TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-04-07, n. 202300231

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-04-07, n. 202300231
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300231
Data del deposito : 7 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/04/2023

N. 00231/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00295/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 295 del 2013, proposto da A P s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. C d S, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, viale dello Statuto 24;

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro p.t. , non costituito in giudizio;

nei confronti

G A, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

1) della nota dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 2012A12334 del 24 ottobre 2012, con cui è stata sospesa la licenza IT00 LTY003020, rilasciata alla società ricorrente per l’esercizio di un deposito commerciale di prodotti energetici;

2) della nota dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 2012A7068 del 12 giugno 2012, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca della suddetta licenza;

3) della determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 1494/UD3 del 26 settembre 2007, con cui è stata introdotto la trasmissione telematica dei dati contabili delle attività di deposito commerciale;

4) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 31 marzo 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – A P s.r.l. è titolare di un deposito commerciale di oli minerali situato in Sezze, giusta licenza IT00 LTY003020 del 2 dicembre 1998, avendo rilevato il 16 febbraio 2010 il relativo ramo d’azienda della ditta individuale A Giuseppe, avente ad oggetto un’attività di deposito di carburanti agricoli e commercio al minuto di gasolio per riscaldamento corrente e ad uso auto. In data 23 dicembre 2010, l’ufficio locale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha eseguito una verifica presso A P s.r.l., rilevando l’inadempienza della stessa all’obbligo di invio telematico mensile dei dati contabili, introdotto con determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 1494/UD3 del 26 settembre 2007, come integrata dalla successiva determinazione direttoriale prot. n. 52047/UD4 del 21 novembre 2008, con l’effetto che la società è stata sanzionata ai sensi dell’art. 50, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).

Con note prot. n. 2011A516 del 4 gennaio 2011 – da intendersi anche quale comunicazione di avvio del procedimento di revoca della licenza – e prot. n. 2012A70687 del 12 giugno 2012, A P s.r.l. è stata invitata ad adeguarsi all’obbligo di invio dei dati in via telematica. Con nota prot. n. 2012A123348 del 24 ottobre 2012, in considerazione della mancata trasmissione dei dati, dell’indisponibilità dei registri contabili degli anni 2010 e 2011 e dell’inoperatività della società per l’anno 2012, è stata disposta la sospensione della sopra citata licenza.

In relazione a ciò, con atto notificato il 19 febbraio 2013 A P s.r.l. ha interposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, impugnando gli atti indicati in epigrafe;
il gravame, in particolare, è stato promosso contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ed il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché nei confronti di G A, il quale ultimo in data 25 marzo 2013 ne ha chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 10, d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Conseguentemente, con atto di riassunzione depositato il 19 aprile 2013, A P s.r.l. ha ripresentato innanzi a questo Tribunale le medesime doglianze già articolate in sede straordinaria avverso i suddetti provvedimenti e che possono essere così riepilogate:

I) violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1995, oltre ad eccesso di potere, essendo stato infranto il principio secondo il quale la licenza di esercizio dei depositi petroliferi ha validità illimitata;

II) violazione, sotto un primo profilo, dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 504 cit., oltre ad eccesso di potere, perché l’Agenzia resistente non ha considerato la circostanza, ritualmente segnalata dalla ricorrente, per cui tutta la documentazione inerente all’attività svolta è stata acquisita in sede ispettiva dalla Guardia di finanza, sì che era materialmente impossibile accedere alle richieste di trasmissione telematica dei dati rivolte alla società;

III) violazione dell’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, stante l’insussistenza di ragioni di impedimento della partecipazione derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento;

IV) violazione, sotto un secondo profilo, dell’art. 63, d.lgs. n. 504 cit., non essedo prevista dalla legge la possibilità di sospensione della licenza di deposito fiscale, nonché dell’art. 21- quater , l. n. 241 del 1990, essendo stata omessa l’indicazione del termine finale di efficacia del provvedimento;

V) violazione, sotto un terzo profilo, dell’art. 63, d.lgs. n. 504 cit., dell’art. 21- quinquies , l. n. 241 cit., violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità ed eccesso di potere, in relazione alla efficacia durevole della licenza di cui è causa;

VI) eccesso di potere per contrasto tra la citata nota del 12 giugno 2012 ed il suddetto provvedimento del 24 ottobre 2012, oltre ad errata interpretazione dell’obbligo di trasmissione dei dati in via telematica introdotto con la prefata disposizione direttoriale del 26 settembre 2007.

Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’atto di riassunzione del giudizio innanzi a questo Tribunale, essendo stata l’opposizione ex art. 10, d.P.R. n. 1199 del 1971, proposta da un soggetto che, pur evocato in giudizio, non è qualificabile come controinteressato. Infatti, G A appare propriamente essere un cointeressato, dato che la licenza oggetto di sospensione è stata a lui rilasciata il 2 dicembre 1998 ed è stata poi volturata ad A P s.r.l., sì che il provvedimento impugnato lede innanzitutto un suo interesse, che è, dunque, di stampo eliminatorio e di segno convergente a quello della società odierna ricorrente.

Nel merito, poi, la difesa erariale ha confutato analiticamente tutti i motivi di doglianza, concludendo per il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento del 31 marzo 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. – L’atto di trasposizione è inammissibile.

L’art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1199 cit., prevede che: “ I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all’organo che ha emanato l’atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale ”. Come è noto, la Corte costituzionale con sentenza 29 luglio 1982 n. 148, pubblicata sulla GU n. 213 del 4 agosto 1982, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione in esame nella parte in cui, ai fini dell’esercizio della facoltà di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati l’ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l’atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla stregua di un’ampia e consolidata giurisprudenza che il collegio condivide, l’art. 10, d.P.R. n. 1199 cit., con l’unico addendum di cui alla citata sentenza costituzionale del 29 luglio 1982, prevede che solo i controinteressati in senso proprio – i.e. i soggetti portatori di un interesse giuridico alla conservazione dell’atto gravato – possano richiedere, con rituale atto notificato al ricorrente e all’organo emanante, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale (cfr.

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