TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-03-08, n. 202300448
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Testo completo
Pubblicato il 08/03/2023
N. 00448/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati I A R, G C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio I A R in Bitritto, via Carlo Alberto, n.106;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;
per l'annullamento, previa concessione della misura cautelare,
del Decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria n. -OMISSIS- emesso il 7.12.2021, con cui è stata disposta la sospensione dal servizio del ricorrente, ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n.449/1992, con previsione di un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio percepito;
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati,
e conseguentemente, per la declaratoria del diritto del ricorrente al reintegro nel servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22.2.2023 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente, dipendente del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con la qualifica di assistente capo coordinatore di Polizia penitenziaria dal 1990, impugna il decreto in epigrafe indicato con cui è stato sospeso cautelarmente dal servizio.
In breve è avvenuto che, nell’ambito di un procedimento penale, il Gip, in sede di applicazione della misura cautelare, nella relativa ordinanza applicativa di misura coercitiva a carico di alcune unità del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’istituto di pena di Trani, tratteggiò il coinvolgimento, nell'ambito del "fenomeno corruttivo" che caratterizzava il citato carcere durante l'emergenza sanitaria per COVID, anche dell'odierno ricorrente, in servizio presso il medesimo istituto.
Benchè, per difetto di esigenze cautelari (ma non di gravi indizi di colpevolezza), l’odierno ricorrente non ne risultò destinatario, vennero contestate dal P.M. le seguenti condotte:
- capo 8) (indagato n.d.e.) dei delitti p. e. p. dagli artt. 110-319-321 c.p. perché, nella qualità di pubblico ufficiale (addetto al controllo pacchi), per omettere atti del proprio ufficio, ovvero per aver compiuto atti contrari ai doveri di ufficio, riceveva indebitamente utilità. In particolare, in violazione delle disposizioni normative relative ai colloqui ed alle videochiamate (e segnatamente in violazione dell'art. 83, co 16, d.l. n. 18 del 2020 e della Circolare n. 9465/AA.GG. del 09.039.2020 Provveditorato Regionale Puglia e Basilicata) per aver consentito ad un detenuto di fruire di incontri di persona, riceveva una busta contenente generi alimentari depositata dal detenuto presso l'istituto penitenziario di Trani;
- capo 20) (indagato n.d.e.) per il delitto p. e p. dagli artt. 110-479, perché nella qualità di pubblico ufficiale, formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, su istigazione di omissis attestava falsamente fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità: in particolare, a fronte del versamento di euro 450,00 a favore del detenuto omissis, su istigazione della omissis, moglie