 1° gennaio 2010;

b.2) accertare l’eventuale presenza sul terreno di materiali di risulta, chiarendone la loro provenienza e la loro compatibilità con l’utilizzo del fondo ai fini agricoli;

b.3) accertare la posizione e le dimensioni del muro crollato, la sua distanza dal rilevato ferroviario afferente alla stazione AV di Napoli-Afragola, nonché la quota di insistenza di tale rilevato rispetto al piano di campagna;

b.4) accertare la tipologia e le dimensioni della cunetta idraulica posta a servizio del rilevato ferroviario di cui sopra;

b.5) verificare l’idoneità della cunetta idraulica a garantire il corretto smaltimento delle acque piovane, in modo da evitare che le stesse possano infiltrarsi nel terreno confinante di proprietà dei ricorrenti;

b.6) verificare la plausibilità tecnica, in termini di efficienza causale, della tesi che l’esondazione delle acque piovane per incapienza della cunetta idraulica, impregnando il terreno di fondazione del muro, abbia potuto determinare il crollo del muro stesso, anche alla luce delle caratteristiche drenanti del terreno e della possibile creazione o meno di invasi sottostanti al piano di campagna, che siano in grado di raggiungere la base di insediamento del muro crollato;

b.7) nel caso di risposta negativa al quesito b.5) e di contestuale risposta positiva al quesito b.6), quantificare, con apposito computo metrico in base ai correnti prezzi di mercato, la spesa occorrente per il rifacimento del muro crollato in condizioni di sicurezza rispetto a possibili infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal terreno;
tale stima dovrà essere comprensiva degli oneri tecnici derivanti dalla presentazione della pratica edilizia, dalla progettazione strutturale e dalla direzione dei lavori;

c) delega per la recezione del giuramento del c.t.u. il giudice relatore dott. Carlo Dell’Olio;

d) fissa la data del 12 maggio 2015, ore 12,00, per la comparizione del c.t.u. davanti al giudice delegato per la prestazione del giuramento;

e) fissa i seguenti termini:

e.1) il termine del 20 maggio 2015, per la corresponsione al c.t.u. di un anticipo sul suo compenso, nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), a carico della parte ricorrente;

e.2) il termine del 29 maggio 2015, per la nomina, a cura delle parti, di propri consulenti tecnici;

e.3) il termine del 30 giugno 2015, per la trasmissione alle parti, a cura del c.t.u., di uno schema della propria relazione ovvero, se nominati, ai consulenti tecnici di parte;

e.4) il termine del 30 luglio 2015, per la trasmissione al c.t.u. a cura del c.t. di parte, delle loro eventuali osservazioni e conclusioni;

e.5) il termine del 15 settembre 2015, per il deposito in segreteria della relazione finale del c.t.u.;

Ritenuto di dover fissare l'udienza di discussione del merito alla data del 4 novembre 2015.

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