TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-11-28, n. 202200452
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Testo completo
Pubblicato il 28/11/2022
N. 00452/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2019, proposto dal sig. E O, rappresentato e difeso dall'avv. P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Isernia, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
nei confronti
della Giemme Services s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Isernia n. 41382 del 9 novembre 2018, recante la revoca, ai sensi dell'art. 23, comma 1°, lett. a) del d.lgs. 142/2015, delle misure di accoglienza nei confronti del sig. E O;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 41382 del 9 novembre 2018, con cui il Prefetto di Isernia ha disposto, nei suoi confronti, la revoca delle misure di accoglienza a decorrere dalla data di notifica dell’atto.
2 - Nel ricorso introduttivo si espone che:
- al sig. E O è stata concessa l’accoglienza temporanea presso il C.A.T. (centro di accoglienza temporanea) di Via Giovanni XXIII in Isernia, gestito dalla ditta Giemme Services s.r.l.;
- a seguito della risoluzione per grave inadempimento della convenzione con tale ditta relativa al centro di accoglienza dei migranti, il ricorrente è stato trasferito una prima volta presso il centro di accoglienza convenzionato sito in Isernia al Corso Marcelli, gestito dalla Ditta Consorzio Libere Imprese Società Cooperativa Sociale Onlus;
- il T.A.R. Molise, con Decreto Presidenziale nr. 170 del 22 agosto 2018, ha accolto l’istanza diretta alla sospensione del detto provvedimento di trasferimento per il mancato rispetto del termine di otto giorni assegnato ai migranti per controdedurre al trasferimento, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti della Prefettura;
- con successivo provvedimento n. 31650 del 29 agosto 2018 è stato adottato allora un nuovo decreto di trasferimento dei richiedenti asilo assegnandoli alla predetta struttura di accoglienza in convenzione con la Prefettura, trasferimento che sarebbe dovuto avvenire in data 4 settembre 2018;
- il ricorrente non si è però presentato presso il nuovo centro di accoglienza individuato dalla Prefettura, pur avendo ricevuto il provvedimento di trasferimento a questo;
- con il provvedimento n. 41382 del 9 novembre 2018, infine, il Prefetto di Isernia ha disposto la revoca delle misure di accoglienza concesse al ricorrente, in quanto quest’ultimo, per l’appunto, non si era trasferito presso il nuovo centro.
3 - L’impugnativa del provvedimento di revoca è affidata ai seguenti motivi: “ 1) Eccesso di potere. Illogicità e irragionevolezza. Violazione di legge in particolare della normativa, nazionale e comunitaria, in materia di accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (d. lgs. n. 142/2015 e Direttiva 2013/33/UE); 2) In via subordinata. Violazione ed errata applicazione di legge, con riferimento all’art. 23 del d.lgs. n. 142/2015, all’art. 20 della direttiva n. 2013/33/UE. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e omessa o apparente motivazione ”.
4 - Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Isernia si sono costituiti in giudizio depositando un’articolata memoria, con la quale l’Amministrazione ha insistito per l’integrale rigetto del ricorso, in una all’istanza di misure cautelari collegiali, e per la condanna alle spese di lite.
5 - Con ordinanza cautelare n. 80/2019 questo T.A.R. ha respinto la domanda di sospensiva degli atti impugnati, sulla scorta della seguente motivazione: “ il ricorso appare, prima facie, infondato atteso che il ricorrente, rifiutandosi al trasloco ordinato dal Prefetto, ha posto in essere comportamenti ritenuti non consoni dalla vigente normativa (art. 23, comma 1 lett. a, del D.Lgs. n. 142/2015), tali da rendere motivata e legittima la revoca del trattamento di accoglienza anche perché, stando all’orientamento di questo T.a.r., sussiste, sotto il profilo dell’applicabilità dell’art. 23 citato, piena omogeneità tra il trattamento di prima accoglienza e quello dello SPRAR (cfr.: T.a.r. Molise I, 18.4.2018 nn. 230 e 240) ”.
6 - Anche l’appello cautelare proposto avverso tale ordinanza ha avuto esito reiettivo, sulla motivazione che “ già questo Consiglio di Stato, a proposito di vicende del tutto analoghe e accadute nel medesimo ambito territoriale, ha osservato come il sistema pubblico di corretta gestione della accoglienza sarebbe seriamente compromesso qualora i richiedenti la protezione internazionale potessero scegliere a loro preferenza la struttura di accoglienza, eventualmente invocando l’esistenza di rapporti di vario genere con il precedente gestore della struttura; non a caso la normativa europea vigente (cd. Direttiva Asilo 2013/33) consente agli Stati membri di prevenire forme di abuso del diritto all’accoglienza tra cui appunto gli spostamenti incontrollati da centro a centro sul territorio nazionale……Considerato, altresì, quanto alla applicabilità dell’art. 23 co. 1 lett. A) D.lgs. n. 142/2015 – il quale prevede la revoca della misura di accoglienza in caso di mancata presentazione alla struttura di destinazione: il tenore letterale – da cui emergerebbe l’inapplicabilità della revoca sanzionatoria ai soli centri S.P.R.A.R. (art. 14 D.lgs. 142 cit.) – non può avere carattere decisivo, dovendosi effettuare una interpretazione conforme alla ratio legis, che è quella di garantire l’ordinato governo della accoglienza, ed altresì conforme ai principi costituzionali; dunque, la tesi dell’ordinanza appellata è persuasiva ” (cfr. C.d.S., ordinanza n. 3795/2019).
7 - All’udienza del 16 novembre 2022, uditi gli avvocati come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8 - Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
8.1 - Secondo il ricorrente gli Stati membri dell’U.E. dovrebbero garantire le condizioni minime di assistenza del richiedente asilo che non abbia fonti di reddito adeguate fino alla decisione della sua domanda. Ciò comporterebbe l’irrevocabilità delle misure di accoglienza prima della definizione del procedimento scaturito dalla presentazione dell’istanza di protezione internazionale. Un provvedimento di revoca