TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-06-23, n. 201500938

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-06-23, n. 201500938
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500938
Data del deposito : 23 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00467/2015 REG.RIC.

N. 00938/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00467/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 467 del 2015, proposto da Margherita s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Mescia e G Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, 210;

contro

Provincia di Foggia;

per la declaratoria dell’illegittimità

del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia a seguito dell’istanza presentata in data 18.11.2013 da Margherita s.r.l. di valutazione d’impatto ambientale del progetto per la costruzione di un parco eolico in agro di Stornarella - località “Torre Nove - Rio Morto”;

nonché per la condanna della Provincia di Foggia a concludere il procedimento, relativo all’istanza avanzata a nome della ricorrente, con un provvedimento espresso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 per la parte ricorrente il difensore avv. Giuseppe Mescia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. La società ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza di valutazione di impatto ambientale, relativa al progetto di costruzione di un parco eolico in agro di Stornarella - località “Torre Nove - Rio Morto”, presentata il 18 novembre 2013.

Deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 241/1990 nonché dell’art. 26 dlgs n. 152/2006, lamentando che la Provincia di Foggia non si è espressamente pronunciata entro il termine di centocinquanta giorni previsto dalla disposizione da ultimo citata.

Espone di aver provveduto a tutti gli adempimenti istruttori ed alle pubblicazioni previste dalla legge.

Alla camera di consiglio del 10 giugno 2015, nella contumacia della Provincia di Foggia, la causa è stata trattenuta in decisione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi