TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-06-21, n. 201607222
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Testo completo
N. 07222/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02216/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale n. 2216 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da AN EL s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Vito Bellini, prof. Mario Sanino, Gianpaolo Ruggiero, Maria Luisa Bellini, con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti prof. Vito Bellini e Maria Luisa Bellini in OM, Via Orazio, n. 3;
contro
CO s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Cardi, con domicilio eletto presso il suo studio in OM, Viale Bruno Buozzi, n. 51;
nei confronti di
AR Bus & Coach s.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Malena e Bruno Bitetti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in OM, Via Ovidio, n. 32;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’aggiudicazione definitiva dell'appalto n 11/2015, lotto 1°, per la fornitura di 300 autobus e GL service decennale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc CO Spa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di CO s.p.a. e della AR Bus & Coach Sa, nonché il contestuale ricorso incidentale di quest’ultima;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2016 il dott. Italo Volpe e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe la AN EL s.p.a. (di seguito “RD”) ha evocato in giudizio la CO s.p.a. (di seguito “CO”), agendo altresì nei riguardi della AR bus&coach s.a. (di seguito “AR”), per l’annullamento, previa sospensione:
- della delibera n. 1 del 12.1.2016 della CO di aggiudicazione definitiva dell'appalto 11/2015, lotto I°, per la fornitura di 300 bus e GL service decennale;
- degli atti e provvedimenti relativi alle operazioni e valutazioni svolte;
- del bando e disciplinare di gara e di ogni atto comunque presupposto, tra cui in particolare il verbale del 23.12.2015, relativo all’aggiudicazione provvisoria;
- nonché e per quanto possa occorrere della nota CO 27.1.2016;
oltre che per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato e contestuale declaratoria del subentro della ricorrente quale aggiudicataria, con ogni altra conseguenza risarcitoria, salvo la nomina di un consulente-verificatore con riguardo in particolare ai costi di manutenzione GL service .
1.1. Premette la ricorrente che CO ha indetto la gara n. 11/2015 per conseguire 415 bus in tre lotti, di cui in particolare il primo, che qui rileva, per:
a) l'affidamento della fornitura di n. 300 bus di 12 metri; nonchè
b) il relativo GL service per 10 anni, comprendente la manutenzione ordinaria e straordinaria, " da effettuarsi presso i depositi del committente di assegnazione dei veicoli o presso le officine del fornitore ", nonché il soccorso stradale (punto 2.3 del capitolato).
La parte aggiunge che, del capitolato:
- il punto 9 indica i requisiti del fornitore, specificandosi (punto 9.1) che la sua struttura tecnica deve soddisfare almeno i seguenti requisiti:
1) individuazione di un centro di supporto tecnico in grado di assistere tempestivamente ed efficacemente il committente per ogni problematica tecnica inerente la fornitura;
2) risorse adeguate in termini di personale, competenze tecniche, strumenti e attrezzature idonee per raggiungere gli obiettivi di performance di cui al punto 30 del capitolato;
- il punto 22.2 indica le attività che il fornitore deve garantire sotto la propria responsabilità nel " rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di circolazione stradale garantendo le condizioni di efficienza e di disponibilità dei mezzi con l'esecuzione della manutenzione necessaria allo scopo ";
- il punto 22.6 dice che sono a carico del fornitore tutte le attività manutentive, nonché le sostituzioni delle parti principali, e " l'assistenza " quotidiana presso gli impianti CO " all'uscita " dei veicoli;
- il punto 23.6 dice che " sono inclusi nell'affidamento la manodopera necessaria all'espletamento di tutte le attività manutentive previste " nel capitolato, nonché i " materiali necessari " alle attività stesse e i " trasferimenti del veicolo dall'impianto CO all'officina del Fornitore (e ritorno) ", oltre che i soccorsi " in linea e in traino dei veicoli in avaria ".
La parte ricorda che l’aggiudicazione, col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sarebbe avvenuta con una graduatoria in centesimi (100/100) derivante dalla valutazione di un'offerta economica (punti 50) e di un'offerta tecnica (punti 50), con base d'asta al ribasso rispettivamente di euro 235.200,00 (per unità di bus ) quanto al GL service e di euro 240.000,00 (per unità di bus ) quanto al prezzo dei veicoli. Conseguentemente – osserva la parte – un concorrente avrebbe dovuto indicare il valore offerto sia per la manutenzione di ciascun veicolo sia per l’acquisto di ciascun veicolo.
1.2. La ricorrente ricorda anche che hanno partecipato alla gara tre imprese concorrenti. In particolare (collocatasi l’altra in terza posizione di graduatoria):
- la sua, con sede a OM e filiali a Frosinone, Latina e Viterbo, che svolge attività in LI (e segnatamente nel Lazio) da oltre 70 anni (oltre 40 dei quali come primaria concessionaria CO) e che dispone di una forza complessiva di 344 dipendenti, addetti nelle sedi di OM (115 di officina e 63 di magazzino) Latina, Frosinone e Viterbo, e di 11 officine autorizzate specializzate CO bus ;
- e la controinteressata AR, società polacca di cui non le era dato conoscere strutture assistenziali e logistiche (ossia, personale, officine, magazzini, strumentazioni di servizio, mezzi ed altro).
In dettaglio – viene riportato – la ricorrente aveva offerto, unitariamente, euro 199.000,00 per bus e euro 219.000,00 per GL service (praticando così uno sconto del 9,3% sul prezzo di GL service ) e in totale euro 418.000,00 per veicolo. AR, invece, aveva offerto euro 210.000,00 per bus e euro 168.792,00 per GL service (praticando uno sconto complessivo del 28,3%, pari a euro 66.408,00 per veicolo) e in totale euro 378.792,00 per veicolo.
Ricorda altresì la ricorrente che, per l’offerta tecnica, essa aveva conseguito punti 50 e AR punti 39,23; per l’offerta economica, essa aveva ricevuto punti 34,44 e AR 45,71. La somma comportava per la deducente punti 84,44 e per AR punti 84,94, con una differenza di soli 0,5 punti.
La controinteressata era in tal modo aggiudicataria provvisoria, anche perché la commissione valutativa di CO aveva concluso nel senso che "nessuna offerta rientra nella soglia di sospetta anomalia”.
1.3. L’esiguità della differenza finale di punteggio, la particolare consistenza dello sconto complessivo praticato dalla controinteressata (suscettibile di far plausibilmente ritenere non economicamente seria l’offerta della concorrente), la peculiarità della gara (nel cui ambito certamente dominante doveva reputarsi la componente GL service , anche per la sua durata decennale), il fatto che la commissione valutativa non aveva mostrato interesse per un approfondimento delle ragioni che avrebbero consentito a AR un così forte ribasso dell’offerta economica relativa alla componente GL service (con ciò trascurando altresì la stimolazione della ricorrente per una verifica di sospetta anomalia), hanno indotto RD all’impugnativa in epigrafe per i seguenti motivi:
A) violazione degli artt. 46 e 48 del d.lgs. n. 163/06 – violazione della lex specialis di gara (capitolato) con riguardo particolare ai punti 6, 6.2, 6.6., 9.1, 9.4., 7.1. – violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/06 e punto 18 del bando di gara – ulteriore eccesso di potere – illogicità manifesta e disparità di trattamento – difetto di motivazione – ancora assoluta genericità – contraddittorietà.
Osserva RD che il punto 6.2 del capitolato stabiliva che la mancata produzione, in sede di offerta tecnica, della documentazione elencata ai successivi punti (da 6.3 a 6.7) era motivo di esclusione, salva l'applicazione dell'art. 46 del codice degli appalti.
Tra la documentazione da includere nell'offerta v’era la previsione (punto 6.6) che il fornitore dovesse " descrivere la struttura tecnica che metterà a disposizione del committente ".
Ebbene, la ricorrente ha provveduto diligentemente, documentando in modo dettagliato e analitico la propria struttura e organizzazione di assistenza tecnica. All’opposto AR ha presentato in proposito un documento che non contiene alcun riferimento e/o concreta specificazione circa il possesso e/o la detenzione sul territorio delle attrezzature necessarie alle lavorazioni e servizi oggetto del capitolato né tantomeno circa le dotazioni di personale da poter utilizzare sul territorio per tali servizi.
In particolare, la controinteressata – che neppure ha dimostrato di disporre di un proprio centro di supporto tecnico – ha solo specificato che avrebbe fatto in pratica ricorso in subappalto ad officine " autorizzate ", per le attività in GL service . Data la nota soglia del 30% operante al riguardo, afferma RD che è rimasta allora sguarnita di una qualunque illustrazione come AR avrebbe fronteggiato le complesse e molteplici esigenze ricadenti nel residuo 70% di attività di GL service decennale.
La commissione valutativa, allora, avrebbe per ciò solo dovuto direttamente escludere l’offerta AR dalla gara o, quanto meno, richiederle le integrazioni illustrative necessarie, specie in considerazione del fatto che il capitolato richiedeva la dimostrazione del possesso/detenzione, sulla base di un tiolo giuridico, di tutte le attrezzature occorrenti per le lavorazioni sul territorio da coprire con le attività di service .
La rilevata pochezza documentale, inoltre, non poteva attendibilmente consentire alla commissione i giudizi valutativi propri della forma di aggiudicazione prevista, ossia quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
B) violazione degli artt. 11, 12, 38, 46, 83, 86, 87, 88, 230, 231, 232 e 233 del d.lgs. n. 163/06 con riguardo particolare alla omessa facoltà di verifica