TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2014-06-11, n. 201400433

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2014-06-11, n. 201400433
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201400433
Data del deposito : 11 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00138/2013 REG.RIC.

N. 00433/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00138/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 138 del 2013, proposto da:
Consorzio Italian Management, con sede in Caltanissetta, in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale capogruppo dell’ATI costituita tra il predetto Consorzio e la Catania Multiservizi spa, e dalla Catania Multiservizi spa, con sede in Catania, in persona del legale rappresentante in carica, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti S P e B B, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;



contro

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - R.F.I. s.p.a., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. G C, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Compartimentale Movimento di Cagliari, con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

della nota di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. del 23 febbraio 2012, con cui è stata ritenuta ingiustificata ed inaccoglibile la richiesta formulata dall’ATI ricorrente, di adeguamento revisionale del corrispettivo d’appalto, in dipendenza del riferito incremento dei costi contrattuali dovuti all’aumento del costo del personale;

e per la declaratoria di nullità

della clausola contrattuale di cui all’articolo 6 del contratto n. 01/2006, stipulato inter partes in data 23 febbraio 2006, nelle parti indicate in ricorso, ove e nella misura in cui dovessero risultare ostative alla revisione dei prezzi di cui all’articolo 115 del Dlgs n. 163 del 2006 o di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 537/1993, come novellato dall’articolo 44 della legge n. 724/1994 o, in subordine, di cui all’articolo 1664 del codice civile;

e per il riconoscimento, con relativa condanna al pagamento, degli importi dovuti, con interruzione della prescrizione,

- del diritto dei ricorrenti al pagamento da parte di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi di cui all’articolo 115 del Dlgs n. 163/2006 o di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 537/1993, come novellato dall’articolo 44 della legge n. 724/1994, per il periodo che va dalla data del 15 marzo 2007 al 30 giugno 2011, oltre interessi, per ritardato pagamento, da calcolarsi ai sensi del Dlgs 9 ottobre 2002 n. 231;

- in subordine del diritto dei ricorrenti al pagamento da parte di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., a titolo di revisione prezzi, dell’incremento dei costi dell’appalto che superano il decimo del prezzo ai sensi dell’articolo 1664 del codice civile, per il periodo che va dalla data del 15 marzo 2006 al 30 giugno 2011, oltre interessi, per ritardato pagamento, da calcolarsi ai sensi del Dlgs 9 ottobre 2002 n. 231.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Col ricorso in esame la parte ricorrente chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.

La società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Compartimentale Movimento di Cagliari, con bando del 29 aprile 2005, ha indetto una gara di appalto europea a procedura ristretta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per “l’affidamento dei servizi di pulizia, di mantenimento del decoro dei locali ed aree aperte al pubblico e servizi accessori ubicati in stazioni, impianti, uffici ed officine variamente dislocati nell’ambito della giurisdizione della Direzione Compartimentale Movimento di Cagliari”.

L’appalto è stato aggiudicato all’ATI odierno ricorrente.

L’affidamento del servizio è stato formalizzato con contratto n. 01/2006, stipulato in data 23 febbraio 2006 per una durata di tre anni a decorrere dall’avvio del servizio avvenuto in data 15 marzo 2006, in seguito prorogata fino al 30 giugno 2011, data in cui il contratto e i lavori si sono conclusi.

La parte ricorrente, con nota del 31 gennaio 2012, ha richiesto a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. l’avvio dell’istruttoria per la corresponsione della differenza tra il costo del personale, determinato in contratto, ed il maggiore costo effettivamente sostenuto, anche alla luce della disposizione contenuta nell’articolo 115 del D. lgs. 163/2006, ovvero nell’articolo 6, comma quarto, della legge 537/1993, come novellato dall’articolo 44 della legge 724/1994, recante la disciplina della revisione periodica ex lege del prezzo dei contratti ad esecuzione periodica e continuativa.

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. , con nota del 23 febbraio 2012 non ha accolto tale richiesta, rilevando che, nel caso di specie, trova applicazione l’articolo 6 del contratto d’appalto e che l’articolo 115 del D. lgs. 163/2006 non si applica alle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato,

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