TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-10-08, n. 201400821
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N. 00821/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00103/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 103 del 2004, proposto da:
Comune di Frontone, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cristiano Teodoro in Ancona, via Augusto Elia, 11;
contro
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro-tempore, e la Soprintendenza regionale per i Beni e le Attività Culturali delle Marche, in persona del Soprintendente pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n. 29, sono domiciliati ex lege;
- il Soprintendente per i Beni Archeologici delle Marche, non costituito in giudizio;
- il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche, non costituito in giudizio;
- il Soprintendente per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico delle Marche, non costituito in giudizio;
e nei confronti
- della Regione Marche, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
- dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo V, elettivamente domiciliato in Ancona alla Via Giannelli n. 36, presso l’avv. Domenico D’Alessio;
- del Comune di Cagli, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
La Lupus in Fabula Onlus, rappresentata e difesa dall'avv. M R M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Cucchieri in Ancona, corso Mazzini, 148;
per l'annullamento
dei provvedimenti, meglio specificati nell’epigrafe del ricorso introduttivo depositato in data 2 febbraio 2004, con cui la Soprintendenza regionale delle Marche ha avviato e concluso il procedimento di tutela monumentale e delle connesse visuali della Piana di S. Angelo in Maiano, che abbraccia i territori dei comuni di Cagli, Frontone e Pergola, in particolare:
- del provvedimento in data 18.4.2003 prot. n.1512/IV.2.1 di avvio del procedimento di tutela monumentale e delle connesse visuali della “Piana di Sant’Angelo in Maiano” e territori circostanti nella Valle di Screzia, ai sensi degli artt. 2 e 49 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490;
- del provvedimento di tutela interna al sito in data 13.11.2003;
- del provvedimento di tutela indiretta in data 13.11.2003;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Soprintendenza regionale per i Beni e le Attività Culturali e della Provincia di Pesaro-Urbino;
Visto l’atto di intervento ad opponendum;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori Claudio Baleani su delega dell'avv. C, A H per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, G S su delega dell'avv. V e M R M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Con il presente ricorso il Comune ricorrente impugna gli atti del procedimento avviato dalla Soprintendenza regionale per i Beni e le Attività Culturali delle Marche per la sottoposizione al vincolo di tutela monumentale delle parti di territorio appartenenti ai comuni di Cagli, Pergola e Frontone ricadenti nell’area denominata Piana di S. Angelo in Maiano, estesa per un raggio di circa 47 Km quadrati.
A sostegno del gravame lamenta violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili;in estrema sintesi e in particolare, deduce l’illegittimità degli atti impugnati per indeterminatezza del bene da tutelare, per l’omessa individuazione dei proprietari incisi dal vincolo e per la conseguente inappropriatezza dei mezzi di notificazione agli stessi proprietari, nonché per violazione del termine massimo entro cui concludere il procedimento di apposizione dei vincoli.
Parte ricorrente si duole, altresì, della carenza di istruttoria e di motivazione, del travisamento dei presupposti, dell’irragionevolezza e della contrarietà dell’azione amministrativa, dato che l’ampiezza del territorio e la disomogeneità di esso mal si concilierebbe con l’apposizione di un vincolo di tutela unitario, tanto più se si tien conto dell’esistenza di strumenti di pianificazione che già predispongono adeguate forme di tutela e dei vincoli preesistenti.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Soprintendenza regionale per i Beni e le Attività Culturali e la Provincia di Pesaro-Urbino.
Ha altresì spiegato intervento ad opponendum l’associazione ambientalista “La Lupus in fabula onlus”, che, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso nel merito, ne eccepisce, in rito, l’inammissibilità per l’omessa notifica di esso all’Associazione “Italia Nostra”- soggetto che avrebbe dato impulso all’adozione degli atti odiernamente gravati e che, come tale, sarebbe controinteressata nel presente giudizio - nonché la carenza di interesse ad agire e il difetto di legittimazione attiva dell’Ente locale ricorrente.
A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare contenuta in ricorso, alla pubblica udienza dell’8 maggio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II.