TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-04-07, n. 202300231
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Testo completo
Pubblicato il 07/04/2023
N. 00231/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2013, proposto da A P s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. C d S, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, viale dello Statuto 24;
contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro p.t. , non costituito in giudizio;
nei confronti
G A, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
1) della nota dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 2012A12334 del 24 ottobre 2012, con cui è stata sospesa la licenza IT00 LTY003020, rilasciata alla società ricorrente per l’esercizio di un deposito commerciale di prodotti energetici;
2) della nota dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 2012A7068 del 12 giugno 2012, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca della suddetta licenza;
3) della determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 1494/UD3 del 26 settembre 2007, con cui è stata introdotto la trasmissione telematica dei dati contabili delle attività di deposito commerciale;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 31 marzo 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – A P s.r.l. è titolare di un deposito commerciale di oli minerali situato in Sezze, giusta licenza IT00 LTY003020 del 2 dicembre 1998, avendo rilevato il 16 febbraio 2010 il relativo ramo d’azienda della ditta individuale A Giuseppe, avente ad oggetto un’attività di deposito di carburanti agricoli e commercio al minuto di gasolio per riscaldamento corrente e ad uso auto. In data 23 dicembre 2010, l’ufficio locale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha eseguito una verifica presso A P s.r.l., rilevando l’inadempienza della stessa all’obbligo di invio telematico mensile dei dati contabili, introdotto con determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 1494/UD3 del 26 settembre 2007, come integrata dalla successiva determinazione direttoriale prot. n. 52047/UD4 del 21 novembre 2008, con l’effetto che la società è stata sanzionata ai sensi dell’art. 50, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
Con note prot. n. 2011A516 del 4 gennaio 2011 – da intendersi anche quale comunicazione di avvio del procedimento di revoca della licenza – e prot. n. 2012A70687 del 12 giugno 2012, A P s.r.l. è stata invitata ad adeguarsi all’obbligo di invio dei dati in via telematica. Con nota prot. n. 2012A123348 del 24 ottobre 2012, in considerazione della mancata trasmissione dei dati,