TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-03-25, n. 202400430
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Testo completo
Pubblicato il 25/03/2024
N. 00430/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00952/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
CC - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 952 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Maria Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di CC e Questura di CC, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di CC, domiciliata ex lege in CC, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto n. -OMISSIS- del 3/7/2023, notificato al ricorrente in pari data, con cui il Prefetto di CC ha rigettato il ricorso gerarchico proposto il 18/1/2023 e l’istanza di revoca (in esso contenuta) del D.A.SPO. nr. -OMISSIS- MIPG/2^/2022/Div. Ant./M.P. emesso nei confronti del ricorrente dalla Questura di CC il 19/12/2022;
- del provvedimento di D.A.SPO. nr. -OMISSIS- MIPG/2^/2022/Div. Ant./M.P. emesso dalla Questura di CC il 19/12/2022, e notificato al ricorrente il 20/12/2022, nella parte in cui prevede il divieto per il predetto, per anni cinque decorrente dalla notifica del provvedimento medesimo, “ di accedere alle zone circostanti lo stadio comunale “S. Francesco d’Assisi” di Nocera Inferiore, a partire da due ore prima dell’inizio e fino a due ore dopo la conclusione di ogni incontro calcistico ufficiale ivi disputato dalla squadra “A.S.D. NOCERINA 1910” e di accedere, in tali circostanze e per lo stesso arco temporale, alle aree di parcheggio di autovetture, pullman e altri mezzi di trasporto, nel raggio di cinquecento metri dal perimetro esterno dell''impianto sportivo, nonché alle vie che dal campo sportivo conducono alle relative zone di sosta ed ai luoghi comunque interessati al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime ”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, e/o consequenziale agli stessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di CC e della Questura di CC;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 537/2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori: Avv. G. Milli, in sostituzione dell’Avv. G.M. Riccio, per la parte ricorrente, e Avv. dello Stato M.G. Invitto per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Signor -OMISSIS-, con ricorso notificato in data 15 settembre 2023 e tempestivamente depositato il 28 settembre 2023, ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- del 3/7/2023, notificato in pari data, con cui il Prefetto di CC ha rigettato il ricorso gerarchico proposto il 18/1/2023 e l’istanza di revoca - in esso contenuta - del D.A.SPO. n. -OMISSIS- MIPG/2^/2022/Div. Ant./M.P. emesso nei confronti del ricorrente dalla Questura di CC il 19/12/2022, e notificato il 20/12/2022, in uno al predetto provvedimento di D.A.SPO., nella parte in cui prevede il divieto per il ricorrente, per anni cinque decorrente dalla notifica del provvedimento medesimo, “ di accedere alle zone circostanti lo stadio comunale “S. Francesco d’Assisi” di Nocera Inferiore, a partire da due ore prima dell’inizio e fino a due ore dopo la conclusione di ogni incontro calcistico ufficiale ivi disputato dalla squadra “A.S.D. NOCERINA 1910” e di accedere, in tali circostanze e per lo stesso arco temporale, alle aree di parcheggio di autovetture, pullman e altri mezzi di trasporto, nel raggio di cinquecento metri dal perimetro esterno dell''impianto sportivo, nonché alle vie che dal campo sportivo conducono alle relative zone di sosta ed ai luoghi comunque interessati al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime ”, nonché ogni altro atto presupposto, connesso, e/o consequenziale agli stessi.
2. A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure.
2.1 Erronea identificazione dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, eccesso di potere.
Con tale primo gruppo di censure, il ricorrente lamenta che il gravato provvedimento questorile di D.A.SPO. (confermato dal Prefetto di CC con il decreto del 3/7/2023, pure impugnato) sarebbe intrinsecamente contraddittorio in quanto, testualmente, adottato sul presupposto che egli fosse stato compiutamente indentificato come “ uno dei soggetti che, nelle fasi descritte, con il volto travisato, prende parte ai disordini ” verificatisi il 20 novembre 2022, presso lo stadio comunale “ Giovanni Paolo II ” di DÒ, al termine dell’incontro di calcio “ A.C. DÒ-A.S.D. - NO 1910 ”, non comprendendo come la Questura di CC abbia potuto identificarlo, con certezza, come uno dei facinorosi benchè essa stessa affermi che egli fosse travisato.
2.2 Travisamento dei fatti, eccesso di potere in relazione all’applicazione dell’art. 6 della Legge n. 401/1989.
Con questo secondo fascio di motivi, il ricorrente lamenta che, dapprima il provvedimento di D.A.SPO. e successivamente il decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico e della contestuale istanza di revoca, gli avrebbero erroneamente addebitato una condotta violenta (segnatamente, “ dapprima a volto scoperto e, successivamente, coperto da un passamontagna al fine di non farsi identificare, insieme ad altri soggetti armati di bastoni, fronteggiava le forze dell’Ordine ”), con conseguente applicazione dell’art. 6 richiamato in rubrica, benchè il decreto di archiviazione n. 1919 del 23/03/2023, adottato dal G.I.P. del Tribunale di CC su conforme richiesta del P.M. (n. 1520/2023), ha escluso che egli abbia tenuto qualsivoglia condotta violenta o minacciosa al termine del predetto evento sportivo.
2.3 Genericità, contraddittorietà e illogicità della motivazione dei provvedimenti impugnati.
Con questo terzo gruppo di motivi di gravame, il ricorrente deduce che la motivazione posta a fondamento degli impugnati provvedimenti della P.A. sarebbe generica, in quanto non individuerebbe “ a carico del ricorrente alcuna condotta specifica improntata a pericolosità, anche solo minacciata ”, ma darebbe atto di una non meglio circostanziata “ partecipazione dello stesso ai disordini accaduti all’esito della partita di calcio tra A.C. DÒ e A.S.D. NO .” Non solo ma, come accennato, il ricorrente contesta anche la veridicità di quest’ultimo generico assunto, negando di aver mai portato “ con sé oggetti contundenti, o armi, ” oppure di aver avuto atteggiamenti violenti o aver incitato alla violenza, in quanto, al contrario, “era fermo, in attesa degli sviluppi dei fatti e – probabilmente – di poter risalire sul pullman per tornare a casa. ”.
2.4 Eccesso di potere. Falsa applicazione dell’art. 6 della Legge n. 401/1989, comma 5, in relazione all’archiviazione del procedimento penale.
Con questo gruppo di censure, il ricorrente lamenta che l’impugnato decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contenente la richiesta di revoca del provvedimento di D.A.SPO. del 19/12/2022 avrebbe pretermesso di considerare che la condotta materiale a lui riferita dalla Questura di CC e posta a fondamento del medesimo provvedimento era stata, invece, esclusa dalla