TAR Salerno, sez. I, sentenza 2012-11-05, n. 201201993

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2012-11-05, n. 201201993
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201201993
Data del deposito : 5 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01161/2004 REG.RIC.

N. 01993/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01161/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2004, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Supercar S.n.c., rappresentato e difeso dall'avv. M F, con domicilio eletto presso M F Avv. *.* in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani,31;

contro

Comune di Battipaglia;

nei confronti di

Consorzio Per L'Area di Sviluppo Industriale di Salerno, rappresentato e difeso dagli avv. A B, V B, con domicilio eletto presso A B Avv. in Salerno, largo Dogana Regia, N.15;

per l’annullamento:

-quanto al ricorso principale, del provvedimento 11 marzo 2004 n. 203 col quale è stata ordinata la demolizione di una tettoia con struttura metallica realizzata a confine con via Bosco n. 1,

-quanto al motivi aggiunti depositati 19 gennaio 2010, del provvedimento del Dirigente di reiezione della domanda di condono presentata il 10 dicembre 2004 e degli atti presupposti, ivi inclusa la deliberazione del Comitato direttivo del Consorzio ASI di Salerno 23 gennaio 2009 n. 42,


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio Per L'Area di Sviluppo Industriale di Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 il dott. A O e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1-Il ricorso principale, -rivolto all’annullamento del provvedimento 11 marzo 2004 n. 203 col quale è stata ordinata la demolizione di una tettoia con struttura metallica realizzata a confine con via Bosco n. 1 – risulta improcedibile.

Il fatto nuovo rappresentato dalla domanda di condono edilizio presentata dalla ricorrente ha determinato il sopravvenire del difetto di interesse (rectius il venir meno dell’attualità dell’interesse) alla decisione di tale gravame.

Infatti, da un lato, la sospensione ai sensi dell’art.38, comma 1°, L.47/85 ha inibito l’esecuzione dei provvedimenti sanzionatori emanati in pendenza di procedimento e, dall’altro, l’interesse sostanziale azionato dalla ricorrente in questa sede (ovverosia l’interesse, in opposizione all’irrogato ordine di demolizione, a mantenere l’opera sanzionata) non risulta più leso dal provvedimento impugnato, ma potrà esserlo eventualmente solo per effetto del rinnovato esercizio della potestà sanzionatoria conseguente al rigetto della proposta istanza di condono e da tale rigetto necessitato ai sensi dell’art.40 L.47/85 (cfr. Consiglio di Stato , sez. IV, 11.12.1997 n.1377).

In definitiva, la lesione dell’interesse sostanziale dipende non già (e non più) dal mero riscontro della abusività dell’opera, bensì dall’accertamento della sua insanabilità all’esito del procedimento di condono e dalla conseguente adozione di un nuovo ordine di demolizione.

Insanabilità che potrà dipendere sia da ragioni di rito (connesse alla eventuale irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità della domanda di sanatoria), così come da ragioni di merito (per l’eventuale non riconducibilità della fattispecie concreta fra quelle ammesse a condono).

E’ del tutto ovvio, invece, che l’eventuale accoglimento, a contrario, dell’istanza di condono, avrebbe soddisfatto totalmente l’interesse della ricorrente, come sopra individuato, precludendo definitivamente la possibilità di demolire l’opera già abusiva.

Per le considerazioni che precedono, deve ritenersi che nessun ulteriore residuo interesse alla decisione del ricorso principale possa configurarsi attualmente in capo alla ricorrente.

2-Risulta invece inammissibile la parte dei motivi aggiunti che ha per oggetto la deliberazione del Comitato direttivo del Consorzio ASI 23 gennaio 2009 n. 42.

Tale deliberazione, come si apprende dalla sua piana lettura, nella fattispecie assolve alla funzione propria del certificato di destinazione urbanistica;limitendosi infatti af indicare le previsioni del piano regolatore consortile relativa all’area di interesse, ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo degli effetti giuridici che dallo stesso risultano, sicché è sprovvisto di concreta, autonoma, lesività.

Ciò rende evidentemente inammissibile la sua autonoma impugnazione.

3-In relazione al motivi aggiunti rivolti all’annullamento del provvedimento del Dirigente comunale di reiezione della domanda di condono presentata il 10 dicembre 2004, il Collegio osserva innanzitutto come sia incontroverso tra le parti che l’area sulla quale è stata realizzata la tettoia rientra nella zona di rispetto stradale imposta dal PRTC vigente dal 1992 e, pertanto, da epoca ben anteriore a quella della realizzazione dell’opera (2002).

Tale destinazione, come pure sembra incontroverso, non è mai venuta meno in quanto integra un vincolo di natura conformativa costituente un limite all'edificabilità dell'area che l'Amministrazione può imporre nell'esercizio dei suoi poteri ampiamente discrezionali in tema di pianificazione del territorio e che nella fattispecie trova la sua giustificazione nell'esigenza di tutela del superiore interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale;
ne consegue che tale vincolo non soggiace a decadenza quinquennale( Cfr. Corte cost. 20 maggio 1999 n. 179).

Il Collegio rileva inoltre che l’art. 32 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, dispone, per quel che qui interessa:

- al comma 2, che <sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sotto indicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino: ...(omissis)... c)- in contrasto con le norme del D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con gli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico>;

- al comma 3, che <Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell’art. 33>.

4-Quanto premesso rende subito evidente che la normativa consente la condonabilità dell’abuso commesso con la costruzione sua area sottoposta al vincolo in questione soltanto se esso è stato realizzato in data anteriore a quella di apposizione del vincolo.

In breve, nella fattispecie, essendo stata realizzata la tettoia in questione nel 2002, gioco forza la domanda di condono doveva avere esito negativo, tenuto conto, non solo della disposizione della lettera c) del comma 2, ma anche della precisazione ulteriore introdotta dal legislatore con il comma 3 e cioè che, in caso di anteriorità del vincolo rispetto all’esecuzione dell’abuso, <si applicano le disposizioni dell’art. 33>
che rendono automaticamente inaccettabile l’istanza di condono, valendo a tal fine, la sola sussistenza del vincolo di distanza esistente.

Infatti, il vincolo di rispetto stradale ha carattere assoluto, in quanto perseguente una serie concorrente di interessi pubblici fondamentali ed inderogabili (posti in evidenza dalla fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 133 del 1971, che ha evidenziato anche come il vincolo rilevi pur quando sopraggiunga alla realizzazione del manufatto, in ragione della riconducibilità del relativo regime giuridico alla categoria identificata dalla normativa primaria).

5-Risulta in tal modo manifesta l’infondatezza del primo dei motivi aggiunti in quanto,i sensi degli artt. 32, 33 e 35 L. 28 febbraio 1985 n. 47, non si forma il silenzio assenso sulle domande di concessione in sanatoria relative ad opere non suscettibili di sanatoria.

6-Del parti infondato è il secondo motivo aggiunto in quanto l’impugnato provvedimento contiene la definitiva pronuncia negativa sulla domanda di sanatoria e non costituisce affatto una sorta di auto annullamento di un silenzio-accoglimento che non si è mai potuto formare.

7-Altrettanto infondato è il motivo successivo in quanto nella fattispecie il vincolo di in edificabilità è stato imposto dal piano regolatore del Consorzio sicché in relazione ad esso non possono trovare applicazioni le considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine all’interpretazione ed applicazione del D.M. 1404/1968;
tanto per non dire che tali considerazioni non colgono nel segno in quanto la costruzione è successiva all’imposizione del vincolo, da ritenere, pertanto, assoluto ai sensi del sopra menzionato art. 33 L. n. 47/1085.

8-Addirittura inammissibile risulta l’ultimo motivo in quanto, tra l’altro, non è stato in alcun modo provato che, contrariamente da quanto accertato dall’istruttore e dal dirigente firmatario del provvedimento impugnato, nel caso concreto <le opere non costituiscono minaccia alla sicurezza del traffico>.

9-Concludendo, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile, mentre i motivi aggiunti debbono essere respinti.

le spese di giudizio seguono la soccombenza ma debbono essere liquidate solo in favore del Consorzio ASI in quanto il Comune di Battipaglia non si è costituito in giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi